INIZIATIVA IMMOBILIARE S.R.L.

Societa' di diritto italiano

Sede legale: via privata Maria Teresa n. 4 - 20123 Milano
Registro delle imprese: 11020010150
R.E.A.: Milano 1624166

INIMM DUE S.A' R.L.

Societa' di diritto lussemburghese

Sede legale: rue de Bitbourg n. 7 L-1273 - Lussemburgo
Registro delle imprese: Lussemburgo B80276

(GU Parte Seconda n.65 del 7-6-2022)

 
Fusione transfrontaliera di Iniziativa Immobiliare Due S.r.l. nel sui
socio unico  Inimm  Due  S.a'  r.l.  -  Informazioni  rese  ai  sensi
  dell'articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108 
 

  1.1 INIMM DUE  S.a'  r.l.  ("Societa'  Incorporante"),  societa'  a
responsabilita'  limitata  (societe'  a'   responsabilite'   limitee)
costituita e regolata secondo la legge del Granducato di Lussemburgo,
con  sede  sociale  Rue  de  Bitbourg,  n.  7,  L-1273,  Lussemburgo,
(Granducato  di   Lussemburgo),   capitale   sociale   Euro   240.950
interamente  versato,  iscritta  al  Registro   delle   Imprese   del
Lussemburgo al n. B80276. 
  1.2 Iniziativa Immobiliare Due  S.r.l.  ("Societa'  Incorporanda"),
societa' a responsabilita' limitata, costituita e regolata secondo la
legge italiana, con sede sociale in Via privata Maria Teresa,  n.  4,
20123,  Milano  (MI),  capitale  sociale  Euro  500.000   interamente
versato,  iscritta  al  Registro  delle  Imprese  di  Milano  al   n.
11020010150, REA MI-1624166. Congiuntamente la Societa'  Incorporante
e la Societa' Incorporanda sono anche  dette  "Societa'  Partecipanti
alla fusione". 
  2.1 Ai sensi  della  legge  lussemburghese  10  agosto  1915  sulle
societa'  commerciali  e  successive  modifiche,  i  creditori  delle
Societa' Partecipanti alla fusione, i  cui  crediti  siano  anteriori
alla "Data di  Efficacia"  (come  di  seguito  definita),  nonostante
qualsiasi patto contrario, possono rivolgersi, entro due (2) mesi  da
tale Data di Efficacia,  al  giudice  che  presiede  la  sezione  del
Tribunal d'Arrondissement che si occupa di questioni commerciali  nel
distretto in cui si trova la sede legale della societa'  debitrice  e
che delibera in  materia  commerciale  e  di  urgenza,  per  ottenere
adeguate misure di garanzia per  i  debiti  scaduti  o  non  scaduti,
qualora possano dimostrare in  modo  credibile  che,  a  causa  della
fusione transfrontaliera, il soddisfacimento dei  rispettivi  crediti
e' a rischio e che non sono state ottenute  garanzie  adeguate  dalla
societa'. Il presidente di tale sezione respingera' la richiesta  ove
il creditore fosse gia' in possesso di garanzie adeguate  o  se  tali
garanzie non risultassero necessarie, tenuto conto  della  situazione
finanziaria della  societa'  dopo  la  Fusione  Transfrontaliera.  La
societa'  debitrice  puo'  far  rigettare  la  domanda   pagando   il
creditore, anche ove si trattasse di debito non ancora scaduto. Se le
garanzie non vengono fornite entro il termine  stabilito,  il  debito
diventa immediatamente esigibile. 
  2.2 Ai sensi della legge  italiana,  ai  creditori  delle  Societa'
Partecipanti   alla   fusione   i   cui   crediti   siano   anteriori
all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione  e'
concesso un periodo di tempo di sessanta  giorni  (ridotti  a  trenta
giorni in assenza di societa' azionarie) dalla data di iscrizione  ai
sensi dell'articolo 2502-bis  del  codice  civile  per  opporsi  alla
Fusione. In assenza di opposizione, la fusione  puo'  essere  attuata
solo dopo il decorso di tale periodo salvo  consti  il  consenso  dei
creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso
ovvero il deposito delle somme corrispondenti. 
  3. Non risultano soci di  minoranza  della  Societa'  Incorporanda,
essendo   quest'ultima   interamente   posseduta    dalla    Societa'
Incorporante. 
  4. In conformita' alle  previsioni  del  diritto  lussemburghese  e
all'art. 15 del Decreto Legislativo italiano n. 108/2008  la  fusione
transfrontaliera avra' effetto  tra  le  Societa'  Partecipanti  alla
fusione e nei confronti dei terzi  alla  data  di  pubblicazione  del
verbale  dell'assemblea  straordinaria  dei   soci   della   Societa'
Incorporante che approva  la  fusione  transfrontaliera  sul  Recueil
Electronique  des  Societes  et  Associations  in  conformita'   alle
disposizioni dell'art. 1021-16 della legge lussemburghese  10  agosto
1915 sulle societa' commerciali e successive modifiche (la  "Data  di
Efficacia"). 
  5. Le informazioni complete sui diritti dei creditori  o  dei  soci
possono essere ottenute gratuitamente presso le sedi sociali. 

     L'amministratore unico di Iniziativa Immobiliare Due S.r.l. 
                            Pietro Anello 

 
TX22AAB6699
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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