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Errata corrige
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Fusione transfrontaliera di Iniziativa Immobiliare Due S.r.l. nel sui socio unico Inimm Due S.a' r.l. - Informazioni rese ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108 1.1 INIMM DUE S.a' r.l. ("Societa' Incorporante"), societa' a responsabilita' limitata (societe' a' responsabilite' limitee) costituita e regolata secondo la legge del Granducato di Lussemburgo, con sede sociale Rue de Bitbourg, n. 7, L-1273, Lussemburgo, (Granducato di Lussemburgo), capitale sociale Euro 240.950 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese del Lussemburgo al n. B80276. 1.2 Iniziativa Immobiliare Due S.r.l. ("Societa' Incorporanda"), societa' a responsabilita' limitata, costituita e regolata secondo la legge italiana, con sede sociale in Via privata Maria Teresa, n. 4, 20123, Milano (MI), capitale sociale Euro 500.000 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 11020010150, REA MI-1624166. Congiuntamente la Societa' Incorporante e la Societa' Incorporanda sono anche dette "Societa' Partecipanti alla fusione". 2.1 Ai sensi della legge lussemburghese 10 agosto 1915 sulle societa' commerciali e successive modifiche, i creditori delle Societa' Partecipanti alla fusione, i cui crediti siano anteriori alla "Data di Efficacia" (come di seguito definita), nonostante qualsiasi patto contrario, possono rivolgersi, entro due (2) mesi da tale Data di Efficacia, al giudice che presiede la sezione del Tribunal d'Arrondissement che si occupa di questioni commerciali nel distretto in cui si trova la sede legale della societa' debitrice e che delibera in materia commerciale e di urgenza, per ottenere adeguate misure di garanzia per i debiti scaduti o non scaduti, qualora possano dimostrare in modo credibile che, a causa della fusione transfrontaliera, il soddisfacimento dei rispettivi crediti e' a rischio e che non sono state ottenute garanzie adeguate dalla societa'. Il presidente di tale sezione respingera' la richiesta ove il creditore fosse gia' in possesso di garanzie adeguate o se tali garanzie non risultassero necessarie, tenuto conto della situazione finanziaria della societa' dopo la Fusione Transfrontaliera. La societa' debitrice puo' far rigettare la domanda pagando il creditore, anche ove si trattasse di debito non ancora scaduto. Se le garanzie non vengono fornite entro il termine stabilito, il debito diventa immediatamente esigibile. 2.2 Ai sensi della legge italiana, ai creditori delle Societa' Partecipanti alla fusione i cui crediti siano anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione e' concesso un periodo di tempo di sessanta giorni (ridotti a trenta giorni in assenza di societa' azionarie) dalla data di iscrizione ai sensi dell'articolo 2502-bis del codice civile per opporsi alla Fusione. In assenza di opposizione, la fusione puo' essere attuata solo dopo il decorso di tale periodo salvo consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ovvero il deposito delle somme corrispondenti. 3. Non risultano soci di minoranza della Societa' Incorporanda, essendo quest'ultima interamente posseduta dalla Societa' Incorporante. 4. In conformita' alle previsioni del diritto lussemburghese e all'art. 15 del Decreto Legislativo italiano n. 108/2008 la fusione transfrontaliera avra' effetto tra le Societa' Partecipanti alla fusione e nei confronti dei terzi alla data di pubblicazione del verbale dell'assemblea straordinaria dei soci della Societa' Incorporante che approva la fusione transfrontaliera sul Recueil Electronique des Societes et Associations in conformita' alle disposizioni dell'art. 1021-16 della legge lussemburghese 10 agosto 1915 sulle societa' commerciali e successive modifiche (la "Data di Efficacia"). 5. Le informazioni complete sui diritti dei creditori o dei soci possono essere ottenute gratuitamente presso le sedi sociali. L'amministratore unico di Iniziativa Immobiliare Due S.r.l. Pietro Anello TX22AAB6699