TRIBUNALE DI FIRENZE

(GU Parte Seconda n.137 del 18-11-2021)

 
Notifica per pubblici proclami - Esecuzione immobiliare  n.  475/2000
                                R.E. 
 

  Matilde Chelazzi Ginevra Lituani Camilla Pileri Giuditta Pileri con
l'avv. Paolo Giunti del foro di Firenze, intervenute  nell'esecuzione
indicata promossa contro Antonio Casagrande da parte di Mauro e Maria
Serafino, in luogo di Milvia  Bischi,  deceduta  perche',  sue  eredi
beneficiate, hanno opposto l' ordinanza 06.03.2021 nella  quale  sono
stati indicati i criteri da  seguire  per  redigere  il  progetto  di
distribuzione del ricavato dalla vendita della piena  proprieta'  del
bene assegnato al debitore il 15.5.2013  nel  giudizio  di  divisione
nr.15916/1992 + 11810/2004 r.g. nonche' il progetto di  distribuzione
del delegato  nel  quale  sono  stati  loro  assegnati  €.  53490  in
chirografo  e  non  l'importo  richiesto  in  prededuzione   per   €.
187.790,40 totali. 
  Motivi: 
  -   mancata   considerazione   della   validita'    dell'iscrizione
dell''ipoteca legale, iscritta in favore di Milvia Bischi dopo che  -
nell'indicata divisione - ella consenti' che il bene in comproprieta'
col debitore a lui assegnato fosse venduto nell'indicata  esecuzione,
purche' le fossero attribuiti €. 172.000,00  in  prededuzione,  oltre
interessi e rivalutazione. Tal importo e' la differenza  fra  i  beni
assegnati ad essa Bischi, nella divisione, anch'essi in comunione col
debitore e quelli attribuiti a questi; 
  - l'ipoteca e' stata accesa ex art. 2817 cod. civ. perche' la somma
di cui sopra mai e' stata corrisposta.  Quale  conguaglio  dovuto  e'
entrato a  far  parte  del  patrimonio  della  sig.ra  Bischi,  quale
conseguenza della  divisione  e  dell'assegnazione  (e,  quindi,  con
effetti ex tunc). E' dunque intangibile; il pagamento degli interessi
e della rivalutazione costituisce logica conseguenza del corollario; 
  - omessa valutazione della non  incidenza  della  trascrizione  del
pignoramento sull'iscrizione, avendo la prima oggetto la  sola  quota
del 50% della  proprieta'  del  bene  per  cui  non  puo'  dirsi  che
l'ipoteca non abbia preso grado; 
  - mancata applicazione dell'art. 2650 3 co. cod. civ. per il  quale
l'ipoteca legale iscritta a favore dell'alienante e del  condividente
contemporaneamente al titolo d'acquisto  o  della  divisione  prevale
sulle  trascrizioni  ed  iscrizioni  eseguite  anteriormente   contro
l'acquirente o il condividente tenuto al conguaglio, con  deroga  del
disposto dell'art. 2916 cod. civ., ritenuto rilevante dal giudice; 
  - il diritto a vedersi corrispondere  gli  interessi  nella  misura
prevista dal D.Lgs 231/2002 e' per le ricorrenti sorto dopo  la  data
indicata nel provvedimento  opposto,  per  cui  gli  stessi  risultan
dovuti.; 
  - il  pagamento  degli  interessi  e  della  rivalutazione  per  il
dilazionamento esclude il calcolo dei  soli  interessi  legali,  come
disposto dal g.e.,  dato  il  riconoscimento  esplicito  anche  della
rivalutazione in favore della sig.ra Bischi, da parte  dei  creditori
nella divisione. Al 31.5.18 tali  addendi  assommano  a  €.  9831,66.
Sommati al capitale ed alle spese (€. 58958,74) il dovuto e' pari  ad
€. 187790,40. 
  Con decreto del 26.4.2021, il g.e. fisso' l'udienza di comparizione
delle parti per la data del 29.06.2021. Tale data e' stata prorogata,
prima al 14.7.2021; poi al 18.11.2021 ed  infine  al  17.2.2022,  ore
10,45, a motivo del mancato riscontro  con  certezza  del  nominativo
degli  eredi  del  debitore  sig.  Antonio  Casagrande,  deceduto  il
28.2.2017 alla cui eredita' hanno rinunciato le figlie  e  gli  altri
discendenti del medesimo. 
  E' stata, dunque, richiesta  la  revoca  della  predetta  ordinanza
6-08.03.2021, nella  parte  in  cui  ha  denegato  le  istanze  delle
ricorrenti e domandata l'attribuzione dell'intera somma  riconosciuta
alla  Bischi  Milvia  nella  divisione  indicata,  il  15.10.13   (€.
172.000,00, oltre interessi e rivalutazione se non con gli  interessi
di cui al D.lgs  231/2002  e  spese),  anteponendola  alle  somme  da
riconoscere agli altri  creditori  e  la  declaratoria  di  nullita',
annullamento e di inefficacia del progetto di  distribuzione  redatto
dal professionista delegato. 
  La comparizione delle parti fu fissata per il 29.6.21, con  termine
per costituirsi per i resistenti sino a 15 gg.  prima;  per  repliche
sino a 10 gg. prima e controrepliche sino  a  5  gg.  prima,  essendo
stata tale udienza da  svolgere  con  trattazione  scritta,  ex  D.L.
20.10.2020 n. 125 con la precisazione che il mancato  deposito  delle
note difensive equivale a mancata comparizione della parte. 
  Udienza prorogata al 14.7.2021; poi  al  18.11.2021  ed  infine  al
17.2.2022, ore 10,45, con termine per  notifica  al  10.1.22  per  il
mancato  certo  riscontro   del   nominativo   degli   eredi/chiamati
all'eredita' di Antonio  Casagrande,  morto  il  28.2.2017  alla  cui
eredita'  hanno   rinunciato   tutti   i   discendenti,   anche   per
rappresentazione del medesimo. 
  Il 26/28.10.2021, il presidente del tribunale di Firenze, richiesto
dalle ricorrenti ha disposto la notifica del ricorso in  opposizione,
del decreto di fissazione  d'udienza  nei  confronti  degli  eredi  o
chiamati all'eredita' del sig. Antonio Casagrande, ex art.  150  cod.
proc. civ., in copia da depositare alla casa comunale  di  Firenze  e
l'inserzione,  per  estratto,  degli  stessi  nella   G.   U.   della
Repubblica. 

                          avv. Paolo Giunti 

 
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