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Proroga dei termini legali e convenzionali VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n.1, recante " Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali"; VISTO l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n.340; VISTO, in particolare, l'art. 1 del richiamato d. lgs 1/1948 in virtu' del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n.375, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico; CONSIDERATO che il successivo art. 2 del citato d.lgs 1/1948 dispone che la eccezionalita' dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale; VISTA la nota n. 0075748/22, in data 18 gennaio 2022, con la quale la Banca d'Italia - Divisione Vigilanza di Catanzaro, esaminata l'istanza avanzata dall'Istituto bancario Intesa San Paolo S.p.A., ha richiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali o convenzionali, ai sensi della menzionata normativa; VISTA la richiamata istanza con la quale l'Istituto bancario Intesa San Paolo S.p.A ha segnalato che dal 31.12.2021 e sino al 10.01.2022 compreso "... la presenza di contagi di dipendenti al COVID-19" ha impedito la regolare operativita' della propria filiale 066050 di Acri - Via Padula n. 95; RITENUTO, alla luce della richiamata documentazione, di dover procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 del d.lgs 1/1948; D E C R E T A In forza dell'eccezionalita' dell'evento, per le sedi e nel periodo sopra indicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del d.lgs 15 gennaio 1948, n.1, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a favore dell'azienda di credito di cui sopra a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n.340/2000, nonche' inviato alla sede di Catanzaro della Banca d'Italia. Cosenza, li' 18 gennaio 2022. p. Il prefetto - Il capo di gabinetto Giuseppe Di Martino TX22ABP704 (Gratuito)