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Errata corrige
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Decreto di asservimento Il capo dipartimento VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), recante l'Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: Testo Unico), recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8; VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 14 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 61, del 09 marzo 2020, recante "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" del Ministero dello Sviluppo Economico; VISTO il decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 01 marzo 2021, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, convertito, con modificazioni, in legge n. 55 del 22 aprile 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2021; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica"; VISTO il decreto ministeriale 25 giugno 2021 di approvazione del progetto definitivo, autorizzazione alla costruzione ed esercizio, dichiarazione di pubblica utilita' e conformita' agli strumenti urbanistici vigenti con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate alla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" limitatamente al tratto funzionale Rotello - Biccari dal Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione Molise, al Km 88+390 in Comune di Biccari (FG), in Regione Puglia; VISTA l'istanza del 8/07/2021, INGCOS/SOR/993/GIA, acquisita in atti al protocollo n. 21892, del 13/07/2021, e successiva comunicazione del 26/08/2021, INGCOS/SOR/1171/GIA, acquisita in atti con protocollo n. 26068 del 30/08/2021, con le quali la societa' SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n. 7 - 20997 San Donato Milanese (MI) - Uffici in Bari (BA), via G. Amendola, 162/1, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt. 22, 52 quinquies e 52 octies del Testo Unico, per aree di terreni ubicati nel comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB) indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza: a) l'imposizione di servitu' di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare; con determinazione urgente delle indennita' provvisorie; ACCERTATO che le predette aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio; CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 164/2000, riveste carattere strategico in quanto la sostituzione dell'esistente metanodotto "San Salvo - Biccari DN 500 (20") DP 64 bar" consentira' di preservare e migliorare gli standard di sicurezza, anche tenendo conto del livello di urbanizzazione delle aree interessate e degli eventuali problemi di stabilita' dei suoli; CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-quinquies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico e s.m.i., l'emanazione del citato decreto 25 giugno 2021 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo puo' essere emanato con determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; CONSIDERATO che il vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori indicati in premessa decade, salvo proroga, alla data del 25 giugno 2026; RITENUTO che: - e' necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuita', secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto; - la costituzione della servitu' di metanodotto e' imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008; - le indennita' proposte dalla Societa' istante per la costituzione di servitu' di metanodotto a favore delle Ditte proprietarie catastalmente identificate nel piano particellare sono congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennita' provvisoria; CONSIDERATO che, in attuazione del DPCM 29 luglio 2021, n. 128, ad oggi, e' in corso il procedimento di riorganizzazione, con l'individuazione delle nuove Divisioni e la nomina dei dirigenti generali competenti; CONSIDERATO che la posizione di direttore generale della ex DGAECE e' al momento vacante e rilevata l'urgenza di procedere all'emanazione del provvedimento ablativo nonche' la necessita' di prosecuzione dell'azione amministrativa, in attesa del completamento del processo di riorganizzazione DECRETA: Articolo 1 A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. e' disposta la servitu' di metanodotto su aree di terreni in comune di SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB), interessate dalla realizzazione dell'opera denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo - Biccari DN 650 (26") DP 75 bar e opere connesse" e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa. Articolo 2 L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.P.A., gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue: - la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondita' di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonche' di cavi accessori per reti tecnologiche; - l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonche' eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 20,00 (venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilita' di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondita' di posa della tubazione; - l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonche' di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi; - l'inamovibilita' delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprieta' di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avra' anche la facolta' di rimuoverle; - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; - i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennita' di occupazione temporanea determinata con il presente decreto di imposizione di servitu' di metanodotto mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione; - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi. Articolo 3 Le indennita' provvisorie per la servitu' di metanodotto dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-octies del medesimo D.P.R. 327/2001, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto. Articolo 4 Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonche' pubblicato per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati e' proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Articolo 5 La SNAM RETE GAS S.p.A., provvede alla notifica del presente decreto ai proprietari con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalita' ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati. Articolo 6 I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico e s.m.i. Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio da SNAM RETE GAS S.p.A. a questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it. Articolo 7 I proprietari dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Amministrazione (ex DGAECE - Divisione VII - Via Molise, 2 - 00187 Roma - pec: ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it) e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Progetto Infrastrutture Sud Orientali - 70126 Bari (BA), via G. Amendola, 162/1 - pec: ingcos.tapug@pec.snam.it - l'accettazione delle indennita' di servitu' di metanodotto. Questa Amministrazione, ricevuta la comunicazione di accettazione delle indennita' di asservimento, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporra' con propria ordinanza affinche' la SNAM RETE GAS S.p.A. provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni. Articolo 8 In caso di rifiuto o silenzio da parte dei proprietari sulle indennita' provvisorie di asservimento disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Amministrazione. Entro lo stesso termine, il proprietario che non condivida le indennita' provvisorie proposte con il presente decreto puo': a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e s.m.i., produrre a questa Amministrazione, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, determinino le indennita' definitive; b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennita' definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Amministrazione ai sensi dell'articolo 52-nonies del Testo Unico. In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di cui sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima, nei termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. Articolo 9 Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita', decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Roma, 15 ottobre 2021 ESTRATTO PIANO PARTICELLARE Ditta n. 1 - COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA - Foglio 39 particelle 16, 1. Il capo dipartimento dott.ssa Rosaria Fausta Romano TX21ADC12070