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Errata corrige
Errata corrige
Chiusura eredita' giacente di Brizzi Anna Rita - R.G. V.G. 1778/2018 Il Tribunale di Massa, sezione civile, volontaria giurisdizione, in persona del giudice designato, D. ssa Elisa Pinna, a scioglimento della riserva espressa in data 23/06/2021, ha pronunciato la seguente ordinanza procedimento nr. 1778/2018 v. g. Letti gli atti di causa; esaminata la documentazione in atti; sentite le parti e preso atto delle osservazioni ed istanze dalle stesse avanzate; esaminati gli atti del procedimento relativo all'eredita' giacente della defunta Brizzi Anna Maria (C. F. BRZ NRT 59M54 B832G), nata a Carrara (MS), il 14/08/1959, deceduta in Massa in data 14/05/2018, aperta d'ufficio a seguito della rinuncia dell'esecutore testamentario all'incarico ricevuto, con provvedimento adottato il 02/08/2018; ritenuto, difatti, che il rinunciante esecutore testamentario non possa essere ricompreso tra i soggetti interessati alla conservazione dei beni ereditari che possono formulare istanza di apertura della curatela, dovendo rientrare in tale categoria i chiamati, i legatari e i creditori del de cuius; tenuto conto degli atti e dei documenti allegati al procedimento nonche' delle informazioni assunte tramite il Curatore della predetta eredita' giacente, nominato nella persona dell'Avv. Massimo Pinza; lette, in particolare, le relazioni depositate dal predetto curatore; preso atto del contenuto dei verbali di inventario (parziale) dei beni ereditari; richiamato il decreto pronunciato in data 06/04/2021, ritenuto che si sia aperta una successione ab intestato, stante la validita' ed efficacia della clausola di diseredazione contenuta nella scheda testamentaria, in quanto riferita a successibili ex lege non legittimari, tenuto conto della ricostruzione delle disposizioni riportate nella scheda testamentaria, dalle quali non risulta espressamente individuato un chiamato all'eredita' a titolo universale, nemmeno nella forma dell'institutio ex certa re; ritenuto che, in applicazione delle disposizioni sulla successione ex lege, il chiamato deve essere individuato nello Stato, ai sensi dell'art. 586 c. c. ; ricordato che la delazione a favore dello Stato presuppone, difatti, l'accertamento in modo definitivo che non sussistano chiamati testamentari o legittimi diversi dallo Stato stesso; osservato come il ragionamento giuridico che ha portato ad individuare l'erede ex lege nella figura dello Stato non sia stato oggetto di contestazioni da parte della costituita Agenzia del Demanio; ricordato che l'acquisto da parte dello Stato opera automaticamente e immediatamente; ricordato che, a norma dell'art. 532 c. c. , il Curatore cessa dalle sue funzioni quando l'eredita' sia stata accettata, non importa se per facta concludentia o espressamente, con o senza beneficio d'inventario; ritenuto, pertanto, non meritevoli di accoglimento le osservazioni articolate dall'Agenzia del Demanio, nella parte in cui chiedono al giudice delle successioni di incaricare il Curatore di compiere gli ulteriori adempimenti prima di consegnare l'asse ereditario all'Agenzia stessa, non avendo il Curatore il potere di compiere ulteriori attivita'; ravvisato, di conseguenza, che, nel concreto, non rimanga che prendere atto di quanto sopra e adottare le consequenziali determinazioni e quindi, procedersi alla chiusura dell'eredita' giacente; ancora, ritenuto che debbano essere liquidate le spese di procedura ed, in particolare, il compenso del curatore; esaminate, dunque, le istanze formulate dal curatore nella parte conclusiva della sua relazione depositata il 06/05/202, istanze tra le quali vi e' quella con la quale lo stesso chiede a questo giudice di liquidare i compensi professionali del curatore medesimo; ritenuto che dette istanza sia legittima, oltre che pienamente giustificata; considerato che l'Agenzia del Demanio ha formulato osservazioni al rendiconto finale depositato dal Curatore e alla richiesta di liquidazione del compenso e al rimborso delle spese anticipate dallo stesso Curatore; considerate non meritevoli di accoglimento le osservazioni articolate dall'Agenzia del Demanio, dovendosi ritenere conclusa ogni attivita' del Curatore e pertanto completato il suddetto incarico; ritenuto che la liquidazione del compenso al Curatore debba essere effettuata dal giudice che lo ha nominato, in ossequio al principio in tal senso desumibile dall'art. 68 c. p. c. ; richiamato l'art. 148 D. P. R. 115/2002, essendo stata tale Curatela aperta d'ufficio; considerato che, per quanto attiene alla quantificazione del compenso del curatore, la Corte di Cassazione ha affermato che il giudice delle successioni ha ampi poteri discrezionali, insiti nella stessa natura del provvedimento, che implicano la valutazione di una vastissima gamma