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Errata corrige
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Chiusura eredita' giacente di Maddalena Tonini, liquidazione del curatore e devoluzione al Patrimonio dello Stato - Tribunale di Pistoia - Decreto del 28/02/2022 Proc. R.G. n. 443/2020 V.G. Il giudice designato dott. Sergio Garofalo, visto il rendiconto e la relazione finale depositati in data 1.2.2022 dall'avv. Giovanni Caviglia, curatore dell'eredita' giacente aperta su istanza di Sestino Securitisation srl a seguito della morte di Maddalena Tonini, nata a Camugnano il 4.12.1912 e deceduta a Porretta Terme il 31.1.2006; rilevato che il rendiconto con la relazione finale e la richiesta di liquidazione del compenso e' stato notificato alla Sestino Securitisation srl nonche' all'Agenzia del Demanio; che nel termine assegnato la Sestino Securitisation srl ha chiesto che sia ordinato "al curatore di proseguire nella sua attivita', procedendo alla realizzazione dei beni inventariati e quindi al pagamento del debito ereditario nei confronti di Sestino Securitisation srl"; che l'Agenzia del Demanio non ha comunicato ragioni di opposizione all'approvazione del rendiconto, ne' ha contestato la liquidazione richiesta dal curatore per l'attivita' prestata; rilevato che la curatela dell'eredita' giacente e' un istituto finalizzato alla protezione dei beni ereditari durante la pendenza del termine decennale per l'accettazione dell'eredita'; che il pagamento dei debiti ereditari non e' un obbligo del curatore (artt. 529 e 530 c.c.) cosi' come il curatore non e' obbligato alla vendita dei beni immobili (art. 783 cpc); che la tesi prevalente e condivisibile assegna al curatore una facolta' discrezionale, ed incoercibile, di liquidare i beni immobili e di pagare i creditori; che l'istanza della Sestino Securitisation srl non puo' essere accolta per un'altra concorrente ragione consistente nella decorrenza del termine decennale dall'apertura della successione (anno 2006) con conseguente prescrizione del diritto di accettare e devoluzione all'erario dei beni residui; che, come ritenuto anche dal Tribunale di Pistoia (decreto del 27.9.2021, Pres. Barbarisi, Est. Piccinni, rg 1409/2021) con la decorrenza del termine decennale cessa di diritto la giacenza dell'eredita' e lo Stato acquista il patrimonio in modo retroattivo ed immediato (ex art. 586 c.c.), con la conseguenza che il curatore dell'eredita' giacente non e' piu' legittimato a richiedere l'autorizzazione per la vendita di nessun bene compreso nell'asse ereditario (v. anche Tribunale di Palermo del 14/07/1991); ritenuto conclusivamente che deve procedersi alla chiusura dell'eredita' giacente, per decorso del termine decennale dall'apertura della successione, non essendo stata appurata accettazione dell'eredita' da parte di alcuno nel termine decennale di cui all'art. 480 c.c.; esaminato il rendiconto; rilevato che, in assenza di opposizione e stante la sua regolarita', lo stesso puo' essere approvato; che, come risulta dall'inventario e dalla relazione del curatore, residuano nell'attivo ereditario diritti di proprieta' e di comproprieta' sui beni appresso indicati; che risulta altresi' dall'inventario un credito, non riscosso dal curatore, di euro 9,72 su libretto postale n. 14138381 rapporto intrattenuto presso l'ufficio postale di Sambuca Pistoiese - Treppio; che il decorso infruttuoso del decennio comporti la devoluzione, ai sensi dell'art. 586 c.c., dei beni residui in favore dello Stato, il quale risponde di eventuali residui debiti ereditari nei limiti del valore dei beni acquistati; ritenuto, pertanto, di dover dichiarare la chiusura dell'eredita' giacente, con conseguente cessazione dalle proprie funzioni del curatore, dovendo comunque procedersi alla liquidazione del compenso in suo favore; ritenuto, in proposito, che, in