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Autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica di Brindisi Nord La societa' A2A Energiefuture S.p.A., con sede in Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano, rende noto che in data 13/09/2021 il Ministero della Transizione Ecologica ha emesso il Decreto Direttoriale n. 55/14/2021 di autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii, alla modifica della centrale termoelettrica di Brindisi Nord, sita nel Comune di Brindisi, consistente nell'installazione di un sistema di accumulo elettrochimico (BESS) da circa 6 MW/MWh all'interno dell'area di centrale, come specificato ed in conformita' al progetto presentato nell'istanza prot. n. 2020-AEF-000421-P del 11 giugno 2020 (prot. in ingresso MiSE n. 14511 del 06 luglio 2020), e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate nel decreto stesso. Si riporta di seguito l'estratto del citato decreto n.55/14/2021: Ministero della Transizione Ecologica Dipartimento per l'Energia e il Clima Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari. IL DIRETTORE GENERALE VISTO il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii ... - omissis -; VISTI il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e ss.mm.ii, ... - omissis -; VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e ss.mm.ii, ... - omissis - VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e ss.mm.ii, ... - omissis; VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, cosi' come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attivita' istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e ss.mm.ii); VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., ... - omissis -; VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99, e ss.mm.ii, ... - omissis; VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. ... - omissis; VISTO il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, ... - omissis; VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii, ... - omissis; VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii omissis; VISTA la nota prot. n. 2020-AEF-000421-P del 11 giugno 2020 (prot. in ingresso MiSE n. 14511 del 06 luglio 2020), comprensiva della relativa documentazione tecnica, con cui la A2A Energiefuture S.p.A. (Proponente) ha presentato istanza di autorizzazione alla modifica della centrale termoelettrica di Brindisi Nord, consistente nell'installazione di un sistema di accumulo elettrochimico (BESS) da circa 6 MW/MWh all'interno dell'area di centrale; CONSIDERATO che la centrale termoelettrica di Brindisi Nord, di proprieta' della A2A Energiefuture S.p.A., e' ubicata nella zona industriale di Brindisi, ad est del centro cittadino, su un'area di circa 225.502 m2, che la medesima e' composta da n. 4 gruppi convenzionali (BR1, BR2, BR3, BR4) ciascuno da 320 MWe alimentati a carbone, di cui due (BR1 e BR2) messi definitivamente fuori servizio dal 2001 e due gruppi (BR3 e BR4) in possesso di autorizzazione AIA, i gruppi BR3 e BR4 erogano attualmente un servizio di rifasamento sincrono alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per conto di Terna Rete Italia S.p.a.; CONSIDERATO che il sistema BESS da installare all'interno del sito energetico di Brindisi: - consiste in una serie di container e di apparecchiature elettriche (sistemi di conversione, trasformatori, ecc.) che saranno collocati all'interno del perimetro della centrale; - nello specifico, prevede l'installazione all'interno dell'area individuata di: - fino a n. 6 container 40' contenenti i rack batterie (ESS) o in numero proporzionalmente maggiore qualora il fornitore del sistema utilizzasse container di lunghezza inferiore; - n. 1 container in cui e' installato il sistema di gestione EMS; - n. 1 cabinato prefabbricato ovvero realizzato mediante pannellatura fonoassorbente, in cui sono installati i quadri elettrici MT, BT, i quadri di automazione e protezione; - Il/i trasformatore/i elevatori BT/MT, il trasformatore dei servizi ausiliari MT/BT e il/i sistema/i di conversione (PCS - Power Conversion Unit) saranno installati all'interno di container e/o cabinati e/o piccoli prefabbricati, in accordo agli standard del fornitore selezionato. - avra' un'occupazione del suolo limitata e sara' realizzato in piazzole e aree attualmente non impegnate e non facenti parte delle zone sistemate a verde; - la connessione alla rete elettrica avverra' per mezzo di un punto di collegamento esistente alla rete di distribuzione a 20 kV (cabina di consegna esistente edificio 121). Sara' impiegato