MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Dipartimento Energia ex DGAECE MISE - Div. VII

(GU Parte Seconda n.138 del 20-11-2021)

 
                       Decreto di asservimento 
 

  Il Direttore generale 
  VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in  cui  prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; 
  VISTA la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.  164  (di  seguito:
decreto  legislativo  n.  164/2000),   recante   l'Attuazione   della
direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del
gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.
144, e successive modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327  (di  seguito:  Testo  Unico),  recante  il  Testo  unico   delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni
per pubblica utilita', e successive modifiche ed integrazioni; 
  VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico  17  aprile
2008 recante la Regola tecnica  per  la  progettazione,  costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e  degli  impianti  di
trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8; 
  VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo economico  14  gennaio
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
Serie Generale n. 61, del  09  marzo  2020,  recante  "Individuazione
degli uffici dirigenziali di  livello  non  generale"  del  Ministero
dello Sviluppo Economico; 
  VISTO il decreto Legge 01  marzo  2021,  n.  22,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del  01  marzo  2021,  recante  disposizioni
urgenti in materia di  riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri,
convertito, con modificazioni, in legge n. 55  del  22  aprile  2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 29 aprile 2021; 
  VISTO il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  29
luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  228  del
23  settembre  2021,  recante  "Regolamento  di  organizzazione   del
Ministero della transizione ecologica"; 
  VISTO il decreto ministeriale 25 giugno 2021  di  approvazione  del
progetto definitivo, autorizzazione alla  costruzione  ed  esercizio,
dichiarazione di  pubblica  utilita'  e  conformita'  agli  strumenti
urbanistici  vigenti  con   apposizione   del   vincolo   preordinato
all'esproprio delle aree interessate  alla  realizzazione  dell'opera
denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo -  Biccari  DN  650
(26") DP 75 bar e opere connesse" limitatamente al tratto  funzionale
Rotello - Biccari dal Km 47+360 in Comune di Rotello (CB), in Regione
Molise, al Km 88+390 in Comune di Biccari (FG), in Regione Puglia; 
  VISTA l'istanza del 08/07/2021,  INGCOS/SOR/997/GIA,  acquisita  in
atti al protocollo n. 21885, del 13 luglio  2021,  con  la  quale  la
societa' SNAM RETE GAS  S.p.A.,  codice  fiscale  e  partita  IVA  n.
10238291008, con sede legale in Piazza Santa Barbara, n.  7  -  20097
San Donato Milanese (MI) - Uffici in  Bari  (BA),  via  G.  Amendola,
162/1, ha chiesto a questa Amministrazione, ai sensi degli artt.  22,
52 quinquies e 52 octies del Testo Unico, per aree di terreni ubicati
nel comune di VOLTURINO (FG) indicate nel piano particellare allegato
alla citata istanza: 
  a) l'imposizione di servitu' di metanodotto-diritto  di  superficie
sulle aree indicate in colore rosso nel piano particellare; 
  b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per  la  corretta
esecuzione  dei  lavori  indicate   in   colore   verde   nel   piano
particellare; 
  con determinazione urgente delle indennita' provvisorie; 
  ACCERTATO in sede istruttoria  che  le  predette  aree  sono  tutte
interessate    dal    vincolo    preordinato    all'esproprio     e/o
dall'occupazione temporanea; 
  CONSIDERATO che l'opera, compresa nella rete nazionale dei gasdotti
di cui all'articolo 9 del citato  decreto  legislativo  n.  164/2000,
riveste carattere strategico in quanto la sostituzione dell'esistente
metanodotto "San Salvo - Biccari DN 500 (20") DP 64 bar"  consentira'
di preservare e migliorare gli standard di sicurezza,  anche  tenendo
conto del livello di urbanizzazione delle aree  interessate  e  degli
eventuali problemi di stabilita' dei suoli; 
  CONSIDERATO che, ai sensi dell'art.  52-quinquies,  ultimo  periodo
del comma 2, del  Testo  Unico  e  s.m.i.,  l'emanazione  del  citato
decreto 25 giugno 2021 ha determinato l'inizio  del  procedimento  di
esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione  prevista
dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il  decreto  ablativo
puo'  essere  emanato  con  determinazione  urgente   dell'indennita'
provvisoria; 
  CONSIDERATO che il vincolo preordinato  all'esproprio  dei  terreni
interessati dai lavori indicati in premessa  decade,  salvo  proroga,
alla data del 25 giugno 2026; 
  RITENUTO che: 
  - e' necessario consentire che  i  lavori  di  completamento  della
condotta per il trasporto  del  gas  naturale  siano  eseguiti  senza
soluzione di continuita', secondo  una  progressione  continua  della
posa in opera del metanodotto; 
  - la costituzione  della  servitu'  di  metanodotto  e'  imposta  a
garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per  la  realizzazione,
