Proroga della concessione - Cortemaggiore Stoccaggio Il DIRETTORE GENERALE VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, in particolare, l'articolo 2, che ha ridenominato il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" in "Ministero della transizione ecologica", attribuendo a quest'ultimo le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica energetica; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonche' le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte dall'articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221; VISTA la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, nonche' le successive modifiche e integrazioni; VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee; VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, e, in particolare, l'articolo 13 che, definendo norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio, al comma 1 prevede che "dopo quindici anni dal conferimento il concessionario, quando e' necessario al fine di completare lo sfruttamento del giacimento, ha diritto ad una proroga di dieci anni se ha eseguito i programmi di coltivazione e di ricerca e se ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione"; VISTO il decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334, recante "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" (Seveso I); VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e ss.mm.ii, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale e, in particolare, gli articoli 11, 12 e 13; VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera b), numero 3), che attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento, e l'articolo 1, comma 61, secondo cui "I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non piu' di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime."; VISTO il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, recante "Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" (Seveso II); VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell'articolo 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sue modifiche ed integrazioni; VISTA la Circolare interministeriale del 21 ottobre 2009, recante "Indirizzi per l'applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unita' geologiche profonde"; VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 gennaio 2011, recante "Modalita' di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 26 del 2 febbraio 2011, che sostituisce il decreto ministeriale 26 agosto 2005; CONSIDERATO che, ai sensi del comma 6, dell'articolo 3, del succitato D.M. 21 gennaio 2011, la proroga della concessione di stoccaggio e' disposta con decreto del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa, per le concessioni di stoccaggio in terraferma, con la Regione interessata; VISTO il decreto direttoriale del 4 febbraio 2011, recante "Procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e modalita' di svolgimento delle attivita' di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del decreto ministeriale 21 gennaio 2011", pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 febbraio 2011; VISTO il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e ss.mm.ii, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE; VISTO il decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" e, in particolare, l'articolo 34, comma 18, in base al quale le concessioni di stoccaggio di gas naturale rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, hanno una durata di trenta anni, prorogabile non piu' di una volta e per dieci anni, mentre per le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 si intendono confermate sia l'originaria scadenza sia l'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge n. 239 del 2004; VISTO il comma 19 del citato articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 che stabilisce che, per la piena attuazione dei piani e programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici, gli impianti in funzione, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, "continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell'originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento."; VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive" e, in particolare, l'articolo 37, nel quale e' stabilito, tra l'altro, che, al fine di aumentare la sicurezza delle forniture di gas al sistema italiano ed europeo del gas naturale gli stoccaggi di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico, costituiscono una priorita' a carattere nazionale e sono di pubblica utilita', nonche' indifferibili e urgenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.327; VISTO il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" (Direttiva Seveso III), che abroga e sostituisce il decreto legislativo n. 334/99, e ss.mm.ii; VISTO il decreto ministeriale 5 maggio 1999 con cui il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha conferito, con decorrenza 1° gennaio 1997 e per la durata di anni venti, alla Societa' ENI S.p.A. la concessione di stoccaggio di gas naturale denominata "CORTEMAGGIORE STOCCAGGIO", ubicata su una superficie complessiva di 146,03 km2 nelle province di