a tale scopo il cavo MT e la via cavi esistente fino ad una cabina anch'essa esistente posta in prossimita' dell'area di installazione del sistema di accumulo (edificio 123). All'interno di questa cabina sara' installato un quadro di sezionamento per il collegamento del nuovo cavo proveniente dal sistema MT del BESS; VISTA la nota del 10 giugno 2020 con cui la A2A Energiefuture S.p.A. ha comunicato il valore complessivo delle attivita' da eseguire ai fini dell'esenzione dal versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e ss.mm.ii. e Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, cosi' come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonche' della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007; VISTA la nota prot. n. 13756 del 26 giugno 2020 con cui il Ministero dello Sviluppo economico, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilita' dell'istanza: - ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii. alla modifica della Centrale termoelettrica di Brindisi Nord mediante la realizzazione di un sistema di accumulo di energia elettrica all'interno della centrale, di cui all'istanza della A2A Energiefuture S.p.A. prot. n. 2020-AEF-000421-P dell'11 giugno 2020; - ha indetto la Conferenza di Servizi secondo la modalita' semplificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.; - ha contestualmente sospeso di fatto il procedimento autorizzativo, in attesa delle determinazioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Mare, considerato che, in base ai dettami di legge, l'esito positivo della valutazione ambientale costituisce parte integrante e condizione necessaria per la conclusione del procedimento di cui al D.L. n.7/2002 e ss.mm.ii.; CONSIDERATO che, sotto il profilo ambientale: - con nota prot. n. 2020-AEF-000303-P del 20/04/2020, acquisita al prot. 28506 del 23/04/2020, la A2A Energiefuture S.p.A. ha chiesto all'allora Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare l'espletamento di una valutazione preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., per l'installazione di un sistema di accumulo di energia elettrica all'interno della centrale termoelettrica di Brindisi Nord; - con nota prot. n. 43553 dell'11 giugno 2020 la Divisione V - Sistemi di valutazione ambientale della ex Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare ha ritenuto che " [...] non sussistano potenziali impatti ambientali significativi e negativi sia in fase sia di realizzazione che di esercizio degli interventi di cui trattasi" rimandando tuttavia al parere degli Enti competenti per eventuali ulteriori "nulla osta" e/o autorizzazioni, al fine del rispetto di tutte le disposizioni normative di settore e territoriali; VISTA la nota prot. n. 16099 del 20 luglio 2020 con cui il Ministero dello Sviluppo economico, preso atto del giudizio favorevole del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, ha comunicato il riavvio del procedimento fissando contestualmente il termine per l'espressione dei pareri in 75 giorni e la data per la eventuale Conferenza di Servizi in modalita' sincrona al 9 ottobre 2020, da effettuarsi solo in caso di elementi di complessita' tale da renderla necessaria; CONSIDERATO che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri/nullaosta/ comunicazioni: - nota n. 59275-P del 18 giugno 2020 con cui ENAC ha precisato la necessita' a carico del Proponente di attivare la procedura descritta nel Protocollo Tecnico pubblicato sul sito dell'Ente (www.enac.gov.it) alla sezione "Ostacoli e pericoli alla navigazione aerea", inviando alla scrivente Direzione la documentazione necessaria e attivando, contestualmente, analoga procedura con ENAV; - dichiarazione di non interferenza con attivita' minerarie del 26 giugno 2020, predisposta da tecnico abilitato incaricato dal Proponente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 120 del R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. recante il "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici", che equivale, secondo quanto previsto dalla Direttiva Direttoriale 11 giugno 2012, a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria; - nota 579-P del 27 luglio 2020 con cui il Proponente, in risposta alle precisazioni di ENAC, ha trasmesso, in esito alla valutazione sul sito internet effettuata sulla base delle disposizioni di ENAC, la dichiarazione asseverata di insussistenza di interesse aeronautico a ENAV e ENAC; - nota n. 145-3/08/2020_5790 del 3 agosto 2020 con cui la Regione Puglia ha comunicato che