TERNA S.P.A

(GU Parte Seconda n.15 del 8-2-2022)

 
     Avviso al pubblico - Elettrodotto a 380 kV in doppia terna 
           "Chiaramonte Gulfi - Ciminna" ed opere connesse 
 

  La Societa' Terna S.p.a., con sede legale  in  Roma,  viale  Egidio
Galbani 70, C.F. e  P.I.  n.  05779661007,  ai  sensi  del  combinato
disposto della  legge  n.  241/1990  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e del decreto legislativo del 3 aprile 2006,  n.  152  e
ss.mm.ii., rende noto che l'opera in  oggetto  e'  stata  autorizzata
alla costruzione ed esercizio in data 17 dicembre 2021 con il decreto
n. 239/EL-279bis/347/2021, dal Ministero della transizione ecologica,
previo provvedimento di Valutazione di impatto ambientale n. 125  del
15 giugno  2020;  di  seguito  si  riportano  il  testo  del  decreto
autorizzativo  e  l'estratto  del  provvedimento  di  valutazione  di
impatto ambientale. 
  Visto il decreto-legge 29 agosto  2003,  n.  239,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  27  ottobre  2003,  n.   290,   recante
disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale
e per il recupero di  potenza  di  energia  elettrica,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni, per  lo
sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia
di energia; 
  Visto in particolare l'art. 1-sexies del suddetto decreto-legge  n.
239/2003, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  in  base  al
quale «al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e  di
promuovere la concorrenza  nei  mercati  dell'energia  elettrica,  la
costruzione e l'esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete
nazionale di  trasporto  dell'energia  elettrica  sono  attivita'  di
preminente interesse statale e sono soggetti  ad  una  autorizzazione
unica comprendente  tutte  le  opere  connesse  e  le  infrastrutture
indispensabili all'esercizio degli stessi, rilasciata  dal  Ministero
delle attivita' produttive (ora Ministero della transizione ecologica
- Dipartimento per l'energia e il clima) di concerto con il Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  (ora  Ministero  della
transizione ecologica - Dipartimento per la transizione  ecologica  e
gli investimenti verdi), previa intesa con la regione  o  le  regioni
interessate [...]»; 
  Visto il comma 4-bis dell'art. 1-sexies del suddetto  decreto-legge
n. 239/2003 e successive modificazioni ed integrazioni,  in  base  al
quale «in caso di mancata definizione dell'intesa con la regione o le
regioni interessate per  il  rilascio  dell'autorizzazione,  entro  i
novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3,  si  provvede
al rilascio della stessa previa intesa da concludere in  un  apposito
Comitato interistituzionale, i cui componenti sono designati, in modo
da  assicurare  una  composizione  paritaria,   rispettivamente   dai
Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela  del
territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti e  dalla
regione o dalle regioni interessate»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  23
dicembre 2009, che disciplina le regole di funzionamento del Comitato
interistituzionale di cui al predetto comma; 
  Visto  il  regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.  1775,   recante
approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle  acque
e sugli impianti elettrici; 
  Visto il decreto, del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n.
342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e
norme relative  al  coordinamento  e  all'esercizio  delle  attivita'
elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente  nazionale
per l'energia elettrica; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto legislativo  30  giugno
2016, n. 127, recante norme  per  il  riordino  della  disciplina  in
materia di conferenza di servizi, in  attuazione  dell'art.  2  della
legge 7 agosto 2015, n. 124, che prevede che «nel caso di  conferenza
di servizi indetta per  interventi  che  richiedono  l'autorizzazione
paesaggistica, l'amministrazione procedente effettua la comunicazione
di cui all'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 ...(omissis)
...    sia     all'amministrazione     competente     al     rilascio
dell'autorizzazione, se diversa dall'amministrazione procedente,  sia
al soprintendente che deve esprimere il parere di  cui  all'art.  146
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»; 
  Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79  di  attuazione
della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica; 
  Visti il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato 25 giugno 1999, recante  determinazione  dell'ambito
della rete  elettrica  di  trasmissione  nazionale,  e  i  successivi
decreti ministeriali integrativi; 
  Visti i Piani di sviluppo  della  Rete  elettrica  di  trasmissione
nazionale  predisposti  dal  gestore  della  rete   di   trasmissione
nazionale, ora Terna S.p.a.; 
  Vista la legge quadro 22 febbraio  2001,  n.  36  sulla  protezione
dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio
2003, emanato in attuazione della citata legge n. 36/2001; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto l'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001,
introdotto dall'art. 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190,
che prevede che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di  servizio,
hanno esercitato poteri autoritativi  o  negoziali  per  conto  delle
pubbliche  amministrazioni  non  possono  svolgere,  nei   tre   anni