l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del  richiamato
decreto ministeriale 17 aprile 2008; 
  - le indennita' proposte dalla Societa' istante  per  l'occupazione
temporanea e la costituzione di  servitu'  di  metanodotto  a  favore
delle  Ditte  proprietarie  catastalmente  identificate   nel   piano
particellare sono  ritenute  congrue  ai  fini  della  determinazione
urgente dell'indennita' provvisoria; 
  CONSIDERATO che, in attuazione del DPCM 29 luglio 2021, n. 128,  ad
oggi,  e'  in  corso  il  procedimento   di   riorganizzazione,   con
l'individuazione delle nuove Divisioni  e  la  nomina  dei  dirigenti
generali competenti; 
  CONSIDERATO che la posizione di direttore generale della ex  DGAECE
e' al momento vacante; 
  RILEVATA l'urgenza di procedere  all'emanazione  del  provvedimento
ablativo  nonche'   la   necessita'   di   prosecuzione   dell'azione
amministrativa 
  DECRETA: 
  Articolo 1 
  A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti  la  servitu'  di
metanodotto e l'occupazione temporanea di aree di terreni  in  comune
di  VOLTURINO  (FG),  interessate  dalla   realizzazione   dell'opera
denominata "Rifacimento del metanodotto San Salvo -  Biccari  DN  650
(26") DP 75 bar e opere connesse" e riportate nel piano  particellare
allegato  al  presente  decreto,  con   l'indicazione   delle   Ditte
proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa. 
  Articolo 2 
  L'asservimento dei terreni, sottoposto alla  condizione  sospensiva
che  siano  ottemperati  da  parte  di  SNAM  RETE  GAS  S.P.A.,  gli
adempimenti di cui ai successivi  articoli  5  e  6,  prevede  quanto
segue: 
  - la posa  di  una  tubazione  per  trasporto  idrocarburi  gassosi
interrata alla profondita' di circa 1  (uno)  metro,  misurata  dalla
generatrice superiore della condotta, nonche' di cavi  accessori  per
reti tecnologiche; 
  - l'installazione di apparecchi di sfiato e  cartelli  segnalatori,
nonche'  eventuali  opere  sussidiarie  necessarie  ai   fini   della
sicurezza; 
  - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere,  come  pure
fognature e canalizzazioni chiuse,  a  distanza  inferiore  di  20,00
(venti/00) metri dall'asse della tubazione, nonche' di  mantenere  la
superficie asservita  a  terreno  agrario,  con  la  possibilita'  di
eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della
profondita' di posa della tubazione; 
  - l'occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e  per
tutto il  tempo  occorrente,  l'area  necessaria  all'esecuzione  dei
lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie
opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari  al
fine della sorveglianza,  manutenzione  ed  esercizio  del  gasdotto,
nonche'   di   eventuali   modifiche,    rifacimenti,    riparazioni,
sostituzioni e recuperi; 
  -  l'inamovibilita'   delle   tubazioni,   dei   manufatti,   delle
apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui
in premessa, di proprieta' di Snam Rete Gas  S.p.A.  e  che  pertanto
avra' anche la facolta' di rimuoverle; 
  - l'obbligo di astenersi  dal  compimento  di  qualsiasi  atto  che
costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; 
  - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa
costituire pericolo per l'impianto,  ostacoli  il  libero  passaggio,
diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; 
  - i danni  prodotti  alle  cose,  alle  piantagioni  ed  ai  frutti
pendenti durante la realizzazione del metanodotto  sono  quantificati
nell'indennita' di occupazione temporanea determinata con il presente
decreto di imposizione di servitu' di metanodotto mentre in occasione
di  eventuali   riparazioni,   modifiche,   recuperi,   sostituzioni,
manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in
volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi  di
ragione; 
  - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli  altri
oneri gravanti sui fondi. 
  Articolo 3 
  Le  indennita'  provvisorie  per  la  servitu'  di  metanodotto   e
l'occupazione temporanea  dei  terreni  di  cui  all'articolo  1,  da
corrispondere  congiuntamente  agli  aventi   diritto,   sono   state
determinate in modo urgente, ai  sensi  dell'articolo  22  del  Testo
Unico,  conformemente  all'articolo  44  e  all'art.  52-octies   del
medesimo  D.P.R.  327/2001,   nella   misura   indicata   nel   piano
particellare allegato al presente decreto. 
  Articolo 4 
  Il presente decreto e' trascritto senza indugio presso i competenti
Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonche'  pubblicato
per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale  della  Regione  nel  cui
territorio si trova il bene. L'opposizione di  terzi  interessati  e'
proponibile  entro  trenta  giorni  successivi   alla   pubblicazione
dell'estratto. 
  Articolo 5 
  La SNAM RETE  GAS  S.p.A.,  provvede  alla  notifica  del  presente
decreto ai proprietari con allegato il piano particellare, unitamente
ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di  consistenza
e presa di possesso dei terreni, specificando  con  un  preavviso  di
almeno sette giorni le  modalita'  ed  i  tempi  del  sopralluogo  ed
indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati. 
  Articolo 6 