la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica o dei provvedimenti autorizzativi, comunque denominati, e' attribuita al Comune di Brindisi, ente delegato in virtu' della DGR 1152 del 11.05.2010; - nota 89605 del 7 agosto 2020 con cui il Ministero dello Sviluppo economico, DG per le attivita' territoriali (DIV III Ispettorato territoriale Puglia, Basilicata e Molise) ha rappresentato al Proponente le modalita' e le condizioni relative alla richiesta del Nulla Osta ai sensi del R.D. 1775/1933 e ss.mm.ii. e del D.lgs. n. 259/2003 e ss.mm.ii.; - nota n. 9218 del 10 agosto 2020 con cui il 10° Reparto Infrastrutture del Ministero della Difesa ha fornito i chiarimenti e le informazioni per effettuare l'eventuale procedura di bonifica di ordigni bellici; - nota 634-P del 1 settembre 2020 con cui il Proponente, in risposta alle richieste del Ministero dello Sviluppo economico - DG Attivita' territoriali, ha trasmesso la relazione tecnica e la attestazione di conformita' del cavo MT cordato a elica; - nota 683-P del 24 settembre 2020 con cui il Proponente ha trasmesso la relazione antincendio al Comando dei VV.FF. di Brindisi; - nota n. 339310/RU del 1 ottobre 2020 con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nel precisare che l'esecuzione di opere in prossimita' della linea doganale ricade nella sfera di applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990 e ss.mm.ii., che ne subordina la costruzione ad autorizzazione dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente, ha espresso, per quanto concerne i profili prettamente fiscali di competenza, parere favorevole alla realizzazione del progetto esaminato, condizionato al rispetto di una serie di prescrizioni tra cui il preventivo rilascio della succitata autorizzazione ex art. 19 del D.Lgs. n. 374/1990 e ss.mm.ii; - nota n. 18065-P del 2 ottobre 2020 con cui la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Brindisi, Lecce e Taranto ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione dell'intervento; - nota n. 10571 del 6 ottobre 2020 con cui il Comando Provinciale dei VV.FF. di Brindisi ha fornito elementi informativi relativamente al Certificato di prevenzione incendi con cui il Proponente esercisce l'impianto esistente; - nota n. 774-P del 8 ottobre 2020 con cui il Proponente ha comunicato alla Regione Puglia e al Comune di Brindisi che l'intervento proposto e' completamente esterno a vincoli paesaggistici di cui al D.Lgs.42/04 e ss..mm..ii.. e che inoltre, data l'assenza di interferenze del progetto con Ulteriori Contesti Paesaggistici individuati dal PPTR e che le opere in progetto non si configurano come rilevanti trasformazioni del paesaggio non si ravvisa la necessita' neppure dell'accertamento di compatibilita' paesaggistica ex art. 91 delle NTA del PPTR; - nota n. 65640 del 12 ottobre 2020 con cui il Consorzio ASI ha comunicato la propria favorevole presa d'atto del progetto, per quanto di competenza; - nota del 13 ottobre 2020 (acquisita al protocollo MiSE 23446 del 16 ottobre 2020) con la quale il Comune di Brindisi ha fatto richiesta di elementi integrativi al Proponente in materia elettromagnetica e acustica; - nota del Comune di Brindisi (acquisita al protocollo MiSE 23091 del 13-10-2020) con cui si comunica che non vi sono i presupposti per l'assoggettamento dell'intervento ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. e ex art. 90 delle NTA del PPTR o all'accertamento di compatibilita' paesaggistica ex art. 91 delle NTA del PPTR di competenza del Comune di Brindisi; - nota n. 23806 del 20 ottobre 2020 con cui la DG ISSEG del Ministero dello Sviluppo economico ha chiesto al Proponente di dare seguito alle richieste del Comune di Brindisi in materia di impatto acustico ed elettromagnetico, precisando che gli approfondimenti richiesti del Comune, pur essendo ultronei rispetto alle determinazioni positive del MATTM, sono ritenuti utili ai fini della completezza dell'istruttoria; - nota n. 25140 del 2 novembre 2020 con la quale il Proponente ha risposto alle richieste del Comune, fornendo gli elementi integrativi in materia di impatto acustico ed elettromagnetico; - nota 12190 del 6 novembre 2020 con cui il Comando provinciale del VV.FF. di Brindisi, ad integrazione della nota n.10571 del 6 ottobre 2020, ha precisato che "il BESS in progetto non introduce attivita' rientranti nell'elenco dell'Allegato I al DPR 151/2011 "; - nota del Comune di Brindisi - Settore ambiente e igiene urbana - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Rischio Industriale, Agenti Fisici - prot. n. 