successivi  alla  cessazione  del  rapporto  di   pubblico   impiego,
attivita'  lavorativa  o  professionale  presso  i  soggetti  privati
destinatari  dell'attivita'  della  pubblica  amministrazione  svolta
attraverso i medesimi poteri e la circolare del 25 gennaio  2016  del
Ministero dello sviluppo economico applicativa di tale articolo; 
  Vista la dichiarazione resa dalla societa' Terna S.p.a. in data  16
dicembre  2020  ai  sensi  della  suddetta   circolare   applicativa,
trasmessa al Ministero dello sviluppo economico  con  nota  prot.  n.
TERNA/P20200082281 del 18 dicembre 2020; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo,  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27  dicembre  2004,  n.  330,  recante
integrazioni al citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
327/2001, in  materia  di  espropriazione  per  la  realizzazione  di
infrastrutture lineari energetiche; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare
l'art. 8 ove e' prevista l'adozione, con decreto del Presidente della
Repubblica da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n.
400/1988,  di  disposizioni  di  riordino  e  semplificazione   della
disciplina con cernente la gestione delle  terre  e  rocce  da  scavo
secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo art. 8; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.
120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 183  del
7 agosto 2017, recante «Disciplina semplificata della gestione  delle
terre e rocce da scavo», emanato in attuazione del predetto art. 8; 
  Visto il decreto 18 settembre  2006  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
recante regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo
di cui all'art. 1, comma 110, della legge 23  agosto  2004,  n.  239,
come modificato dal decreto 9 novembre 2016; 
  Vista la nota prot. n. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile  2012,  con
la quale Terna Rete Italia S.p.a., con sede in Roma  -  viale  Egidio
Galbani n. 70 (c.f. n. 11799181000), societa' controllata da Terna  -
Rete elettrica nazionale societa'  per  azioni  (nel  seguito:  Terna
S.p.a.), con stessa sede (c.f. n. 05779661007), ha inviato la procura
generale conferitale da Terna S.p.a.  affinche'  la  rappresenti  nei
confronti   della   pubblica   amministrazione    nei    procedimenti
autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a  far  data  dal  1°
aprile 2012; 
  Visto il decreto n. 239/EL-279/269/2018 del 12 aprile 2018, con  il
quale il Ministero dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  e
previa  acquisizione  dell'intesa   della   Regione   Siciliana,   ha
rilasciato alla societa'  Terna  S.p.a.  l'autorizzazione,  ai  sensi
dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto  2003,  n.  239,  alla
costruzione e all'esercizio  dell'elettrodotto  aereo  a  380  kV  in
doppia terna «Chiaramonte Gulfi - Ciminna» e opere connesse; 
  Considerato che, per le sue caratteristiche, la suddetta  opera  e'
stata sottoposta a Valutazione di impatto ambientale  e,  nell'ambito
del  procedimento  autorizzativo,  e'  stato  acquisito  il  giudizio
favorevole  di  compatibilita'  ambientale,  espresso  dal  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero
della transizione  ecologica)  e  dal  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita'  culturali  (ora  Ministero  della  cultura),  con  decreto
interministeriale n. 104 del 27 aprile 2016; 
  Vista la sentenza n. 4737/2018 del 1° agosto 2018, con la quale  la
Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha disposto  l'annullamento  in
parte qua del  citato  decreto  interministeriale  di  compatibilita'
ambientale  n.  104  del  27  aprile  2016,   salvi   gli   ulteriori
provvedimenti dell'amministrazione, per difetto  di  motivazione  del
parere favorevole con prescrizioni reso in data 27 luglio 2015  dalla
Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo in merito
alle varianti proposte da Terna S.p.a. (note TRISPA/P20150001645  del
24 febbraio 2015 e TRISPA/P20150008201 dell'11 giugno 2015); 
  Considerato che tale pronunciamento ha  comportato  la  caducazione
anche del citato decreto interministeriale n. 239/EL-279/269/2018 del
12 aprile 2018, di cui il decreto  di  compatibilita'  VIA  annullato
costituiva parte integrante e condizione  necessaria,  ai  sensi  del
comma 4 del citato art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003; 
  Vista l'istanza prot. n. TERNA/P20180027119  del  31  ottobre  2018
(prot. MiSE n. 0088971 del 5 novembre 2018), indirizzata al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della  tutela
del territorio e del mare, con la quale, in  seguito  alla  succitata
pronuncia,   Terna   S.p.a.   ha   presentato   la    richiesta    di
rideterminazione    dei    Ministeri    autorizzanti    in     merito
all'autorizzazione alla costruzione e  all'esercizio  delle  suddette
opere; 
  Considerato che,  nell'ambito  della  suddetta  istanza,  Terna  ha
chiesto che il Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, previa acquisizione di un nuovo  parere  da  parte  della
Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo, riemetta
il  decreto  di  compatibilita'  ambientale   e   che   i   Ministeri
autorizzanti procedano a: 
    rideterminarsi in ordine all'autorizzazione alla  costruzione  ed
esercizio delle citate opere; 
    dichiarare   nuovamente   la   pubblica   utilita',   urgenza   e
indifferibilita' delle opere e la loro inamovibilita'; 