  I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS  S.p.A.,  provvederanno  a
redigere il  verbale  di  immissione  in  possesso  dei  terreni,  in
contraddittorio  con  il  soggetto  espropriato,   o   con   un   suo
rappresentante, descrivendo  lo  stato  di  consistenza  dei  terreni
sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche  in  assenza  del
proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e
il verbale  di  immissione  sono  redatti  con  la  presenza  di  due
testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo  24,  comma
3, del Testo Unico e s.m.i. 
  Copie degli atti  inerenti  la  notifica  di  cui  all'articolo  5,
compresa la relativa relata, unitamente al verbale di  immissione  in
possesso, sono trasmessi senza indugio da  SNAM  RETE  GAS  S.p.A.  a
questa Amministrazione alla casella di posta elettronica certificata:
ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it. 
  Articolo 7 
  I proprietari dei terreni oggetto del presente decreto, nei  trenta
giorni successivi all'immissione in possesso, possono comunicare  con
dichiarazione irrevocabile a  questa  Amministrazione  (Ex  DGAECE  -
Divisione   VII   -   Via   Molise,   2   -   00187   Roma   -   pec:
ene.espropri@pec.sviluppoeconomico.gov.it) e per conoscenza alla SNAM
RETE GAS S.p.A. - Progetto Infrastrutture Sud Orientali - 70126  Bari
(BA), via  G.  Amendola,  162/1  -  pec:  ingcos.tapug@pec.snam.it  -
l'accettazione  delle  indennita'  di  servitu'  di  metanodotto   ed
occupazione temporanea. 
  Questa Amministrazione, ricevuta la comunicazione  di  accettazione
delle  indennita'  di  asservimento  ed  occupazione  temporanea,  la
dichiarazione  di  assenza  di  diritti  di  terzi  sul  bene  e   la
documentazione comprovante  la  piena  e  libera  disponibilita'  del
terreno, contenute nello schema  A,  allegato  al  presente  decreto,
disporra' con propria ordinanza affinche' la  SNAM  RETE  GAS  S.p.A.
provveda al pagamento degli importi nel termine di 60 giorni. 
  Articolo 8 
  In caso di rifiuto  o  silenzio  da  parte  dei  proprietari  sulle
indennita' provvisorie  di  asservimento  ed  occupazione  temporanea
disposte dal presente  decreto,  decorsi  trenta  giorni  dalla  data
dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la
Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi
per  esproprio  -  a  seguito  di  apposita   ordinanza   di   questa
Amministrazione. 
  Entro lo stesso termine,  il  proprietario  ove  non  condivida  le
indennita' provvisorie proposte con il presente decreto puo': 
  a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico e
s.m.i.,  produrre  a  questa  Amministrazione,  all'indirizzo   sopra
indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B,
allegato al presente decreto, designandone uno  di  propria  fiducia,
affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Amministrazione  e
ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente  Tribunale
Civile, determinino le indennita' definitive; 
  b) non  avvalersi  di  un  tecnico  di  fiducia;  in  tal  caso  le
indennita' definitive  saranno  determinate  tramite  la  Commissione
Provinciale competente o con l'avvalimento degli  Uffici  tecnici  di
questa Amministrazione ai sensi  dell'articolo  52-nonies  del  Testo
Unico. 
  In caso di non condivisione delle determinazioni definitive di  cui
sopra, il proprietario, il promotore dell'espropriazione o  il  terzo
che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stima,  nei
termini e con le modalita' previste dall'articolo 54 del Testo Unico. 
  Articolo 9 
  Al fine della realizzazione  del  metanodotto,  la  SNAM  RETE  GAS
S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici,  ha  facolta'
di occupare i terreni per un periodo di anni due  a  decorrere  dalla
data di  immissione  in  possesso  delle  stesse  aree.  La  Societa'
beneficiaria comunichera' preventivamente alla ditta proprietaria  la
data di avvio delle lavorazioni,  la  denominazione  ed  il  recapito
dell'impresa appaltatrice. 
  Articolo 10 
  Per lo stesso periodo di anni due, e'  dovuta  ai  proprietari  dei
terreni l'indennita' di occupazione temporanea e danni riportati  nel
piano particellare. 
  Articolo 11 
  Avverso  il  presente  decreto  e'  ammesso  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale competente oppure ricorso  straordinario  al
Presidente della Repubblica. I termini di proponibilita',  decorrenti
dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni  60
per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica. 
  ESTRATTO PIANO PARTICELLARE 
  Ditta n. 1 - D'ANTINI Pasquale - Foglio 10 particelle  3,  4,  229,
433, 392, 83, 62, 130, 296; 
  Ditta n. 2 - MASCOLO Leonardo - Foglio 10 particelle 235, 218; 
  Ditta n. 3 - D'ANTINI Pasquale, PALUMBO Maria Carmela -  Foglio  10
particelle 71, 70, 85, 223, 58, 427; 
  Ditta n. 4  -  D'ANTINI  Angela,  COLUCCELLI  Immacolata,  D'ANTINI
Antonio, D'ANTINI  Antonio,  D'ANTINI  Pasquale,  D'ANTINI  Pasquale,
D'ANTINI Pasqualino, D'ANTINI Rosa Rita,  D'ANTINI  Vincenzo  Antonio
Pio, NATOLA Assunta - Foglio 10 particella 77. 

                        Il capo dipartimento 
                   dott.ssa Rosaria Fausta Romano 

 
TX21ADC12077
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.