0101387/2020 del 18 novembre 2020 con cui l'ente locale ha espresso parere favorevole con prescrizioni. VISTA la nota prot. n. 26285 dell'11 novembre 2020, con cui il Ministero dello Sviluppo economico: - ha comunicato la conclusione favorevole della Conferenza di Servizi in modalita' semplificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. convocata con nota prot. n. 13756 del 26 giugno 2020; - ha proposto, ai sensi e per gli effetti del D.L.n. 7/2002 e ss.mm.ii. alla Regione Puglia l'adozione dell'intesa, da esprimere con deliberazione della Giunta Regionale; - ha determinato, una volta acquisita l'intesa favorevole, di adottare il provvedimento autorizzativo dell'intervento, subordinato alle prescrizioni richieste da Enti/amministrazioni e societa' convocate ad esprimere il relativo parere; VISTA la Delibera di Giunta (D.G.R.) della Regione Puglia n. 635 del 19 aprile 2021 con cui l'Ente territoriale ha disposto, tra l'altro: - di esprimere l'intesa, ai sensi della Legge 55 del 9 aprile 2002, per l'autorizzazione alla modifica della Centrale Termoelettrica di Brindisi Nord di proprieta' della societa' A2A Energiefuture S.p.A. mediante l'installazione di un sistema di accumulo di energia elettrica all'interno della centrale; - di subordinare il procedimento autorizzativo dell'opera da realizzare, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, prevista dalle stesse disposizioni, relativamente all'istanza presentata dalla societa' A2A Energiefuture S.p.A., alle risultanze della Conferenza di Servizi finale; CONSIDERATO che, ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia: - in data 7 luglio 2021, il Ministero della transizione Ecologica ha inserito nella Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) i nominativi dei soggetti interessati, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 85 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii e del DPCM 30 ottobre 2014, n. 193; - ai sensi e per gli effetti dell'art. 88, comma 4-bis, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii, decorso il termine di cui al comma 4 del medesimo art. 88, e' comunque possibile procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 del medesimo Decreto legislativo; VISTA la nota del 10 maggio 2021 (prot. ingresso MiSE n. 15399 del 17 maggio 2021) con cui la A2A Energiefuture S.p.A. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. e ss.mm.ii., con riferimento alla clausola anti pantouflage ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii. "[...] di non aver concluso (e che non concludera' in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, ne' ha attribuito, o attribuira', incarichi a ex dipendenti pubblici (*) che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione allo specifico procedimento riguardante l'istanza di Autorizzazione Unica ex Lege 55/2002 per le attivita' di modifica dell'esistente centrale termoelettrica di Brindisi (BR) mediante la realizzazione del "Progetto di installazione di un sistema di accumulo di energia elettrica" per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro."; PRESO ATTO che l'istanza di modifica e' finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformita' al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni, fermo restando le successive valutazioni del Ministero della transizione ecologica in particolare gli adempimenti in materia di esercizio dell'impianto (A.I.A.); CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto; VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii; CONSIDERATA la positiva conclusione dell'istruttoria; DECRETA Art. 1 - Autorizzazione: 1. La A2A Energiefuture S.p.A., con sede in Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (MI), codice fiscale e partita iva 09426250966, e' autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii, alla modifica della centrale termoelettrica di Brindisi Nord, sita nel Comune di Brindisi, consistente nell'installazione di un sistema di accumulo elettrochimico (BESS) da circa 6 MW/MWh all'interno dell'area di centrale, come specificato ed in conformita' al progetto presentato nell'istanza prot. n. 2020-AEF-000421-P dell'11 giugno 2020 (prot. in ingresso MiSE n. 14511 del 6/07/2020) e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento, come riportate al successivo art. 3. 