    riapporre il vincolo preordinato all'esproprio e  all'imposizione
coattiva della servitu' di elettrodotto ex art. 52-quater del DPR  n.
327/2001; 
    delegare nuovamente Terna S.p.a. a emettere tutti  gli  atti  del
procedimento espropriativo; 
    riapporre le necessarie misure di  salvaguardia  in  ordine  alle
opere da costruire; 
  Considerato che,  nello  specifico,  le  opere  in  questione  sono
finalizzate al miglioramento della sicurezza, della qualita' e  della
continuita' della fornitura dell'energia elettrica nell'area centrale
della  Regione   Sicilia,   favorendo   lo   sviluppo   del   tessuto
socio-economico dell'Isola; 
  Considerato  che  le  suddette  opere  consentiranno,  inoltre,  di
ridurre i vincoli di esercizio delle centrali da fonte  convenzionale
ed eolica presenti  nella  parte  orientale  dell'Isola,  migliorando
l'affidabilita' e la sicurezza della fornitura di  energia  elettrica
nella Sicilia occidentale, in particolare nella citta' di Palermo,  e
di  sfruttare  maggiormente,  anche  in  relazione   all'entrata   in
esercizio del secondo collegamento a 380 kV «Sorgente  -  Rizziconi»,
l'energia messa a disposizione dalle nuove centrali, garantendo cosi'
una migliore copertura del fabbisogno isolano; 
  Vista la nota prot. n. 91351 del 27 novembre 2018, con la quale  il
Ministero dello sviluppo economico, preso atto dell'istanza di  Terna
e  in  considerazione  della  persistenza   dell'esigenza   elettrica
connessa al progetto in autorizzazione, come confermata nei Piani  di
sviluppo della RTN approvati dallo stesso  Ministero,  ha  comunicato
l'avvio  del   procedimento   di   rideterminazione   dei   Ministeri
autorizzanti  sul  progetto   in   esame,   sospendendo   lo   stesso
procedimento fino  alla  data  di  conclusione  dell'endoprocedimento
ambientale; 
  Considerato che, al contempo, il Ministero dello sviluppo economico
ha invitato la societa' proponente a presentare istanza ai  Ministeri
competenti, nel rispetto della sentenza del Consiglio di  Stato,  per
la rideterminazione sulla compatibilita' ambientale; 
  Vista la nota prot. n 55568 del 16 luglio 2020,  con  la  quale  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ha
notificato al Ministero dello  sviluppo  economico  l'emanazione  del
decreto interministeriale n. 125 del 15 giugno 2020, con il quale  e'
stata decretata la compatibilita' ambientale delle opere in  oggetto,
avendo acquisito, tra l'altro, il parere favorevole del Ministero per
i beni e le  attivita'  culturali,  rinnovato  nel  senso  di  quanto
indicato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4737/2018; 
  Vista la nota prot. n. TERNA/P20200065579 del 14 ottobre 2020,  con
la quale Terna S.p.a. ha trasmesso alle amministrazioni  autorizzanti
la documentazione progettuale completa, segnalando che la  stessa  e'
invariata rispetto al progetto autorizzato con il citato  decreto  n.
239/EL- 279/269/2018 del 12 aprile  2018,  tranne  la  documentazione
catastale ricompresa nell'appendice  A  allo  stesso  progetto.  Tale
aggiornamento si e' reso necessario, essendo  trascorsi  trenta  mesi
dalla predetta autorizzazione, per  individuare  eventuali  modifiche
derivanti da cambi di proprieta', frazionamenti o altro,  intervenuti
nel tempo; 
  Considerato  che  il  progetto  in   autorizzazione   prevede,   in
particolare: 
    la realizzazione di un nuovo elettrodotto  a  380  kV  in  doppia
terna tra l'esistente stazione  elettrica  «Chiaramonte  -  Gulfi»  e
l'esistente stazione elettrica «Ciminna», per una lunghezza totale di
171,3 km circa (opera principale); 
    l'adeguamento della S.E. «Ciminna» (opera connessa); 
    l'adeguamento della S.E. «Chiaramonte - Gulfi» (opera connessa); 
    la realizzazione di  varianti  agli  elettrodotti  a  150  kV  in
semplice terna interferenti con l'opera principale (opera connessa); 
    la realizzazione di varianti agli elettrodotti a 220 kV in doppia
terna «Ciminna - Caracoli» e «Ciminna - Partinico»  interferenti  con
l'opera principale (opera connessa); 
    la realizzazione di  varianti  agli  elettrodotti  a  380  kV  in
semplice terna «Chiaramonte Gulfi - Paterno'» e «Chiaramonte -  Gulfi
- Priolo» (opera connessa); 
  Vista la nota prot. n. 0023834 del 20 ottobre 2020, con la quale il
Ministero dello sviluppo economico,  a  seguito  dell'esito  positivo
della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi
minimi necessari per l'ammissibilita' dell'istanza, ha comunicato  il
formale riavvio del procedimento, nonche' indetto, ai sensi dell'art.
14-bis della legge n. 241/1990, la Conferenza  di  servizi  decisoria
semplificata in modalita' asincrona; 
  Considerato che nella suddetta nota  il  Ministero  dello  sviluppo
economico visto che il  procedimento  di  rideterminazione  e'  stato
motivato unicamente dalla necessita' di  acquisire  la  riespressione
del parere del Ministero per i beni e le attivita' culturali in linea
con la sentenza  del  Consiglio  di  Stato  n.  4737/2018  e  che  il
tracciato non e' variato rispetto a quello a suo  tempo  autorizzato,
ha chiesto a tutti gli enti ed amministrazioni individuati  ai  sensi
dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n.  1775  di
attualizzare o confermare il proprio parere,  allegando  a  tal  fine
l'elenco  dei  pareri  gia'  espressi  nell'ambito   del   precedente
procedimento autorizzativo; 
  Considerato che il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato
l'indirizzo web cui accedere per acquisire copia del progetto; 
