TRIBUNALE DI BARI
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(GU Parte Seconda n.144 del 4-12-2021)

 
Riconoscimento di proprieta' - Estratto del  ricorso  per  usucapione
          speciale ex art. 1159 bis c.c. R.G. n. 14289/2021 
 

  La Sig.ra Bozzella Teresa (C.F. BZZTRS47D57E155E), nata  a  Gravina
(Ba)  il  17.04.1947,  ivi  residente  alla   Via   Wagner   n.   27,
elettivamente domiciliata in Gravina in Puglia (Ba) alla Via  Tripoli
n.  29/b,  presso  e  nello  studio  dell'Avv.  Saverio  Verna  (C.F.
VRNSVR69A16E155Z),  avendo  posseduto  uti   domina,   pubblicamente,
pacificamente, ininterrottamente e senza opposizione da  oltre  venti
anni la porzione di fondo sito in agro di  Gravina  in  Puglia  (Ba),
riportato in Catasto  Terreni  al  Foglio  102,  particella  n.  443,
qualita' seminativo, classe 4, di Ha 0.22.72, R.D.  €uro  8,21,  R.A.
€uro 5,28, nonche' il fondo sito in agro di Gravina in  Puglia  (Ba),
riportato in Catasto  Terreni  al  Foglio  102,  particella  n.  444,
qualita' seminativo, classe 4, di Ha 0.26.87, R.D.  €uro  9,71,  R.A.
€uro  6,24,  entrambi  intestati  catastalmente  a  Angelastro   Anna
Giuseppina (nata  a  Gravina  in  Puglia  il  2.10.1918),  Angelastro
Domenico  (nato  a  Gravina  in  Puglia  il  26.08.1912),  Angelastro
Elisabetta (nata a Gravina in Puglia il 14.04.1904) e Angelastro Rosa
(nata a  Gravina  in  Puglia  il  28.10.1924),  sussistendo  tutti  i
requisiti di richiesti, ha proposto ricorso per  usucapione  speciale
ex art. 1159bis codice civile. 
  Il Giudice Onorario del Tribunale di Bari,  Prima  Sezione  Civile,
Dott. Emanuele Alfarano, letto il ricorso, ha  disposto  con  decreto
del 22 novembre 2021, che la richiesta di usucapione  sia  resa  nota
mediante affissione dell'istanza  per  novanta  giorni  all'Albo  del
Comune in cui si trovano i fondi  per  i  quali  viene  richiesto  il
riconoscimento del diritto di proprieta' ed all'Albo del Tribunale di
Bari e, per estratto e per una sola volta, sulla  Gazzetta  Ufficiale
entro quindici giorni dalla affissione nei due albi. 
  Il Giudice ha disposto altresi' che l'istanza ed il decreto  emesso
siano notificati a coloro che nei registri immobiliari figurano  come
titolari di diritti reali sull'immobile o ai loro eredi  e  a  coloro
che, nel ventennio  antecedente  alla  presentazione  della  istanza,
abbiano trascritto contro l'istante o  i  suoi  danti  causa  domanda
giudiziale non perenta diretta a rivendicare la  proprieta'  o  altri
diritti reali di godimento sui fondi o sul singolo bene. 
  Infine, il Giudice ha fissato il  termine  di  novanta  giorni  per
l'eventuale  opposizione  da  parte  di  chiunque  abbia   interesse,
specificando che la  stessa  potra'  essere  proposta  entro  novanta
giorni dalla notifica o in mancanza dalla  scadenza  del  termine  di
affissione. 

                         avv. Saverio Verna 

 
TX21ABM12687
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