TRIBUNALE CIVILE DI PESCARA

(GU Parte Seconda n.137 del 18-11-2021)

 
Notifica  per  pubblici  proclami  -  Comparsa  in  riassunzione  per
usucapione, per nullita', invalidita' ed inefficacia di atto pubblico
                  e per rimborsi ed indennizzi vari 
 

  I sigg.ri ANTONIO PARETE, nato a Roccamorice  il  15/08/1943  (c.f.
PRT NTN 43M15 H425T), MARIA PARETE, nata a Roccamorice il  03/02/1948
(c.f.  PRT  MRA  48B43  H425J),  10,  ANNA  MARIA  PALUMBO,  nata   a
Roccamorice il 19/5/1950 (c.f. PLMNMR50E59H425D), LAURA PARETE,  nata
a Popoli il 15/10/1971 (c.f. PRTLRA71R55G878S) e BARBARA PARETE, nata
a Roccamorice il 23/09/1972 (c.f.  PRTBBR72P63H425O),  queste  ultime
tre, quali eredi e aventi causa di  PARETE  GIOVANNI  (c.f.  PRT  GNN
41B22 H425R), deceduto a Pescara il 23/02/2018,  tutti  residenti  in
Roccamorice, rappresentati e difesi dagli Avv.ti  Patrizia  Silvestri
(c.f. SLVPRZ67R54C858O)  e  Pierluigi  Vasile  (VSLPLG64D02G482M)  ed
elettivamente domiciliati presso il loro studio in Pescara, alla  via
G.  Misticoni,  3,  i  quali  dichiarano   di   voler   ricevere   le
comunicazioni    alle    pec     avvpatriziasilvestri@cnfpec.it     e
avvpierluigivasile@cnfpec.it; premesso  di  essere  proprietari,  per
titolo e per possesso ultraventennale continuo, indisturbato ed animo
domino, in Roccamorice (Pe), alla via Pagliari, Valle Giardino, della
porzione  di  fabbricato,  individuata  in  catasto  al   foglio   4,
particella  225,  subalterno  1,  e  della  porzione  di  fabbricato,
individuata in catasto al foglio 4,  particella  226,  subalterno  2,
entrambe con diritti sulla corte comune distinta in  catasto  con  la
particella 191  del  foglio  4,  per  la  complessiva  quota  di  5/6
dell'intero (salvo il 1/6 riconducibile agli aventi causa di  Mariani
Antonietta), e  di  voler  tutelare  tale  loro  proprieta',  facendo
accertare i loro diritti e la nullita',  invalidita'  ed  inefficacia
dell'atto pubblico per Notaio Corrado Pastore rep. n.647 e racc.  560
del 10.12.2012 con cui detta proprieta' e' stata venduta  a  Ferrante
Antonio; facendo anche accertare, in relazione alla quota di non loro
proprieta',  il  diritto  al  rimborso  delle  spese  fatte  per   la
conservazione dei detti  beni  immobili  ed  alle  indennita'  per  i
miglioramenti e al risarcimento del danno, citano  i  sigg.ri  Parete
Antonio  (1903)   nato   a   Roccamorice   (Pe)   l'8/11/1903   (c.f.
PRTNTN03S08H425K); aventi causa  di  Parete  Antonio  (1903)  nato  a
Roccamorice (Pe) l'8/11/1903 (c.f.  PRTNTN03S08H425K);  Parete  Ilda,
nata  a  Roccamorice  (Pe)  il  03.05.1961  (c.f.  PRTLDI61E43H425X);
D'Angelo  Maria,  nata  a  Roccamorice  (Pe)  il   23/08/1949   (c.f.
DNGMRA49M63H425F); D'Angelo Assunta, nata a Roccamorice il 20/12/1947
(c.f. DNGSNT47T60H425E); Parete Bartolomeo, nato a  Roccamorice  (Pe)
il 21/4/1937  (c.f.  PRTBTL37D21H425K);  Parete  Antonietta,  nata  a
Roccamorice (Pe) il 13/09/1927  (c.f.  PRTNNT27P53H425O)  +  altri  a
comparire dinanzi il Tribunale di Pescara, nei locali di sue udienze,
al Palazzo di Giustizia, in Pescara, alla via  Lo  Feudo,  designando
Giudice, il mattino di mercoledi' 29 (ventinove)  giugno  2022,  alle
ore 9 e segg., con invito a costituirsi nel termine di  venti  giorni
prima dell'udienza indicata  e  nelle  forme  stabilite  dall'art.166
cpc., con avvertimento che la costituzione oltre i  suddetti  termini
implica le decadenze di cui agli articoli 38 e 167, e che, in difetto
di costituzione, si procedera' in loro contumacia, e cio' per sentire
accogliere le seguenti conclusioni: 