  Considerato che, nel termine stabilito dal comma 2, lettera b)  del
citato art. 14-bis della legge n. 241/1990, sono pervenute  richieste
di integrazioni documentali da parte dell'Autorita'  del  Bacino  del
Distretto idrografico della Sicilia (prot. n. 15311  del  6  novembre
2020) e della Soprintendenza per i beni  culturali  e  ambientali  di
Ragusa (prot. n. 8757 del 13 novembre 2020); 
  Vista la nota prot. n. TERNA/P20200074575 del 18 novembre 2020, con
la quale Terna S.p.a. ha riscontrato la nota della predetta Autorita'
di Bacino; 
  Viste  le  note  prot.  n.  0030311  del  16  dicembre  2020  e  n.
TERNA/P202083777 del 24 dicembre 2020, con le  quali  rispettivamente
il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e   Terna   S.p.a.   hanno
riscontrato la citata nota della Soprintendenza di Ragusa; 
  Preso atto che Terna S.p.a. ha provveduto, ai sensi della legge  n.
241/1990 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  e  dell'art.
52-ter, comma 1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, a depositare  il
progetto presso i comuni interessati per la consultazione pubblica; 
  Preso  atto  che  la  societa'  richiedente  ha   provveduto   alla
pubblicazione dell'avviso del  riavvio  del  procedimento  agli  albi
pretori dei comuni interessati  dalle  opere  per  almeno  30  giorni
consecutivi; 
  Preso  atto  che  la  societa'  richiedente  ha   provveduto   alla
pubblicazione di detto avviso sui quotidiani «Corriere  della  Sera»,
«Il Messaggero» e «Il Giornale di Sicilia» del 26 ottobre 2020; 
  Preso atto che Terna S.p.a. ha provveduto, inoltre, ad  inviare  le
comunicazioni personali relative al suddetto riavvio del procedimento
mediante raccomandate con avviso di ricevimento ai nuovi  proprietari
che  nel  frattempo  sono   subentrati   a   quelli   originariamente
interessati; 
  Atteso che, a seguito delle suddette comunicazioni  sono  pervenute
le seguenti osservazioni da parte di: 
    1) Azienda agricola La Greca Carmelo (nota del 20 novembre 2020),
riscontrata da Terna  con  nota  prot.  n.  TERNA/P202083329  del  23
dicembre 2020; 
    2) avv. Lanzafame per conto del dott. Frasson Lorenzo  (nota  del
25  novembre  2020),  riscontrata  da  Terna  con   nota   prot.   n.
TERNA/P20210017605 del 3 marzo 2021; 
    3) avv. Pesce per conto della signora Grimaldi Caterina di Nixima
(nota PEC del 24 novembre 2020), riscontrata da Terna con nota  prot.
n. TERNA/P20210017745 del 3 marzo 2021; 
    4) Comune di Chiaramonte Gulfi (note del 9  dicembre  2020  e  17
febbraio 2021) e dello Studio legale Cariola (note  del  16  dicembre
2020 e dell'11 gennaio 2021), riscontrate dal MiSE con nota prot.  n.
0006279 del 1° marzo 2021; 
  Vista la nota prot. n. 0019985 del 2 dicembre 2020, con la quale la
Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la  programmazione
e i progetti internazionali  del  Ministero  delle  infrastrutture  e
trasporti, (ora Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili) competente, nell'ambito del presente procedimento unico,
per l'accertamento della conformita' delle  opere  alle  prescrizioni
dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, ha trasmesso la nota  prot.
n. 12521 del 25 novembre 2020, con la quale il Comune  di  Castellana
Sicula ha confermato il proprio precedente  parere  favorevole  sulla
compatibilita' urbanistica del progetto  reso  in  data  19  dicembre
2017; 
  Considerato che,  qualora  le  opere  di  cui  trattasi  comportino
variazione degli strumenti urbanistici, il  rilascio  della  presente
autorizzazione ha effetto di variante urbanistica; 
  Considerato che le competenze in materia di energia  ai  sensi  del
decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22  sono  state  trasferite  dal
Ministero dello sviluppo economico  al  Ministero  della  transizione
ecologica; 
  Vista la nota prot. n. 0007521 del 10 marzo 2021, con la  quale  il
Ministero della transizione ecologica - Dipartimento per l'energia  e
il clima - Direzione  generale  infrastrutture  e  sicurezza  sistemi
energetici e geominerari, avendo  acquisito  determinazioni  (pareri,
nulla   osta,   atti   di   assenso   comunque   denominati)    delle
amministrazioni  coinvolte  che  risultano  di  assenso  rispetto  al
progetto presentato, in quanto contengono condizioni  e  prescrizioni
che possono essere accolte senza necessita'  di  apportare  modifiche
sostanziali al progetto, come da  tabella  allegata  alla  sopradetta
nota ed avendo  valutato  le  osservazioni  dei  privati  interessati
intervenuti nel procedimento  e  le  relative  controdeduzioni  della
societa' richiedente, ha determinato la  conclusione  positiva  della
Conferenza sopra citata, invitando la Regione Siciliana a  confermare
l'Atto di intesa previsto dall'art.  1-sexies  del  decreto-legge  29
agosto 2003, n. 239 (Allegato 1); 
  Vista la nota prot. n. 0056106 del 26 maggio 2021, con la quale  il
Ministero della transizione ecologica -  Direzione  generale  per  la
crescita sostenibile e  la  qualita'  dello  sviluppo  ha  comunicato
l'emanazione, in data 17 maggio 2021, del  decreto  interministeriale
n. 180 di  rettifica,  in  merito  alla  corretta  denominazione  del
soggetto proponente, del citato decreto di compatibilita'  ambientale
n. 125 del 15 giugno 2020; 
  Vista la nota prot. n. 0018304 del 9 giugno 2021, con la  quale  il
Ministero della  transizione  ecologica  ha  rinnovato  alla  Regione
Siciliana la richiesta di rilascio del prescritto atto di intesa,  ai
fini dell'emissione del decreto autorizzativo,  comunicando  altresi'
