TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione seconda civile - Lavoro

(GU Parte Seconda n.134 del 11-11-2021)

 
                   Notifica per pubblici proclami 
 

  Giudizio n. 1481/2021 R.G. Lavoro - Dott.ssa Luisa Maria CUTRONA  -
Estratto  del  ricorso  sopra  specificato  nell'interesse  del  Sig.
Sebastiano GULLOTTA, rappresentato e difeso come  in  atti  dall'Avv.
Paolo  Turiano,  contro  il  Ministero  dell'Istruzione   -   Ufficio
Scolastico Regione Sicilia - Ufficio VII  -  Ambito  Territoriale  di
Catania, in persona del legale rappresentante pro-tempore. 
  Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 13 marzo 2021  il
sig. Sebastiano Gullotta impugna la graduatoria  provinciale  per  le
supplenze (GPS) e delle graduatorie di istituto su posto comune e  di
sostegno del personale docente della scuola  primaria,  della  scuola
dell'infanzia, delle scuole secondaria di I e II  grado  e  personale
educativo valevoli per il biennio 2020/2021  e  2021/2022  pubblicata
con provvedimento n. 13545 del Registro Ufficiale in data 2 settembre
2020 del Dirigente del predetto Ufficio Scolastico Regionale  per  la
Sicilia di Catania nonche'  di  ogni  altro  atto  e/o  provvedimento
precedente e/o susseguente, anche non conosciuto,  comunque  connesso
con    quello    dianzi    specificamente    indicato,    chiedendone
l'annullamento. Il ricorrente lamenta che, relativamente alle  classi
di concorso AL 55, AL 56, A030 e  B009,  gli  sono  stati  attribuiti
punteggi non conformi ai titoli posseduti  e  regolarmente  riportati
nella modulistica utilizzata per la  spedizione  per  via  telematica
delle domande di partecipazione alla procedura  di  formazione  delle
graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, comma 56-bis
e 6-ter della legge 3 maggio 1999, n. 124. In particolare, per quanto
riguarda la classe AL 55 e' stato attribuito  un  punteggio  di  29,5
mentre, in base ai  titoli  culturali  ed  artistici  posseduti,  gli
sarebbe spettato un punteggio complessivo di 76,5; quanto alla classe
di concorso AL 56 invece dei punti  26,5  attribuiti,  gli  sarebbero
spettati, sempre in base ad una  corretta  valutazione  dei  predetti
titoli, punti 70,5; quanto alla classe di concorso A030, un punteggio
complessivo pari a 37,5 in luogo dei 26.50 attribuiti, ed infine, per
quanto riguarda la classe di concorso B009, un punteggio  complessivo
di 36,5 in luogo dei 32,00. Nei confronti delle graduatorie, poi,  il
ricorrente ha  presentato  tempestivamente  le  relative  domande  di
accesso  agli  atti  al  fine  di  verificare  la  correttezza  della
procedura seguita per  la  valutazione  dei  titoli,  ed  altrettanto
tempestivamente i reclami previsti dalla normativa  vigente  e  dalle
circolari esplicative, senza ottenere alcuna risposta  ne'  a  fronte
della domanda di accesso ne' a fronte dei reclami. Chiede,  pertanto,
tenuto conto del danno grave ed irreparabile  che  gli  deriva  dalle
situazioni dianzi menzionate, che il Giudice del Lavoro del Tribunale
di Catania, previa declaratoria di illegittimita'  del  provvedimento
n. 13545 del 2.9.2020 di approvazione della  graduatoria  provinciale
meglio specificata in epigrafe, voglia  adottare  ogni  provvedimento
utile e necessario per l'attribuzione dei  punteggi  spettantigli  in
base ai titoli professionali ed artistici posseduti e la  conseguente
collocazione  in  un  posto  confacente  ai  menzionati  titoli.  Con
vittoria di spese e compensi. 
  S. Teresa di Riva, 09 novembre 2021 

                     avv. Paolo Giovanni Turiano 

 
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