  1. accertare e dichiarare  che  i  sigg.ri  Antonio  Parete,  Maria
Parete, Anna Maria  Palumbo,  Laura  Parete  e  Barbara  Parete  sono
proprietari, per titolo di acquisto e/o per possesso  ultraventennale
uti domino, della porzione di fabbricato individuato  al  catasto  al
foglio 4, particella 225, subalterno 1 e della porzione di fabbricato
individuata al catasto al foglio 4,  particella  226,  subalterno  2,
entrambe con i diritti sulla corte comune distinta in catasto con  la
particella 191  del  foglio  4,  per  la  complessiva  quota  di  5/6
dell'intero, con la sola esclusione  del  1/6  residuo  riconducibile
agli aventi causa di Mariani Antonietta, ed  il  conseguente  diritto
degli istanti a mantenerne il possesso e la libera  disponibilita'  e
facendo  ordine  al  Conservatore   dei   Registri   Immobiliari   di
trascrivere, senza sua responsabilita', la emananda sentenza; 2.  per
l'effetto,  dichiarare  la  nullita',  invalidita'   ed   inefficacia
dell'atto pubblico di compravendita per Notaio Corrado  Pastore  rep.
n.647 e racc. n. 560 del 10  dicembre  2012,  limitatamente  ai  beni
dinanzi indicati, in relazione alla quota di 5/6, corrispondente alla
quota di proprieta' riconosciuta ed a riconoscersi in capo ai sigg.ri
Antonio Parete, Maria Parete, Anna  Maria  Palumbo,  Laura  Parete  e
Barbara Parete, e, quindi,  nella  parte  in  cui  i  sigg.ri  Parete
Rosalia, Antonio, Benito Luisina, Santino, Cesidio, Antonella,  Lucia
e Carla e D'Alimonte Graziella hanno venduto a Ferrante Antonio anche
detti diritti di  proprieta',  facendo  ordine  al  Conservatore  dei
Registri  Immobiliari  di  cancellare  la  precedente   e   contraria
trascrizione; 3. riconoscere e  dichiarare  il  diritto  dei  sigg.ri
Antonio Parete, Maria Parete, Anna  Maria  Palumbo,  Laura  Parete  e
Barbara Parete, al rimborso delle spese dagli stessi sostenute per la
conservazione e manutenzione dei beni immobili dinanzi indicati  (ivi
comprese  delle  spese  fatte  in  economia,  da  liquidare  in   via
equitativa), in proporzione alla  quota  di  proprieta'  in  capo  ai
convenuti, con conseguente  condanna  dei  medesimi,  in  solido,  al
rimborso delle  stesse,  con  rivalutazione  monetaria  ed  interessi
legali, ed ancora, il  diritto  dei  sigg.ri  Antonio  Parete,  Maria
Parete, Anna Maria  Palumbo,  Laura  Parete  e  Barbara  Parete  alla
liquidazione in loro favore, sempre  in  proporzione  alla  quota  di
proprieta' in capo ai convenuti, delle indennita' per i miglioramenti
apportati agli  indicati  beni  in  ragione  dell'aumento  di  valore
conseguito  dagli  stessi  o,  in  subordine,  per   l'ingiustificato
arricchimento che ne e'  scaturito,  ed  al  risarcimento  dei  danni
subiti, con condanna dei resistenti, in solido,  al  pagamento  delle
relative somme, nell'entita' risultante dall'istruttoria e/o ritenuta
di giustizia, con rivalutazione e interessi; 4. condannare,  in  ogni
caso, i resistenti al pagamento, in solido, delle spese e  competenze
del giudizio. 
  Il Tribunale di Pescara con decreto del 12.11.2021 RG.2615/2021, ha
autorizzato gli istanti ad effettuare la presente  notificazione  per
pubblici  proclami   ex   art.   150   cpc   mediante   pubblicazione
dell'estratto dell'atto  di  riassunzione  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana e  mediante  deposito  di  copia  integrale
dello stesso nella casa comunale di Pescara. 
  Pescara, 15/11/2021 

                       avv. Patrizia Silvestri 
                        avv. Pierluigi Vasile 

 
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