che, in  caso  di  mancata  acquisizione  dello  stesso,  si  sarebbe
proceduto alla convocazione del Comitato interistituzionale di cui al
comma 4-bis dell'art. 1-sexies del decreto-legge n. 239/2003; 
  Vista la nota prot.n. 22769 del  7  luglio  2021  (fascicolo  IRIDE
35275/2020) con la quale il Dipartimento dell'energia  -  Servizio  3
della Regione Siciliana ha chiesto  al  Ministero  della  transizione
ecologica di valutare le soluzioni alternative al progetto,  proposte
da un privato ed allegate alla nota e di  soprassedere,  nelle  more,
alla  convocazione  del  Comitato   interistituzionale,   comunicando
altresi' la sospensione per 30 giorni del procedimento finalizzato al
rilascio dell'intesa; 
  Vista la nota prot. n. 0024814 del 6 agosto 2021, con la  quale  il
Ministero  .della  transizione  ecologica,   ritenendo   che   quanto
richiamato dall'Amministrazione regionale nella predetta  nota  fosse
stato gia' esaminato  e  chiarito  nell'ambito  della  conferenza  di
servizi ed in considerazione della mancata espressione dell'intesa da
parte della Regione Siciliana entro i termini indicati nella suddetta
nota, ha convocato il Comitato interistituzionale  di  cui  al  comma
4-bis dell'art. 1-sexies del predetto decreto-legge n.  239/2003,  al
fine di acquisire l'intesa medesima; 
  Visto il verbale finale favorevole della  riunione  del  7  ottobre
2021 del Comitato interistituzionale di cui al comma 4-bis  dell'art.
1-sexies del decreto-legge n. 239/2003, che,  ai  sensi  del  decreto
ministeriale 23  dicembre  2009,  costituisce  intesa  della  Regione
Siciliana; 
  Considerato  che,  nell'ambito   del   presente   procedimento   di
rideterminazione, sono stati acquisiti i  pareri,  gli  assensi  e  i
nulla osta degli enti e delle amministrazioni  competenti,  ai  sensi
della vigente normativa, alcuni con prescrizioni e  sono  considerati
come acquisiti anche tutti i pareri, alcuni  con  prescrizioni,  gia'
espressi nell'ambito del precedente  procedimento  autorizzativo  che
non siano stati attualizzati nel presente; 
  Considerato, quindi, che tutti  i  pareri  acquisiti  nel  presente
procedimento e nel precedente formano parte integrante  del  presente
decreto (Allegato 2); 
  Considerato che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni
e dei soggetti convocati a partecipare alla  suddetta  Conferenza  di
servizi e' intesa, ai sensi della  legge  n.  241/1990  e  successive
modificazioni ed integrazioni, quale parere favorevole o nulla osta; 
  Considerato che la pubblica utilita' dell'intervento  in  questione
discende  dalla  funzione  pubblica   cui   gli   elettrodotti   sono
stabilmente deputati, in quanto facenti parte della rete elettrica di
trasmissione nazionale; 
  Considerato che le  attivita'  in  questione  risultano  urgenti  e
indifferibili in quanto hanno la finalita' di superare le limitazioni
alla  capacita'  produttiva  di  energia  elettrica  con  particolare
riferimento al polo di Priolo Gargallo, e  inoltre  di  ovviare  alle
congestioni che si manifestano sulla rete a  220  kV  a  causa  della
mancanza di elettrodotti a 380 kV tra Sicilia Occidentale  e  Sicilia
Orientale; 
  Considerata la necessita' di accogliere quanto richiesto  da  Terna
S.p.a. in riferimento all'inamovibilita' delle opere, atteso che ogni
intervento sulle linee  elettriche  ne  comporta  necessariamente  la
disalimentazione e che il sovrapporsi nel tempo di una  molteplicita'
di impreviste modifiche al tracciato e' suscettibile di  alterare  la
qualita' del trasporto di energia elettrica; 
  Visti l'«Atto di accettazione» n. GRUPPO TERNA/P20210100895 del  10
dicembre 2021, con il quale la societa' Terna S.p.a. si e'  impegnata
ad ottemperare alle  prescrizioni  rilasciate  dalle  amministrazioni
competenti; 
  Ritenuto  pertanto  di   dover   adottare   il   provvedimento   di
autorizzazione, essendosi favorevolmente conclusa  l'istruttoria  del
procedimento di rideterminazione; 
  Visto l'art. 6, comma 8, del citato decreto  del  Presidente  della
Repubblica   n.   327/2001   che   prevede   la   possibilita',   per
l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare,  in
tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo; 
  Vista la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la  quale
la societa' Terna S.p.a. si  dichiara  disponibile  ad  accettare  la
delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo; 
  Visti gli atti di ufficio; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  1. E' approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione  e
all'esercizio dell'elettrodotto a 380 kV in doppia terna «Chiaramonte
Gulfi - Ciminna» e delle opere connesse, da realizzarsi nei Comuni di
Alimena, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia,  Ciminna,  Lercara
Friddi,  Petralia  Sottana  e  Vicari,  in  Provincia   di   Palermo;
Cammarata, in  Provincia  di  Agrigento;  Mussomeli,  Santa  Caterina
Villarmosa, Resuttano, Villalba, Vallelunga Pratameno,  in  Provincia
di Caltanissetta;  Aidone,  Assoro,  Calascibetta,  Enna,  Leonforte,
Villarosa, in Provincia  di  Enna;  Licodia  Eubea,  Mineo,  Ramacca,
Raddusa, in Provincia di Catania; Chiaramonte Gulfi, in Provincia  di
Ragusa, con le prescrizioni di cui in premessa. 
  2. Il predetto progetto sara' realizzato secondo la  localizzazione
e  i   tracciati   individuati   nelle   planimetrie   catastali   n.
DGGR10002BGL00067-rev.02  del  21  settembre  2020  (n.  69  Tavole),
allegate  alla   documentazione   tecnica   prodotta   dal   soggetto
richiedente. 
 
