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Fusione transfrontaliera per incorporazione di FVII Holding Ltd (societa' costituita ai sensi del diritto cipriota) in FV Holding S.r.l. (societa' costituita ai sensi del diritto italiano) Avviso ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 108 I. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera FV Holding I S.r.l., societa' di diritto italiano con socio unico, con sede legale in Milano, via Eugenio Chiesa n. 4, capitale sociale di Euro 10.000,00, interamente versato, iscritta al registro delle imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi con il numero e codice fiscale 10447011007 (la «Societa' Incorporante»). FVII Holding Ltd, societa' di diritto cipriota con socio unico, con sede legale in Limassol (Cipro) in via Spyrou Kyprianou n. 38, Flat 101&102(Α), Germasogeia, 4042, capitale sociale di Euro 2.000,00, iscritta presso il Cyprus Registrar of Companies & Official Receiver, Ministry of Commerce, Industry and Tourism, Nicosia, Cyprus, con numero di iscrizione HE 242845, numero di identificazione fiscale cipriota 12242845M e codice fiscale italiano 10418261003 (la «Societa' Incorporanda»). II. Esercizio dei diritti dei creditori I creditori della Societa' Incorporante, i quali vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Milano ai sensi dell'art. 2501-ter c.c., hanno diritto di proporre opposizione alla fusione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2503 e 2505-quater c.c., entro 30 giorni dall'iscrizione della decisione di fusione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, salvo che sussistano i presupposti che a norma dell'art. 2503 c.c. consentano l'attuazione della fusione prima del decorso del suddetto termine (consenso dei creditori anteriori all'iscrizione del progetto presso il competente Registro delle Imprese, pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, o deposito delle somme corrispondenti presso una banca). Ai sensi della sezione rilevante in relazione alle fusioni transfrontaliere del Companies Law Cap.113, non esiste una procedura particolare per i creditori della Societa' Incorporanda da applicare per salvaguardare i rispettivi crediti. Tuttavia, in generale, ogni creditore puo' avviare ogni tipo di azione contro la Societa' Incorporanda in base ai rispettivi diritti e secondo quanto previsto dalla legge (indipendentemente dalla fusione proposta). Inoltre, e' un dovere del consiglio di amministrazione considerare e proteggere tutti i diritti dei creditori durante la preparazione del progetto di fusione e prima della sua presentazione per la pubblicazione e/o prima di richiedere al Tribunale il rilascio del Certificato preliminare di fusione. III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza Non esistono soci di minoranza in quanto l'intero capitale sociale della Societa' Incorporante e' interamente detenuto dalla Societa' Incorporanda e la Societa' Incorporanda e' a sua volta interamente posseduta da un unico socio. IV. Disponibilita' di informazioni gratuite relative alla fusione Gli aventi diritto potranno prendere visione gratuitamente del progetto comune di fusione e degli ulteriori documenti destinati all'iscrizione o pubblicazione ai sensi della normativa applicabile (i) presentandosi presso la sede legale della Societa' Incorporante, nonche' presso la sede legale della societa' Incorporanda (ii) scrivendo alle suddette societa' in italiano o in inglese, ovvero (iii) inviando una e-mail al seguente indirizzo: lbaronci@foresightgroup.eu. FV Holding I S.r.l. - L'amministratore unico Marco Giulio Luigi Sabatini TX21AAB12235