TRIBUNALE DI MASSA

(GU Parte Seconda n.117 del 2-10-2021)

 
Chiusura eredita' giacente di Brizzi Anna Rita - R.G. V.G. 1778/2018 
 

  Il Tribunale di Massa, sezione civile, volontaria giurisdizione, in
persona del giudice designato, D. ssa  Elisa  Pinna,  a  scioglimento
della riserva espressa in data 23/06/2021, ha pronunciato la seguente
ordinanza procedimento nr. 1778/2018 v. g. Letti gli atti  di  causa;
esaminata la documentazione in atti; sentite le parti  e  preso  atto
delle osservazioni ed istanze dalle stesse  avanzate;  esaminati  gli
atti del procedimento relativo all'eredita'  giacente  della  defunta
Brizzi Anna Maria (C. F. BRZ NRT 59M54 B832G), nata a  Carrara  (MS),
il 14/08/1959, deceduta in Massa in data 14/05/2018, aperta d'ufficio
a seguito della rinuncia  dell'esecutore  testamentario  all'incarico
ricevuto,  con  provvedimento  adottato  il   02/08/2018;   ritenuto,
difatti, che il rinunciante esecutore testamentario non possa  essere
ricompreso tra i soggetti interessati  alla  conservazione  dei  beni
ereditari che possono formulare istanza di apertura  della  curatela,
dovendo rientrare in tale  categoria  i  chiamati,  i  legatari  e  i
creditori del de cuius; tenuto  conto  degli  atti  e  dei  documenti
allegati al procedimento nonche' delle informazioni  assunte  tramite
il Curatore della predetta eredita' giacente, nominato nella  persona
dell'Avv.  Massimo  Pinza;  lette,  in  particolare,   le   relazioni
depositate dal  predetto  curatore;  preso  atto  del  contenuto  dei
verbali di inventario (parziale) dei beni  ereditari;  richiamato  il
decreto pronunciato in data 06/04/2021, ritenuto che  si  sia  aperta
una successione ab intestato, stante la validita' ed efficacia  della
clausola di diseredazione contenuta nella  scheda  testamentaria,  in
quanto riferita a successibili ex lege non legittimari, tenuto  conto
della  ricostruzione  delle  disposizioni  riportate   nella   scheda
testamentaria, dalle quali non risulta espressamente  individuato  un
chiamato  all'eredita'  a  titolo  universale,  nemmeno  nella  forma
dell'institutio ex certa re;  ritenuto  che,  in  applicazione  delle
disposizioni sulla successione  ex  lege,  il  chiamato  deve  essere
individuato nello Stato, ai sensi dell'art. 586 c. c. ; ricordato che
la delazione a favore dello Stato presuppone, difatti, l'accertamento
in  modo  definitivo  che  non  sussistano  chiamati  testamentari  o
legittimi diversi dallo Stato stesso; osservato come il  ragionamento
giuridico che ha portato ad individuare l'erede ex lege nella  figura
dello Stato non sia stato oggetto di  contestazioni  da  parte  della
costituita Agenzia del Demanio; ricordato  che  l'acquisto  da  parte
dello Stato opera automaticamente e immediatamente; ricordato che,  a
norma dell'art. 532 c. c. , il  Curatore  cessa  dalle  sue  funzioni
quando l'eredita' sia stata  accettata,  non  importa  se  per  facta
concludentia o espressamente, con  o  senza  beneficio  d'inventario;
ritenuto, pertanto, non meritevoli di  accoglimento  le  osservazioni
articolate dall'Agenzia del Demanio, nella parte in cui  chiedono  al
giudice delle successioni di incaricare il Curatore di  compiere  gli
ulteriori  adempimenti  prima   di   consegnare   l'asse   ereditario
all'Agenzia stessa, non avendo il  Curatore  il  potere  di  compiere
ulteriori attivita'; ravvisato, di conseguenza,  che,  nel  concreto,