                               Art. 2. 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre  2003,  n.
290, e successive modificazioni ed integrazioni,  la  societa'  Terna
S.p.a., con sede in Roma - viale Egidio Galbani, 70 (C.F. e  P.I.  n.
05779661007), e' autorizzata a costruire ed esercire le opere di  cui
all'art. 1, in conformita' al progetto approvato. 
  2.  La  presente  autorizzazione   sostituisce,   anche   ai   fini
urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli  adempimenti  previsti  dalle
norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e
atti di assenso comunque denominati  previsti  dalle  norme  vigenti,
compresa  l'autorizzazione  paesaggistica,   costituendo   titolo   a
costruire e ad esercire le citate opere in  conformita'  al  progetto
approvato. 
  3. La presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica  e
ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica  utilita',  urgenza
ed  indifferibilita'  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche e integrazioni. 
  4. Le opere autorizzate sono inamovibili. 
  5.  La  presente  autorizzazione  costituisce  vincolo  preordinato
all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione  delle
suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato. 
  6.  Nelle  more  della  realizzazione   delle   opere,   i   comuni
confermeranno, sulla base degli  elaborati  grafici  progettuali,  le
necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate
ai  sensi  dell'art.  1-sexies  del  decreto-legge  n.   239/2003   e
successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 52-quater, comma
2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  327/2001,  e
adegueranno gli strumenti urbanistici comunali. 
 