2. Copia integrale del progetto esecutivo, nel quale devono essere recepite le prescrizioni e le condizioni di cui al successivo articolo 3, dovra' essere trasmessa, prima della messa in esercizio dell'impianto, dalla A2A Energiefuture S.p.A. all'Amministrazione autorizzante, alla Regione e al Comune interessato. Art. 2 - Programma dei lavori: 1. La A2A Energiefuture S.p.A. e' tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Puglia nonche' al Comune di Brindisi, evidenziando lo stato d'ottemperanza alle prescrizioni, di cui al successivo art. 3. 2. La comunicazione di cui al comma 1 e' trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 3. 3. La A2A Energiefuture S.p.A. e' tenuta a realizzare le attivita' autorizzate entro 24 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1. 4. Nel caso in cui sia necessaria una proroga dei termini di cui al comma 3, anche ai fini del completamento delle procedure AIA, la A2A Energiefuture S.p.A. e' tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica. 1. La realizzazione degli interventi avviene in conformita' al progetto approvato, quale risultante dagli atti istruttori, dagli esiti della Conferenza di servizi semplificata e dalle determinazioni espresse dalle Amministrazioni interessate. 2. In caso di necessita' di modifiche al progetto approvato diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'articolo 3, anche in corso d'opera, la A2A Energiefuture S.p.A. e' tenuta a presentare relativa domanda alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica. Art. 3 - Prescrizioni: 1. La A2A Energiefuture S.p.A. e' tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo. 2. La A2A Energiefuture S.p.A. e' tenuta a comunicare al Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari: a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia; b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformita' delle opere al progetto definitivo presentato; c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 2, comma 1. 3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la A2A Energiefuture S.p.A. e' tenuta a trasmettere al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonche' alla Regione Puglia e al Comune di Brindisi un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007. 4. La A2A Energiefuture S.p.A. e' tenuta altresi' a trasmettere il rapporto di cui al comma 3 anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati dalla verifica d'ottemperanza. 5. La A2A Energiefuture S.p.A., e' tenuta inoltre al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni previste da enti/societa'/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validita' della presente autorizzazione: a) Prescrizioni contenute nella nota n. prot. n. 339310/RU del 1 ottobre 2020 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in estratto). "[...] In primo luogo, viene evidenziato che l'esecuzione di opere in prossimita' della linea doganale ricade nella sfera di applicazione dell'art. 19 del D. Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, che ne subordina la costruzione ad autorizzazione dell'Ufficio delle Dogane territorialmente competente. Tale autorizzazione, che la norma pone come condizione pregiudiziale al rilascio di ogni altra autorizzazione, non risulta ancora richiesta dalla societa' A2A Energiefuture S.p.A. al competente Ufficio delle Dogane di Brindisi. [...] Cio' stante, per quanto concerne i profili prettamente fiscali di competenza, nell'esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto esaminato, previo rilascio della citata autorizzazione ex art. 19 del D. Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, si fa presente che, in ossequio all'art. 53, commi 4 e 7, del decreto legislativo n. 504/1995, la societa' A2A Energiefuture S.p.A., dovra' dichiarare all'Ufficio delle Dogane di Brindisi le modifiche apportate alla Centrale Termoelettrica Brindisi Nord, per il conseguente aggiornamento della licenza. A tal proposito, dovranno essere definiti: a) i sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, dell'energia elettrica riferibile al BESS, sia in immissione che in prelievo; b) il lay-out elettrico dell'intero stabilimento, evidenziando le eventuali interconnessioni e i relativi flussi tra le diverse sezioni d'impianto presenti; c) le utenze associate al sistema di accumulo, distinguendo quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'apparato; d) l'installazione di strumenti di misura (fiscalizzabili) per la discriminazione dei consumi tassati (se presenti) e di quelli esenti dal pagamento dell'accisa. [...]" b) Prescrizioni contenute nella Delibera della Giunta regionale (D.G.R.) della Puglia n. 635 del 19 aprile 2021. "[...] subordinare il procedimento autorizzativo dell'opera da realizzare, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, prevista dalle stesse disposizioni, relativamente all'istanza presentata dalla societa' A2A Energiefuture S.p.A., alle risultanze della Conferenza di Servizi finale"; c) Prescrizioni contenute nella nota prot. n. 18065-P del 2 ottobre 2020 della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la provincia di Brindisi, Lecce e Taranto. [...] 