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Errata corrige
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Notifica per pubblici proclami - Ricorso avverso la sentenza n. 525/21 della Corte d'Appello di Messina Visto il provvedimento della Corte Suprema di Cassazione del 10/01/22 che ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, ex art. 150 c. III e IV c.p.c., disponendo anche la pubblicazione di un estratto sul quotidiano Il Giornale di Sicilia, del ricorso avverso la sent. n. 525/21 della C. d'Ap. di Messina pubblicata il 18/11/21 e notificata il 19/11/21, proposto dall'AMAM Spa, P.I. 01937820833, rapp.ta e difesa dall'Avv. Giovanni Giacoppo con studio in Roma, Via M. Polo n. 91 ove elett.te dom.ta - PEC: avv.giacoppo@pec.giuffre.it nei confronti dei Sigg.ri: Denaro Carmelo, Romeo Giovanbattista, Gallo Junio, Costantino Andrea, Ruggeri Salvatore, Mazzapica Maria, Calisto Mariano, Longo Salvatore, Costanzo Antonio, Berenato Paolo, Romeo Michele, Sgarlata Santo, Caccioppo Grazia, Pennestri' Giovanni, Bonfiglio Giovanni, Piccolo Maria, Costa Santo, Trimarchi Giovanni, Basile Natale, Maugeri Francesco, De Luca Antonino, Morabito Santo, Gangemi Luciano, Costa Andrea, Maiorana Giacomo, Bertuccelli Giuseppe, Spasaro Maddalena, Bensaia Giuseppe, Ruvolo Rocco, Bonasera Domenico, Alessi Natale, Gazzara Giuseppe, Mancuso Roberto, Rinaldi Vincenzo, Lavina Biagio, Lentini Stellario, Maiorana Vincenzo, Merolli Ida , Molonia Grazia, Molonia Salvatore, Morelli Michele, Pannuccio Santo, Paratore Pasquale, Persichetti Rosa, Gulli' Angelo, Ronsisvalle Salvatore, Salvo Concetta, Santoro Stellario, Scilipoti Francesco, Talamo Maria Natala, Trischitta Antonino, Bettini Vincenzo, Bonanno Concetta, Corridore Salvatore, Giordano Angela, Surace Francesco, Iaria Giuseppe, Immormino Santo, Loiacono Corrado, Messina Benedetto, Messina Benedetto, Quattrocchi Giuseppe, Rotella Pietro, Immormino Angelo tutti rimasti contumaci, oltre che dei Sigg.ri Ciccolo Giuseppe, Bombaci Giovanni, Irrera Salvatore, Lanfranchi Alessandro e Andreina, Toraini Santo e IACP di Messina parti costituite in giudizio alle quali e' stato notificato anche via PEC, con il quale, in accoglimento dei cinque motivi di ricorso, si chiede la cassazione senza rinvio dell'impugnata Sentenza o, in subordine, la cassazione con rinvio alla C. d'Ap. di Messina per un nuovo esame della controversia. avv. Giovanni Giacoppo TX22ABA604