                               Art. 3. 
 
  La  presente  autorizzazione  e'  subordinata  al  rispetto   delle
prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al
presente decreto (Allegato 2). 
 
                               Art. 4. 
 
  1. Tutte le opere devono essere  realizzate  secondo  le  modalita'
costruttive previste nel progetto approvato  e  in  osservanza  delle
disposizioni delle norme vigenti in materia di elettrodotti. 
  2. Nel caso in cui, in sede di redazione del progetto  esecutivo  o
in fase  di  realizzazione  delle  opere,  sia  necessario  apportare
varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal  comma
4-quaterdecies dell'art. 1-sexies del  decreto-legge  n.  239/2003  e
s.m.i. 
  3. Copia integrale del progetto-esecutivo deve  essere  inviata,  a
cura di Terna S.p.a., prima dell'inizio dei  lavori,  alle  Direzioni
autorizzanti, alle due direzioni generali  competenti  del  Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, alla regione e ai
comuni interessati, mentre alle  societa'  proprietarie  delle  opere
interferite devono essere inviati gli  elaborati  esecutivi  relativi
alle sole opere interferenti. 
  4. Copia integrale del  progetto  esecutivo  deve  altresi'  essere
trasmessa, dalla societa'  titolare  del  decreto  autorizzativo,  al
Ministero della transizione ecologica -  Direzione  generale  per  la
crescita sostenibile e la qualita' dello sviluppo, al Ministero della
cultura, alla regione e agli altri enti preposti  alle  verifiche  di
ottemperanza alle prescrizioni  imposte  nel  decreto  VIA  come  ivi
specificato. Analogamente, la medesima societa' deve provvedere  alla
trasmissione degli  atti  acclaranti  l'ottemperanza  alle  eventuali
prescrizioni da rispettare durante le fasi di cantiere e  per  quelle
successive all'esecuzione dei lavori. 
  5. Per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la
societa' titolare della presente autorizzazione deve  attenersi  alle
disposizioni di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
giugno 2017, n.  120,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  Serie
generale n. 183 del 7 agosto 2017. «Regolamento recante la disciplina
semplificata della gestione delle terre e rocce da  scavo,  ai  sensi
dell'art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.», nonche'  a
quelle contenute nel citato decreto VIA. 
  6. Le opere dovranno essere realizzate nel termine di cinque anni a
decorrere dalla data del presente decreto. 
  7. Al termine della realizzazione delle opere e prima  della  messa
in esercizio, Terna S.p.a. deve fornire alle  direzioni  autorizzanti
apposita  certificazione  attestante  il  rispetto  dei   limiti   di
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi  di  qualita'
stabiliti dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  8
luglio 2003. Terna S.p.a. deve comunicare alle direzioni autorizzanti
la data dell'entrata in esercizio delle opere. 
  Per  tutta  la  durata   dell'esercizio   dei   nuovi   tratti   di
elettrodotto, Terna S.p.a. deve fornire i valori delle correnti  agli
organi di controllo previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 8 luglio 2003, secondo le modalita' e la  frequenza  ivi
stabilite. 
  8. Dei suddetti adempimenti, nonche' del rispetto degli obblighi di
cui  all'art.  3,  Terna  S.p.a.   deve   fornire,   alle   direzioni
autorizzanti, apposita dettagliata relazione. 
  9. Il Ministero della transizione ecologica - Dipartimento  per  la
transizione ecologica  e  gli  investimenti  verdi  -  provvede  alla
verifica della conformita' delle opere al progetto autorizzato, sulla
base delle vigenti normative di settore. 
  10. Tutte le spese  inerenti  la  presente  autorizzazione  sono  a
carico di Terna S.p.a. 
 
                               Art. 5. 
 
  L'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei  diritti  dei
terzi e sotto  l'osservanza  di  tutte  le  disposizioni  vigenti  in
materia  di  linee  di  trasmissione  e  distribuzione   di   energia
elettrica. In conseguenza, la societa' Terna S.p.a. assume  la  piena
responsabilita' per  quanto  riguarda  i  diritti  dei  terzi  e  gli
eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui
trattasi, sollevando l'amministrazione da qualsiasi pretesa da  parte
di terzi che si ritenessero danneggiati. 
 