non  rimanga  che  prendere  atto  di  quanto  sopra  e  adottare  le
consequenziali determinazioni  e  quindi,  procedersi  alla  chiusura
dell'eredita' giacente; ancora, ritenuto che debbano essere liquidate
le spese di procedura ed, in particolare, il compenso  del  curatore;
esaminate, dunque, le istanze  formulate  dal  curatore  nella  parte
conclusiva della sua relazione depositata il 06/05/202,  istanze  tra
le quali vi e' quella con la quale lo stesso chiede a questo  giudice
di liquidare i compensi professionali del curatore medesimo; ritenuto
che dette istanza sia legittima, oltre che  pienamente  giustificata;
considerato che l'Agenzia del Demanio ha  formulato  osservazioni  al
rendiconto  finale  depositato  dal  Curatore  e  alla  richiesta  di
liquidazione del compenso e al rimborso delle spese anticipate  dallo
stesso  Curatore;  considerate  non  meritevoli  di  accoglimento  le
osservazioni articolate dall'Agenzia del Demanio, dovendosi  ritenere
conclusa  ogni  attivita'  del  Curatore  e  pertanto  completato  il
suddetto incarico; ritenuto  che  la  liquidazione  del  compenso  al
Curatore debba essere effettuata dal giudice che lo ha  nominato,  in
ossequio al principio in tal senso desumibile dall'art. 68 c. p. c. ;
richiamato l'art. 148 D. P. R. 115/2002, essendo stata tale  Curatela
aperta  d'ufficio;  considerato  che,   per   quanto   attiene   alla
quantificazione del compenso del curatore, la Corte di Cassazione  ha
affermato  che  il  giudice  delle   successioni   ha   ampi   poteri
discrezionali, insiti nella  stessa  natura  del  provvedimento,  che
implicano la  valutazione  di  una  vastissima  gamma  potenziale  di
attivita', sotto il profilo quantitativo, nonche'  della  difficolta'
tecnica   degli   atti   compiuti,   della   durata    dell'incarico,
dell'importanza  economica  dell'eredita'  (Cass.  civile,  sez.  II,
12-07-199, n. 7731; Sez. 2, Ordinanza n. 17735 del  2020);  ritenuto,
dunque, quanto al compenso del Curatore che lo stesso,  tenuto  conto
del  compendio  ereditario,   delle   passivita'   accertate,   della
correttezza dell'incarico espletato  e  della  natura  tecnica  delle
attivita'  richieste  per  l'espletamento  dell'incarico  attribuito,
possa  essere   liquidato   facendo   riferimento,   quale   criterio
orientativo, ai parametri normalmente applicati  per  lo  svolgimento
della professione da individuare, nel  caso  di  specie,  in  base  a
quanto previsto dal D. M. n. 55/14, art.  26,  per  la  gestione  del
patrimonio; ritenuto, pertanto,  che,  tenuto  del  valore  dei  beni
effettivamente  amministrati  quale   e'   desumibile   dagli   atti,
dell'attivita' concretamente svolta, della  complessita'  determinata
dalla presenza di beni immobili e crediti, appare  congruo  liquidare
al curatore, avv. Massimo Pinza, a titolo di compenso, la somma di  €
3400, 00, oltre accessori come per legge dovuti, oltre €  488,  00  a
titolo di spese poste a carico del Curatore; ritenuto che il compenso
del curatore, cosi' come tutte le  spese  della  procedura,  comprese
quelle necessarie per la pubblicazione del  decreto  di  chiusura  in
Gazzetta Ufficiale, debbano  essere  poste  a  carico  dell'eredita';
ritenuto pertanto che, detratte tali spese ed effettuati  i  relativi
pagamenti, il curatore debba  procedere  alla  estinzione  del  conto
corrente eventualmente intestato alla curatela, consegnando il  saldo
attivo  all'erede;  ritenuto  che  il   Curatore   debba,   altresi',
