GRIFFITH FOODS S.R.L.
Sede legale: via Rivoltana, 35 - 20096 Pioltello (MI), Italia
Capitale sociale: Euro: 50.000,00
Registro delle imprese: Milano 03165760582
R.E.A.: Milano 1764381
Codice Fiscale: 03165760582
Partita IVA: 01166161008

GRIFFITH FOODS NV

(GU Parte Seconda n.150 del 18-12-2021)

 
                      Fusione transfrontaliera 
 

  I. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera: 
  Societa' Incorporante 
  GRIFFITH  FOODS  NV,  una  societa'  a   responsabilita'   limitata
(societe' anonyme / naamloze vennootschap), costituita ai sensi della
legge  Belga,  con  sede  legale  in  Toekomstlaan  (HRT)  44,   2200
Herentals, registrata presso la Crossroads Bank for  Enterprises  con
numero 0408.403.058 e P.IVA n. 0408.403.058 
  (di seguito anche "Societa' Incorporante"). 
  Societa' Incorporanda 
  GRIFFITH FOODS S.R.L.,  una  societa'  a  responsabilita'  limitata
costituita  ai  sensi  della  legge  Italiana,  con  sede  legale  in
Pioltello (MI), Via Rivoltana n.  35,  20096,  registrata  presso  il
Registro delle Imprese di Milano con numero 03165760582  e  P.IVA  n.
01166161008 
  (di  seguito  anche  "Societa'   Incorporanda"   e   congiuntamente
"Societa' partecipanti alla Fusione". 
  II. Legge regolatrice della Fusione: 
  Leggi nazionali per il Progetto Comune di Fusione e per le delibere
e  la  legge  belga  per   la   Fusione,   trattandosi   di   fusione
transfrontaliera ai sensi  della  direttiva  europea  2005/56/CE  del
Parlamento e del  Consiglio  Europeo  del  26.10.2005  relativa  alle
fusioni transfrontaliere delle  societa'  di  capitali,  recepita  in
Italia mediante il  Decreto  Legislativo  n.  108  del  30.05.2008  e
successive modifiche, e come recepita in  Belgio,  nonche'  ai  sensi
degli articoli 2501 e seguenti del Codice Civile Italiano. In caso di
conflitto tra le disposizioni  normative  applicabili,  prevarra'  il
diritto Belga. 
  I documenti  previsti  dalle  legislazioni  nazionali  per  i  soci
saranno depositati presso le sedi sociali delle Societa' partecipanti
alla  Fusione  insieme  con  ogni  altro  documento  previsto   dalle
rispettive normative. 
  III. Diritti dei creditori e dei soci di minoranza: 
  I creditori della Societa' Incorporanda il cui  credito  sia  sorto
prima dell'iscrizione  del  Progetto  Comune  di  Fusione  presso  il
Registro  delle  Imprese  di  Milan  avranno  diritto   di   proporre
opposizione alla  Fusione  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli
articoli 2503 e 2505 quater  c.c.  entro  30  giorni  dalla  data  di
iscrizione della delibera  dell'assemblea  dei  soci  della  Societa'
Incorporanda nel Registro delle Imprese di Milano. 
  La Fusione non  avra'  conseguenze  per  il  socio  della  Societa'
Incorporanda in quanto  la  stessa  e'  interamente  posseduta  dalla
Societa' Incorporante. 
  IV. Diritti dei lavoratori: 
  Per effetto della  Fusione  Transfrontaliera,  tutti  i  dipendenti
della Societa' diventeranno dipendenti della Societa' Incorporante ai
sensi dell'articolo 2112 del Codice Civile Italiano. 
  I dipendenti della Societa' Incorporanda  continueranno  ad  essere
impiegati nella stessa sede e alle  stesse  condizioni  economiche  e
normative previste dai contratti di lavoro e dal contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato attraverso una filiale  della  Societa'
Incorporante che sara' stabilita in Italia. 
  I diritti e gli  obblighi  della  Societa'  Incorporanda  esistenti
immediatamente    prima    del    completamento     della     Fusione
Transfrontaliera, siano essi nascenti da un contratto di lavoro o  da
un  rapporto  di  lavoro,  saranno  trasferiti  senza  soluzione   di
continuita' alla Societa' Incorporante al completamento della Fusione
Transfrontaliera. 
  Poiche' le attivita' della Societa' Incorporanda saranno proseguite
da una filiale della Societa' Incorporante, i diritti  individuali  e
collettivi nonche' e le condizioni di  lavoro  dei  lavoratori  della
Societa' saranno mantenuti  anche  dalla  Societa'  Incorporante,  in
conformita' alle disposizioni del Belgian Companies and  Associations
Code, del CBA n° 32bis, dell'articolo 2112  c.c.  e  della  Direttiva
2001/23/CE del Consiglio Europeo del 12 marzo 2001. 
  V. Disponibilita' di informazioni gratuite relative alla Fusione: 
  Informazioni dettagliate in merito alle  procedure  di  opposizione
alla Fusione potranno essere  fornite  ai  creditori  delle  Societa'
partecipanti alla Fusione senza costi aggiuntivi ai seguenti 
  indirizzi: 
  Per la Societa' Incorporante: 
  Toekomstlaan (HRT) 44, 2200 Herentals, (Belgio) 
  Per la Societa' Incorporanda: 
  Pioltello (MI), Via Rivoltana n. 35, 20096 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        William Charles Frost 

 
TX21AAB13172
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