Cremona, Piacenza e Parma; VISTO il decreto ministeriale 15 ottobre 2001 con cui il Ministero delle attivita' produttive ha confermato la concessione di stoccaggio "CORTEMAGGIORE STOCCAGGIO" per l'originaria decorrenza e durata, secondo il programma di lavoro approvato, su un'area di 81,61 km2 nelle province di Piacenza e Parma, in un volume di stoccaggio compreso tra -1.200 e -2.500 metri sul livello del mare; VISTO il decreto ministeriale 22 febbraio 2002 con cui il Ministero delle attivita' produttive ha modificato la titolarita' della concessione, a seguito del conferimento del ramo d'azienda, dalla Societa' ENI S.p.A. alla Societa' STOCCAGGI GAS ITALIA S.p.A. (nel seguito anche "STOGIT" o "Societa'" o "Concessionario"), con sede operativa in Crema (CR), via Libero Comune, 5 (C.A.P. 26013) e sede legale in San Donato Milanese (Mi), Piazza Santa Barbara, 7 (C.A.P. 20097) - (Codice Fiscale 13271380159); CONSIDERATO il documento "Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicita', delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attivita' antropiche", di seguito "Indirizzi e linee guida", pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico in data 24 novembre 2014; VISTO che il Gruppo di lavoro che ha redatto le Linee Guida sopra citate, in occasione della riunione svoltasi in data 23 dicembre 2015, ha chiarito che "per reiniezione si intende reiniezione di fluidi incomprimibili e che in questa definizione non rientra la movimentazione di gas nei giacimenti di stoccaggio"; PRESO ATTO del documento "Relazione finale Luglio 2019", redatto dall' Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV nell'ambito del Protocollo Operativo siglato tra Ministero dello sviluppo economico, Regione Emilia-Romagna e STOGIT S.p.A. per le attivita' di sperimentazione di cui al citato documento "Indirizzi e linee guida" per i monitoraggi della concessione "Minerbio Stoccaggio", trasmesso al Sindaco di Minerbio, al Ministero dello sviluppo economico e alla Regione Emilia Romagna in data 23 luglio 2019, prot. INGV n.10918, a conclusione della sperimentazione; VISTA l'istanza datata 25 novembre 2014, pervenuta al Ministero dello sviluppo economico in data 4 dicembre 2014 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale per gli Idrocarburi e le Georisorse (BUIG) numero 12, anno LVIII, con la quale la STOGIT S.p.A. ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 3 del Decreto ministeriale 21 gennaio 2011, la prima proroga decennale, fino al 31 dicembre 2026, del termine di scadenza della concessione di stoccaggio "CORTEMAGGIORE STOCCAGGIO", al fine della prosecuzione del normale esercizio, senza variazione del programma lavori approvato; CONSIDERATA la documentazione integrativa pervenuta in data 29 dicembre 2015 che la Societa' ha trasmesso, su richiesta del Ministero dello sviluppo economico del 14 settembre 2015, a completamento dell'istanza di proroga; PRESO ATTO che in data 22 gennaio 2010, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e ss.mm.ii., il Concessionario ha presentato al Comitato Tecnico Regionale (CTR) della Regione Emilia Romagna il Rapporto di Sicurezza (RdS) entro i termini stabiliti dalla citata circolare interministeriale del 21 ottobre 2009, e che in data 1 giugno 2012 il Concessionario ha inviato al CTR l'aggiornamento del RdS ottenendo, in data 7 giugno 2013, Parere Tecnico Conclusivo favorevole; PRESO ATTO che in data 16 maggio 2016 il Concessionario ha presentato al CTR Emilia Romagna un nuovo aggiornamento del Rapporto di Sicurezza, redatto secondo quanto disposto dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, ottenendo, in data 19 aprile 2021, Parere Tecnico Conclusivo favorevole; PRESO ATTO che in data 22 dicembre 2020 il Concessionario ha presentato al CTR Emilia Romagna un nuovo aggiornamento del Rapporto di Sicurezza, redatto secondo quanto disposto dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 e che la relativa istruttoria e' ancora in corso; CONSIDERATO il parere della Divisione II - Sezione UNMIG di Bologna della Direzione Generale per la sicurezza anche ambientale delle attivita' minerarie ed energetiche - Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, espresso in data 27 dicembre 2016 con nota n. 5225, che, relativamente alla citata istanza di prima proroga, ha ritenuto il programma lavori proposto dalla societa' Stogit (prosecuzione delle attivita' con i limiti attuali) idoneo a un ottimale sviluppo della concessione di stoccaggio "CORTEMAGGIORE STOCCAGGIO"; CONSIDERATO che, con nota n. 29471 del 9 dicembre 2020, la Divisione IV - Sicurezza degli approvvigionamenti della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISSEG) ha chiesto alla Regione Emilia Romagna l'espressione dell'intesa ai fini del rilascio della proroga della concessione "CORTEMAGGIORE STOCCAGGIO", per la prosecuzione del normale esercizio dello stoccaggio senza variazione del programma lavori gia' approvato; CONSIDERATO che, con nota n. 7359 del 09.03.2021, la DGISSEG ha tra l'altro sollecitato il rilascio delle intese da parte della Regione Emilia Romagna in merito alle proroghe decennali delle concessioni di stoccaggio di Cortemaggiore e