Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Notifica per pubblici proclami - Esecuzione immobiliare n. 475/2000 R.E. Matilde Chelazzi Ginevra Lituani Camilla Pileri Giuditta Pileri con l'avv. Paolo Giunti del foro di Firenze, intervenute nell'esecuzione indicata promossa contro Antonio Casagrande da parte di Mauro e Maria Serafino, in luogo di Milvia Bischi, deceduta perche', sue eredi beneficiate, hanno opposto l' ordinanza 06.03.2021 nella quale sono stati indicati i criteri da seguire per redigere il progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita della piena proprieta' del bene assegnato al debitore il 15.5.2013 nel giudizio di divisione nr.15916/1992 + 11810/2004 r.g. nonche' il progetto di distribuzione del delegato nel quale sono stati loro assegnati €. 53490 in chirografo e non l'importo richiesto in prededuzione per €. 187.790,40 totali. Motivi: - mancata considerazione della validita' dell'iscrizione dell''ipoteca legale, iscritta in favore di Milvia Bischi dopo che - nell'indicata divisione - ella consenti' che il bene in comproprieta' col debitore a lui assegnato fosse venduto nell'indicata esecuzione, purche' le fossero attribuiti €. 172.000,00 in prededuzione, oltre interessi e rivalutazione. Tal importo e' la differenza fra i beni assegnati ad essa Bischi, nella divisione, anch'essi in comunione col debitore e quelli attribuiti a questi; - l'ipoteca e' stata accesa ex art. 2817 cod. civ. perche' la somma di cui sopra mai e' stata corrisposta. Quale conguaglio dovuto e' entrato a far parte del patrimonio della sig.ra Bischi, quale conseguenza della divisione e dell'assegnazione (e, quindi, con effetti ex tunc). E' dunque intangibile; il pagamento degli interessi e della rivalutazione costituisce logica conseguenza del corollario; - omessa valutazione della non incidenza della trascrizione del pignoramento sull'iscrizione, avendo la prima oggetto la sola quota del 50% della proprieta' del bene per cui non puo' dirsi che l'ipoteca non abbia preso grado; - mancata applicazione dell'art. 2650 3 co. cod. civ. per il quale l'ipoteca legale iscritta a favore dell'alienante e del condividente contemporaneamente al titolo d'acquisto o della divisione prevale sulle trascrizioni ed iscrizioni eseguite anteriormente contro l'acquirente o il condividente tenuto al conguaglio, con deroga del disposto dell'art. 2916 cod. civ., ritenuto rilevante dal giudice; - il diritto a vedersi corrispondere gli interessi nella misura prevista dal D.Lgs 231/2002 e' per le ricorrenti sorto dopo la data indicata nel provvedimento opposto, per cui gli stessi risultan dovuti.; - il pagamento degli interessi e della rivalutazione per il dilazionamento esclude il calcolo dei soli interessi legali, come disposto dal g.e., dato il riconoscimento esplicito anche della rivalutazione in favore della sig.ra Bischi, da parte dei creditori nella divisione. Al 31.5.18 tali addendi assommano a €. 9831,66. Sommati al capitale ed alle spese (€. 58958,74) il dovuto e' pari ad €. 187790,40. Con decreto del 26.4.2021, il g.e. fisso' l'udienza di comparizione delle parti per la data del 29.06.2021. Tale data e' stata prorogata, prima al 14.7.2021; poi al 18.11.2021 ed infine al 17.2.2022, ore 10,45, a motivo del mancato riscontro con certezza del nominativo degli eredi del debitore sig. Antonio Casagrande, deceduto il 28.2.2017 alla cui eredita' hanno rinunciato le figlie e gli altri discendenti del medesimo. E' stata, dunque, richiesta la revoca della predetta ordinanza 6-08.03.2021, nella parte in cui ha denegato le istanze delle ricorrenti e domandata l'attribuzione dell'intera somma riconosciuta alla Bischi Milvia nella divisione indicata, il 15.10.13 (€. 172.000,00, oltre interessi e rivalutazione se non con gli interessi di cui al D.lgs 231/2002 e spese), anteponendola alle somme da riconoscere agli altri creditori e la declaratoria di nullita', annullamento e di inefficacia del progetto di distribuzione redatto dal professionista delegato. La comparizione delle parti fu fissata per il 29.6.21, con termine per costituirsi per i resistenti sino a 15 gg. prima; per repliche sino a 10 gg. prima e controrepliche sino a 5 gg. prima, essendo stata tale udienza da svolgere con trattazione scritta, ex D.L. 20.10.2020 n. 125 con la precisazione che il mancato deposito delle note difensive equivale a mancata comparizione della parte. Udienza prorogata al 14.7.2021; poi al 18.11.2021 ed infine al 17.2.2022, ore 10,45, con termine per notifica al 10.1.22 per il mancato certo riscontro del nominativo degli eredi/chiamati all'eredita' di Antonio Casagrande, morto il 28.2.2017 alla cui eredita' hanno rinunciato tutti i discendenti, anche per rappresentazione del medesimo. Il 26/28.10.2021, il presidente del tribunale di Firenze, richiesto dalle ricorrenti ha disposto la notifica del ricorso in opposizione, del decreto di fissazione d'udienza nei confronti degli eredi o chiamati all'eredita' del sig. Antonio Casagrande, ex art. 150 cod. proc. civ., in copia da depositare alla casa comunale di Firenze e l'inserzione, per estratto, degli stessi nella G. U. della Repubblica. avv. Paolo Giunti TX21ABA11888