consegnare all'erede le chiavi degli immobili in suo possesso nonche'
tutti i beni dell'eredita' inventariati; p. q.  m.  il  Giudice  dato
atto di quanto sopra, visto il combinato disposto degli artt.  470  e
segg. 530, 531 e 532 c. c. , 1. Approva la relazione ed il rendiconto
finale   depositato   dall'Avv.   Massimo   Pinza   quale    curatore
dell'eredita' giacente defunta Brizzi Anna Maria (C. F. BRZ NRT 59M54
B832G), nata a Carrara (MS), il 14/08/1959, deceduta in Massa in data
14/05/2018, aperta d'ufficio a seguito della rinuncia  dell'esecutore
testamentario all'incarico ricevuto, con  provvedimento  adottato  il
02/08/2018; 2. Dichiara la chiusura dell'eredita' giacente aperta  in
morte della defunta Brizzi Anna Maria (C. F. BRZ NRT 59M54 B832G); 3.
Liquida a favore del predetto Curatore, avv. Massimo Pinza, a  titolo
di compenso per l'attivita' svolta  e  ancora  da  svolgere  fino  al
termine della procedura, l'importo di € 3400, 00,  oltre  Iva  e  Cap
nella rispettive misure di legge, oltre al rimborso di €  488,  00  a
titolo di spese poste a carico del Curatore e delle  ulteriori  spese
da sostenere per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del  presente
decreto di chiusura dell'eredita', e alle altre spese di chiusura; 4.
Dispone che i suddetti importi siano liquidati e  pagati  sull'attivo
ereditario; 5. Dispone che il Curatore, detratte le spese e  compensi
liquidati e provveduto, altresi',  alla  pubblicazione  del  presente
decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  (con  spese   a   carico   della
procedura),  proceda  alla  estinzione  del  conto   corrente   della
procedura intestato alla curatela dell'eredita' giacente, consegnando
il residuo saldo attivo agli eredi  accettanti;  6.  Dispone  che  il
Curatore provveda a consegnare o, comunque, a recapitare  agli  eredi
aventi diritto le disponibilita' economiche eventualmente  residuate,
gli atti e documenti, riferibili a detta eredita',  le  chiavi  degli
immobili in suo possesso e tutti i beni inventariati,  dei  quali  lo
stesso Curatore fosse ancora detentore, collaborando alle  operazioni
eventualmente necessarie; 7. Manda al cancelliere per le annotazioni,
le comunicazioni e gli ulteriori adempimenti di  rito.  Si  comunichi
anche al Curatore. Massa, 23/07/2021. Il Giudice D. ssa Elisa Pinna. 
  Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica,
in persona del giudice designato, D. ssa Elisa Pinna, ha  pronunciato
il seguente  decreto  procedimento  nr.  1778/2018;  Letta  l'istanza
depositata dal Curatore dell'eredita' giacente avv. Massimo Pinza  in
data 23/09/2021; Letti gli atti; Rilevato un errore  materiale  nella
indicazione del nome della de  cuius  nell'ordinanza  pronunciata  in
data 23/07/202; p. q. m. il Giudice dato atto  di  quanto  sopra,  1.
Modifica l'ordinanza pronunciata in  data  23/07/2021  nel  senso  di
sostituire, sia  nella  parte  motiva  a  pag.  1,  sia  nella  parte
dispositiva ai punti 1 e 2, dopo cognome e nome della defunta "Brizzi
Anna", l'errato secondo nome "Maria" con quello corretto  "Rita";  2.
dispone  che  il  presente  provvedimento  sia  annotato   in   calce
all'originale  del  provvedimento  corretto.  Si  comunichi.   Massa,
27/09/2021. Il Giudice D. ssa Elisa Pinna. 

                             Il curatore 
                         avv. Massimo Pinza 

 
TX21ABH10260
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.