                               Art. 6. 
 
  Ai sensi dell'art. 6, comma 8, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 327/2001 e  successive  modifiche  e  integrazioni,  e'
conferita delega alla societa'  Terna  S.p.a.,  in  persona  del  suo
amministratore delegato pro tempore, con facolta' di subdelega ad uno
o piu' dirigenti della societa' e con obbligo di indicare gli estremi
della delega in  ogni  atto  e  provvedimento  che  verra'  emesso  e
parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove  la
subdelega medesima verra' utilizzata, di esercitare  tutti  i  poteri
espropriativi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n.
327/2001 e dal decreto legislativo n. 330/2004, anche avvalendosi  di
societa' controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i  relativi
atti e provvedimenti ivi inclusi,  a  titolo  esemplificativo  e  non
esaustivo, i decreti di asservimento coattivo,  di  espropriazione  e
retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22-bis  e  49
del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  327/2001,  le
autorizzazioni  al   pagamento   delle   indennita'   provvisorie   e
definitive, e di espletare tutte le connesse attivita' necessarie  ai
fini della realizzazione dell'elettrodotto. 
 
                               Art. 7. 
 
  1. Il presente decreto deve essere pubblicato, a cura e spese della
Terna  S.p.a.,  unitamente  all'estratto  del   sopracitato   decreto
interministeriale n. 125  del  15  giugno  2020,  recante  favorevole
pronuncia di  compatibilita'  ambientale,  nella  Gazzetta  ufficiale
della Repubblica italiana. 
  2.  Avverso  la  presente   autorizzazione   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale  competente  o,
in alternativa,  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato,  nel
termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla  data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 
 
             Il direttore generale per le infrastrutture 
                e la sicurezza dei sistemi energetici 
                            e geominerari 
                               Grillo 
 
 
                Il direttore generale per la crescita 
              e la qualita' dello sviluppo sostenibile 
                              Montanaro 
 
 
                                ____ 
 
 
                            Terna S.p.a. 
          con sede Legale in Roma, viale Egidio Galbani 70 
                     C.F. e P.I. n. 05779661007 
 
Estratto del provvedimento di valutazione di  impatto  ambientale  n.
  125 del 15 giugno 2020 relativo al progetto Elettrodotto a  380  kV
  in doppia terna «Chiaramonte Gulfi - Ciminna»  ed  opere  connesse,
  presentato dalla societa' Terna S.p.a. con  sede  legale  in  Roma,
  viale Egidio Galbani n. 70 - C.F. e P.I. n. 05779661007. 
  In data 15  giugno  2020  e'  stato  emanato  il  provvedimento  di
valutazione di impatto ambientale n. 125, con esito positivo relativo
al progetto Elettrodotto a 380 kV in doppia terna «Chiaramonte  Gulfi
- Ciminna» ed opere connesse localizzato nella Regione Sicilia, nelle
Province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Catania,  Ragusa
e nei Comuni di Alimena, Castellana Sicula,  Castronovo  di  Sicilia,
Ciminna, Lercara Friddi, Petralia Sottana, Vicari  (in  Provincia  di
Palermo); Cammarata (in Provincia  di  Agrigento);  Mussomeli,  Santa
Caterina Villarmosa, Resuttano, Villalba,  Vallelunga  Pratameno  (in
Provincia di  Caltanissetta);  Aidone,  Assoro,  Calascibetta,  Enna,
Leonforte, Villarosa (in Provincia di Enna);  Licodia  Eubea,  Mineo,
Ramacca, Raddusa (in Provincia di  Catania);  Chiaramonte  Gulfi  (in
Provincia di Ragusa) presentato dalla societa' Terna S.p.a., con sede
legale in Roma, viale Egidio Galbani 70, C.F. e P.I. n.  05779661007.
Il testo integrale del provvedimento, corredato dagli allegati che ne
costituiscono parte integrante,  e'  disponibile  sul  portale  delle
Valutazioni  ambientali  VAS-VIA  del  Ministero  della   transizione
ecologica (http://www.va.minambiente.it/) e presso la  Direzione  per
le valutazioni e autorizzazioni ambientali, via Cristoforo Colombo n.
44, 00147 Roma. 
  Avverso  il  provvedimento  e'   ammesso   ricorso   al   Tribunale
amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni e al  Capo  dello
Stato  entro  120  (centoventi)  giorni  decorrenti  dalla  data   di
pubblicazione del presente estratto nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 

  Terna S.p.A. - Gestione processi amministrativi - Il responsabile 
                             Adel Motawi 

 
TV22ADA1254
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.