Ammortamento cambiario Il Giudice presso il Tribunale di Roma Sezione XVI Civile, dott. Enrica Ciocca ha disposto la pubblicazione del seguente decreto reso nell'ambito del procedimento pendente dinanzi al medesimo Tribunale e contrassegnato dal numero nrg 3167/2022 VG. "..Il Giudice designato letto il ricorso, depositato il 10/2/2022 nell'interesse di Donatella De Guida Canori Croccolo, per l'ammortamento di un effetto cambiario ipotecario di € 30.000,00 asseritamente andato smarrito, rilasciato in favore di Daniela Monticelli e veniva, di conseguenza, iscritta ipoteca, in data 12 novembre 2009, con atto autenticato dal Notaio Dott. Gianfranco Lepri, rep. n. 83179, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 1 in data 23 novembre 2009 al n. 39826 serie 1/T, ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Roma 1 in data 24 novembre 2009 al n. 44027 di formalita' per l'importo di € 40.000,00 (come risultante dai chiarimenti resi); atteso che, con atto di assenso alla cancellazione di formalita' ipotecaria, autenticato dal Notaio Dott. Claudio Manzo, repertorio n. 389 raccolta n. 236, registrato presso l'Ufficio Territoriale di Roma 4, in data 4 settembre 2013, veniva richiesta, alla Conservatoria dei Registri Immobiliari competente, da parte della Monticelli, la cancellazione dell'ipoteca e la relativa annotazione a margine della suddetta formalita' ipotecaria; tenuto conto che e' stata depositata quietanza liberatoria rilasciata dalla Monticelli il 19/1/2022, da cui risulta l'avvenuta estinzione del debito e la restituzione della cambiale, all'atto dell'assenso alla cancellazione della iscrizione ipotecaria (seppur indicato erroneamente l'importo dell'ipoteca in € 30.000,00); preso atto della precisazione in fatto effettuato dalla parte ricorrente, che ha riferito di aver smarrito la cambiale; ritenuto, vie piu' alla luce della dichiarazione della originaria creditrice e pur non ignorando Cass. 13513/02, che il ricorrente nella qualifica sia legittimato ad agire per l'ammortamento; ritenuto, pertanto, che il ricorso e' accoglibile; visti gli artt. 89 e 102 ult. comma. R.D. 14/12/33 n. 1669; p.q.m. dichiara l'ammortamento della cambiale ipotecaria descritta in ricorso e nella parte motiva e i cui dati si abbiano qui per integralmente riportati, con efficacia dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, purche' non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore. Roma, 30/03/2022. Firmato per il Presidente dott. Enrica Ciocca.." avv. Eugenio Longo TX22ABC4849