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Fusione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 108 Con riferimento alla fusione transfrontaliera per incorporazione di GioDa S.a'.r.l. in HSC S.r.l. (la "Fusione"), si forniscono di seguito le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 108. 1. Societa' coinvolte nella fusione transfrontaliera 1.1 Societa' incorporante HSC S.R.L., societa' costituita ai sensi del diritto italiano, con sede in Milano, Piazzale Cadorna 6, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 10932380966, Repertorio Economico Amministrativo n. 2567248, capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 10.000,00 (la "Societa' Incorporante"). 1.2 Societa' incorporanda GioDa S.a'.r.l., societa' costituita ai sensi del diritto lussemburghese con sede legale in 3, Rue de Turi, 3378 Livange (Gran Ducato del Lussemburgo), iscritta nel Registro delle Imprese di Lussemburgo, al numero di iscrizione B 228.930, capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 25.000,00 (la "Societa' Incorporanda"). 2. Modalita' di esercizio dei propri diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza 2.1 Societa' Incorporante 2.1.1 Esercizio dei diritti dei creditori della Societa' Incorporante Ai sensi del combinato disposto degli articoli 2503 e 2505-quater del codice civile, i creditori di HSC S.R.L., i quali vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione o alla pubblicazione del progetto comune di Fusione ai sensi dell'articolo 2501-ter, comma 3, del codice civile, hanno il diritto di opporsi alla fusione entro trenta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis del codice civile. Alla data odierna la Societa' Incorporante non presenta alcun creditore. 2.1.2 Esercizio dei diritti dei soci di minoranza della Societa' Incorporante. La fusione non determina il sorgere di alcun diritto di recesso in favore dei soci della Societa' Incorporante che non abbiano contribuito all'approvazione della stessa ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108 e dell'articolo 2473 del codice civile. 2.2 Societa' Incorporanda 2.2.1 Esercizio dei diritti dei creditori della Societa' Incorporanda. I creditori il cui credito sia anteriore alla data di pubblicazione della fusione transfrontaliera hanno il diritto ai sensi dell'articolo 1021-9 della legge lussemburghese 10 agosto 1915 sulle societa' commerciali e successive modifiche, entro due mesi dalla data di tale pubblicazione, di richiedere al Presidente del Tribunal d'arrondissement del Lussemburgo chiamato a giudicare in materia commerciale, la costituzione di garanzie per i creditori scaduti e non scaduti, nel caso in cui la fusione riducesse le loro garanzie. 2.2.2 Esercizio dei diritti dei soci di minoranza della societa' incorporanda. Non esistono soci di minoranza dal momento che la Societa' Incorporanda e' interamente posseduta dalla Societa' Incorporante. 3. Modalita' con le quali si possono ottenere gratuitamente le informazioni relative alla fusione. Gli aventi diritto potranno prendere visione gratuitamente del progetto comune di fusione e degli ulteriori documenti destinati all'iscrizione o pubblicazione ai sensi della normativa applicabile presso le sedi legali della Societa' Incorporante e della Societa' Incorporanda. HSC S.r.l. - L'amministratore unico ing. Stefano Calabro' TX22AAB6329