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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Pisa, Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante disciplina della proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o di singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340; Vista la nota prot. n. 0133854/22 del 27 gennaio u.s., con la quale la Banca d'Italia, Filiale di Livorno, ha chiesto l'emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi del citato decreto legislativo n. 1/1948, per il mancato regolare funzionamento, a causa della sanificazione dei locali, nel giorno 25 gennaio 2022 della seguente filiale della Cassa di Risparmio di Volterra S.p.a.: Guardistallo: chiusura sportello dalle ore 8,15 alle ore 16,45; Considerato la sussistenza dei presupposti di legge per la proroga dei termini legali o convenzionali; Decreta: Ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al decreto legislativo n. 1/1948, per la sede e nel periodo sopra indicato, sono prorogati di quindici giorni - a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico - i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi. Il presente decreto viene inviato alla Filiale di Livorno della Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale ultimo provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000. Pisa, 15 febbraio 2022 Il prefetto D'Alessandro TU22ABP2131 (Gratuito)