Minerbio; VISTA la nota, acquisita al protocollo Dgisseg n. 35293 del 24.11.2021, con cui la Regione Emilia Romagna ha trasmesso la Delibera Regionale n. 1927 del 22.11.2021 con la quale la Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna ha deliberato l'intesa della regione per la prima proroga della concessione di stoccaggio denominata "CORTEMAGGIORE STOCCAGGIO" per la prosecuzione del normale esercizio senza alcuna variazione del programma lavori gia' approvato; CONSIDERATO che la concessione "CORTEMAGGIORE STOCCAGGIO" e' stata rilasciata prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 e, pertanto, ai sensi dell'articolo 34, comma 18, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, rientra nell'applicazione dell'articolo 1, comma 61, della legge n. 239 del 2004; CONSIDERATO che la Societa' STOGIT S.p.A. ha finora eseguito il programma lavori autorizzato e adempiuto agli obblighi derivanti dalla concessione "CORTEMAGGIORE STOCCAGGIO", e che il programma proposto per il periodo di proroga consente l'adeguata prosecuzione dell'attivita' di stoccaggio senza variazioni al programma lavori a suo tempo approvato, DECRETA Articolo 1 Proroga della concessione 1. E' accordata alla Societa' STOCCAGGI GAS ITALIA S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 61 della legge 23 agosto 2004, n. 239, e dell'articolo 34 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la prima proroga decennale della concessione di stoccaggio di gas naturale denominata "CORTEMAGGIORE STOCCAGGIO", con decorrenza 1° gennaio 2017, fissando il nuovo termine di scadenza al 31 dicembre 2026. 2. La concessione e' prorogata nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, del disciplinare tipo di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e al decreto direttoriale 4 febbraio 2011. 3. In assenza delle ulteriori autorizzazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto direttoriale 4 febbraio 2011 non potra' essere aumentata la capacita' di stoccaggio mediante operazioni che comportano il superamento, in condizioni stazionarie, della pressione statica originaria del giacimento (SBHPi) che, riportata al datum, e' pari a: - Cortemaggiore pool A - SBHPi=171,4 Kg/cm2ass (datum -1.472 m slm); - Cortemaggiore pool C - SBHPi=179,9 Kg/cm2ass (datum -1.521 m slm). Articolo 2 Programma lavori 1. Il presente decreto autorizza la prosecuzione del normale esercizio dello stoccaggio senza variazione del programma lavori gia' approvato. Articolo 3 Estensione della concessione 1. L'area della concessione e' confermata in 81,61 km2, come risultante dal decreto ministeriale di conferma della concessione del 15 ottobre 2001, citato nelle premesse. 2. Il volume di stoccaggio e' situato nel sottosuolo delle province di Piacenza e Parma (regione Emilia Romagna) ed e' compreso tra le quote -1.200 e -2.500 metri sul livello del mare. Articolo 4 Canoni 1. Il concessionario e' tenuto a corrispondere all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Emilia Romagna, il canone annuo anticipato, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 625/96, aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT per gli anni seguenti. Articolo 5 Obblighi e prescrizioni 1. Il Concessionario, entro sei mesi dalla data del presente decreto, e' tenuto a consegnare al Ministero della transizione ecologica - DGISSEG i dati disponibili (grezzi ed elaborati) relativi ai rilievi geofisici e geologici acquisiti nell'ambito del titolo concessorio, nonche' i dati e le elaborazioni inerenti al monitoraggio microsismico e delle deformazioni del suolo finora registrati. 2. Relativamente al monitoraggio microsismico e delle deformazioni del suolo, il Concessionario, entro ventiquattro mesi dalla data del presente decreto, dovra' adeguare i sistemi di monitoraggio ai requisiti indicati nel documento "Indirizzi e Linee Guida per il monitoraggio della sismicita', delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell'ambito delle attivita' antropiche", anche tenendo conto dei risultati della sperimentazione nella concessione "Minerbio Stoccaggio", come riportati nella "Relazione finale Luglio 2019", redatta dall'INGV, citati in premessa. Entro la stessa data il Concessionario inviera' al Ministero della transizione ecologica - DGISSEG una relazione sulla configurazione dei sistemi di monitoraggio adottati. Con cadenza annuale il Concessionario trasmettera' al Ministero della transizione ecologica - DGISSEG una relazione relativa ai risultati di tali monitoraggi. 3. Il Concessionario e' tenuto a garantire l'efficacia e la trasparenza delle attivita' di monitoraggio svolte, attraverso la realizzazione, entro ventiquattro mesi dalla data del presente decreto, di un sito internet dedicato alla diffusione dei dati acquisiti e delle informazioni relative alle reti di monitoraggio. Articolo 6 Pubblicazione ed entrata in vigore 1. Il presente decreto e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale per gli Idrocarburi e le Georisorse e sul sito internet del Ministero della transizione ecologica. 2. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di entrata in vigore. Il direttore generale dott. Mariano Grillo TX22ADA2184