1. ai fini della tutela archeologica, qualora durante le attivita' di scavo e/o movimento terra previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi dovessero essere casualmente ritrovati resti o manufatti di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi e dovra' essere immediatamente informata questa Soprintendenza, la quale se ne ravvisera' la necessita', fornira' le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione, richiedendo l'esecuzione di sondaggi preventivi ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 42/2004, rimanendo a carico del proponente la redazione e realizzazione - con oneri a proprio carico - di un relativo progetto dettagliato delle indagini da condurre, da sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio; 2. il Direttore dei Lavori e le Ditte incaricate dei lavori dovranno essere informati di quanto gia' in carico alla suddetta Societa' A2A Energiefuture S.p.A. relativamente agli obblighi derivanti dalle disposizioni stabilite dal suddetto articolo 90 e, quindi dagli articoli 161, 169 e 175, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela del patrimonio archeologico. [...] d) Prescrizioni contenute nella nota del Comune di Brindisi - Settore ambiente e igiene urbana - Servizio Autorizzazioni Ambientali, Rischio Industriale, Agenti Fisici prot. n. 0101387/2020 del 18 novembre 2020. [...] 1. circa la componente acustica, esaminati i documenti e considerati gli esiti del "monitoraggio del clima acustico al confine di proprieta' con centrale in esercizio 6 e 7 luglio 2020 rif. 1539 A del 4-8-2020" e del "Allegato 1 - Valutazione Impatto acustico BESS codice BRP-RTY-100005-BESS" si prescrive che: a. in fase di cantiere dovra' essere redatta una relazione dell'impatto acustico derivante dalle attivita' e dall'esercizio di macchine, veicoli ed attrezzature, utilizzando i punti di misurazione gia' individuati e nella situazione di maggiore emissione acustica delle sorgenti durante le fasi di lavorazione; sulla scorta di quanto evidenziato dai tecnici incaricati, al par. 5.1.3 "Verifica del rispetto dei limiti di immissione del documento codice BRP-RTY-100005-BESS", in seguito ad eventuale superamento del limite assoluto di immissione indotto dalle attivita' di cantiere presso il punto di monitoraggio 6, prima dell'avvio delle attivita' di cantiere da allestire per la realizzazione del sistema BESS, il proponente dovra' richiedere, al Comune di Brindisi istanza di deroga per le attivita' rumorose temporanee ai sensi del comma 1 lettera h) dell'articolo 6 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 e dell'articolo 14, comma 1, lettera f) della Legge Regionale Puglia n. 3 del 12/02/2002. L'istanza dovra' contenere oltre agli aspetti previsionali di impatto delle lavorazioni, a valle anche di adeguate modellizzazioni/simulazioni, le misure di mitigazione adottate di natura tecnica ed organizzativa- gestionale, oltre al cronoprogramma degli interventi. b. In fase "post operam" sia redatto un documento di "Valutazione dell' impatto acustico in fase di esercizio" ; 2. circa la componente elettromagnetica, si prende atto delle considerazioni rese nel documento BRP RTY 10004 BES, per quanto attiene almeno ai trasformatori MT/B; ma occorrera' comunque effettuare, con gli impianti a regime, una valutazione del campo elettro-magnetico, correlato alle specifiche tecniche delle apparecchiature elettriche installate, da inviare a questo settore e ad Arpa Puglia. [...]". 6. Gli esiti finali degli eventuali controlli e di ottemperanza dovranno essere comunicati anche al Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari. Art. 4 -Esercizio ai fini ambientali: 1. L'esercizio dell'impianto ai fini ambientali, cosi' come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa. Art. 5 - Pubblicazione e ricorsi: 1. La Societa' autorizzata e' tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione. 2. Il presente decreto e' pubblicato sul sito Internet del Ministero della Transizione ecologica (http://www.minambiente.it). 3. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni). A2A Energiefuture S.p.A. - L'amministratore delegato Giuseppe Monteforte TX21ADA10365