TRIBUNALE DI ROMA

(GU Parte Seconda n.45 del 19-4-2022)

 
                       Ammortamento cambiario 
 

  Il Giudice presso il Tribunale di Roma Sezione  XVI  Civile,  dott.
Enrica Ciocca ha disposto la pubblicazione del seguente decreto  reso
nell'ambito del procedimento pendente dinanzi al medesimo Tribunale e
contrassegnato dal numero nrg 3167/2022 VG. 
  "..Il Giudice designato letto il ricorso, depositato  il  10/2/2022
nell'interesse  di  Donatella   De   Guida   Canori   Croccolo,   per
l'ammortamento di un effetto  cambiario  ipotecario  di  €  30.000,00
asseritamente  andato  smarrito,  rilasciato  in  favore  di  Daniela
Monticelli e veniva, di conseguenza, iscritta  ipoteca,  in  data  12
novembre 2009, con  atto  autenticato  dal  Notaio  Dott.  Gianfranco
Lepri, rep. n. 83179, registrato presso l'Agenzia  delle  Entrate  di
Roma 1 in data 23 novembre  2009  al  n.  39826  serie  1/T,  ipoteca
iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di  Roma  1
in data 24 novembre 2009 al n. 44027 di formalita' per l'importo di €
40.000,00 (come risultante dai chiarimenti resi); 
  atteso che, con atto di assenso alla  cancellazione  di  formalita'
ipotecaria, autenticato dal Notaio Dott. Claudio Manzo, repertorio n.
389 raccolta n. 236, registrato presso l'Ufficio Territoriale di Roma
4, in data 4 settembre 2013, veniva richiesta, alla Conservatoria dei
Registri  Immobiliari  competente,  da  parte  della  Monticelli,  la
cancellazione dell'ipoteca e la relativa annotazione a margine  della
suddetta formalita' ipotecaria; 
  tenuto  conto  che  e'  stata  depositata   quietanza   liberatoria
rilasciata dalla Monticelli il 19/1/2022, da cui  risulta  l'avvenuta
estinzione del debito e  la  restituzione  della  cambiale,  all'atto
dell'assenso alla cancellazione della iscrizione  ipotecaria  (seppur
indicato erroneamente l'importo dell'ipoteca in € 30.000,00); 
  preso atto della  precisazione  in  fatto  effettuato  dalla  parte
ricorrente, che ha riferito di aver smarrito la cambiale; 
  ritenuto, vie piu' alla luce della dichiarazione  della  originaria
creditrice e pur non ignorando  Cass.  13513/02,  che  il  ricorrente
nella qualifica sia legittimato ad agire per l'ammortamento; 
  ritenuto, pertanto, che il ricorso e' accoglibile; 
  visti gli artt. 89 e 102 ult. comma. R.D. 14/12/33 n. 1669;  p.q.m.
dichiara  l'ammortamento  della  cambiale  ipotecaria  descritta   in
ricorso e nella parte  motiva  e  i  cui  dati  si  abbiano  qui  per
integralmente riportati, con efficacia dopo 30 giorni dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica, purche' non venga fatta  nel  frattempo  opposizione  dal
detentore. Roma, 30/03/2022. Firmato per il Presidente  dott.  Enrica
Ciocca.." 

                         avv. Eugenio Longo 

 
TX22ABC4849
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