mancanza di un criterio univoco e non potendo farsi applicazione dei criteri di liquidazione del curatore fallimentare (in considerazione della disomogeneita' dell'attivita' prestata, richiamandosi sul punto Cass. Civ. n. 12767/91), il compenso al curatore possa essere liquidato ex art. 2233 c.c., facendo riferimento ai parametri normalmente applicati per lo svolgimento della professione da individuare, nel caso di specie, anche in via analogica in quelli previsti dal D.M. n.55/14; ritenuto, pertanto, che, tenuto conto della natura di volontaria giurisdizione della procedura, del valore indeterminabile della procedura, dell'attivita' concretamente svolta, come analiticamente descritta nella relazione del 12.4.2021, appare congruo liquidare al curatore, avv. Giovanni Caviglia a titolo di compenso, la somma di € 3.170,00 per l'attivita' di curatore dell'eredita' giacente (applicando la tariffa relativamente alla volontaria giurisdizione); ritenuto che il compenso del curatore, cosi' come tutte le spese della procedura, comprese quelle necessarie per la pubblicazione del decreto di chiusura in Gazzetta Ufficiale, devono essere poste a carico di SESTINO SECURITISATION Srl ex art. 8 DPR 115/02; P.Q.M. Approva il rendiconto depositato dal curatore avv. Giovanni Caviglia in data 1.2.2022; dichiara la chiusura dell'eredita' giacente aperta in morte di Maddalena Tonini, nata a Camugnano il 4.12.1912, res.te in vita a Sambuca Pistoiese e deceduta a Porretta Terme il 31.1.2006; - devolve in favore dello Stato ex art. 586 c. civ. i seguenti beni gia' in proprieta' della de cuius: quota di 1/7 di proprieta' di terreno in Camugnano, censito al CT del detto comune al f. 76 mapp. 13, area rurale, mq. 640 senza redditi; quota di 5/60 di proprieta' di terreno in Camugnano, censito al CT del detto comune al f. 71 mapp. 80, seminativo, mq. 2194, reddito dominicale euro 0,68; piena proprieta' di terreno in Camugnano, censito al CT del detto comune al f. 71 mapp. 167, seminativo, mq. 1608, reddito dominicale euro 1,16; piena proprieta' di terreni in Camugnano, censiti al CT del detto comune al f. 76 mappali: n. 8, pascolo, mq. 3326, reddito dominicale euro 0,52; n. 18, pascolo, mq. 1980, reddito dominicale 0,31; n. 55, bosco ceduo, mq. 14710, reddito dominicale euro 6,08; piena proprieta' di terreno in Camugnano, censito al CT del detto comune al f. 78 mappale 204, bosco ceduo, mq. 561, reddito dominicale euro 0,23; quota di 1/2 di proprieta' di abitazione in Prato, censita al CF del detto comune al f. 23 mapp. 2082 sub. 5, cat. A3, sup. mq. 96, rendita catastale euro 503,55; piena proprieta' di terreni in Sambuca Pistoiese, censiti al CT del detto comune al f. 28 mappali: n. 131, bosco ceduo, mq. 1300, reddito dominicale euro 0,74; n. 133, bosco ceduo, mq. 555, reddito dominicale 0,17; n. 204, bosco ceduo, mq. 2190, reddito dominicale euro 1,28; n. 280, bosco ceduo, mq. 1610, reddito dominicale 0,91; n. 672, bosco ceduo, mq. 30, reddito dominicale euro 0,02. Nonche' il credito per la somma di euro 9,72 presente su libretto postale n. 14138381 rapporto intrattenuto presso l'ufficio postale di Sambuca Pistoiese - Treppio. Liquida a favore del curatore, avv.to Giovanni Caviglia, a titolo di compenso la somma di 3.170,00 oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, ponendo il relativo pagamento, così come tutte le spese di procedura compresa la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto e la notifica all'Agenzia del Demanio, da effettuarsi a cura del curatore, a carico della parte istante Sestino Securitisation srl. Autorizza la chiusura del c/c e la restituzione a Sestino Securitisation srl della eventuale somma residua versate quale fondo spese. Si comunichi. Pistoia , 25 febbraio 2022 Il Giudice dott. Sergio Garofalo Il curatore dell'eredita' giacente avv. Giovanni Caviglia TX22ABH2432