potenziale di attivita', sotto il profilo quantitativo, nonche' della difficolta' tecnica degli atti compiuti, della durata dell'incarico, dell'importanza economica dell'eredita' (Cass. civile, sez. II, 12-07-199, n. 7731; Sez. 2, Ordinanza n. 17735 del 2020); ritenuto, dunque, quanto al compenso del Curatore che lo stesso, tenuto conto del compendio ereditario, delle passivita' accertate, della correttezza dell'incarico espletato e della natura tecnica delle attivita' richieste per l'espletamento dell'incarico attribuito, possa essere liquidato facendo riferimento, quale criterio orientativo, ai parametri normalmente applicati per lo svolgimento della professione da individuare, nel caso di specie, in base a quanto previsto dal D. M. n. 55/14, art. 26, per la gestione del patrimonio; ritenuto, pertanto, che, tenuto del valore dei beni effettivamente amministrati quale e' desumibile dagli atti, dell'attivita' concretamente svolta, della complessita' determinata dalla presenza di beni immobili e crediti, appare congruo liquidare al curatore, avv. Massimo Pinza, a titolo di compenso, la somma di € 3400, 00, oltre accessori come per legge dovuti, oltre € 488, 00 a titolo di spese poste a carico del Curatore; ritenuto che il compenso del curatore, cosi' come tutte le spese della procedura, comprese quelle necessarie per la pubblicazione del decreto di chiusura in Gazzetta Ufficiale, debbano essere poste a carico dell'eredita'; ritenuto pertanto che, detratte tali spese ed effettuati i relativi pagamenti, il curatore debba procedere alla estinzione del conto corrente eventualmente intestato alla curatela, consegnando il saldo attivo all'erede; ritenuto che il Curatore debba, altresi', consegnare all'erede le chiavi degli immobili in suo possesso nonche' tutti i beni dell'eredita' inventariati; p. q. m. il Giudice dato atto di quanto sopra, visto il combinato disposto degli artt. 470 e segg. 530, 531 e 532 c. c. , 1. Approva la relazione ed il rendiconto finale depositato dall'Avv. Massimo Pinza quale curatore dell'eredita' giacente defunta Brizzi Anna Maria (C. F. BRZ NRT 59M54 B832G), nata a Carrara (MS), il 14/08/1959, deceduta in Massa in data 14/05/2018, aperta d'ufficio a seguito della rinuncia dell'esecutore testamentario all'incarico ricevuto, con provvedimento adottato il 02/08/2018; 2. Dichiara la chiusura dell'eredita' giacente aperta in morte della defunta Brizzi Anna Maria (C. F. BRZ NRT 59M54 B832G); 3. Liquida a favore del predetto Curatore, avv. Massimo Pinza, a titolo di compenso per l'attivita' svolta e ancora da svolgere fino al termine della procedura, l'importo di € 3400, 00, oltre Iva e Cap nella rispettive misure di legge, oltre al rimborso di € 488, 00 a titolo di spese poste a carico del Curatore e delle ulteriori spese da sostenere per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto di chiusura dell'eredita', e alle altre spese di chiusura; 4. Dispone che i suddetti importi siano liquidati e pagati sull'attivo ereditario; 5. Dispone che il Curatore, detratte le spese e compensi liquidati e provveduto, altresi', alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale (con spese a carico della procedura), proceda alla estinzione del conto corrente della procedura intestato alla curatela dell'eredita' giacente, consegnando il residuo saldo attivo agli eredi accettanti; 6. Dispone che il Curatore provveda a consegnare o, comunque, a recapitare agli eredi aventi diritto le disponibilita' economiche eventualmente residuate, gli atti e documenti, riferibili a detta eredita', le chiavi degli immobili in suo possesso e tutti i beni inventariati, dei quali lo stesso Curatore fosse ancora detentore, collaborando alle operazioni eventualmente necessarie; 7. Manda al cancelliere per le annotazioni, le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti di rito. Si comunichi anche al Curatore. Massa, 23/07/2021. Il Giudice D. ssa Elisa Pinna. Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice designato, D. ssa Elisa Pinna, ha pronunciato il seguente decreto procedimento nr. 1778/2018; Letta l'istanza depositata dal Curatore dell'eredita' giacente avv. Massimo Pinza in data 23/09/2021; Letti gli atti; Rilevato un errore materiale nella indicazione del nome della de cuius nell'ordinanza pronunciata in data 23/07/202; p. q. m. il Giudice dato atto di quanto sopra, 1. Modifica l'ordinanza pronunciata in data 23/07/2021 nel senso di sostituire, sia nella parte motiva a pag. 1, sia nella parte dispositiva ai punti 1 e 2, dopo cognome e nome della defunta "Brizzi Anna", l'errato secondo nome "Maria" con quello corretto "Rita"; 2. dispone che il presente provvedimento sia annotato in calce all'originale del provvedimento corretto. Si comunichi. Massa, 27/09/2021. Il Giudice D. ssa Elisa Pinna. Il curatore avv. Massimo Pinza TX21ABH10260