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Fusione transfrontaliera - Avviso ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 108 del 30 maggio 2008 1. Societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera. CATTANEO E CATTANEO RAPPRESENTANZE S.R.L., con socio unico, societa' a responsabilita' limitata, costituita ed esistente ai sensi del diritto italiano, con sede in Milano (MI), via Monferrato n. 7, capitale sociale Euro 10.400,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi con numero di iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 08373600157, REA n. MI-1219090 (la "Societa' Incorporanda"). UNILIN BV, societa' a responsabilita' limitata, costituita ed esistente ai sensi del diritto belga, con sede in 8710 Wielsbeke, Ooigemstraat 3, Belgio, patrimonio sociale Euro 934.081.129,00, interamente versato, iscritta nel Registro delle persone giuridiche di Gent, dipartimento di Kortrijk, al numero 0405.414.072. (la "Societa' Incorporante"), avente sede secondaria in Milano, Via Monferrato n. 7, denominata Unilin BV - Italian Branch, in corso di iscrizione nel competente Registro delle Imprese, istituita in forza di risoluzione del Consiglio di Amministrazione assunta mediante consenso scritto in data 29 aprile 2022, depositata negli atti del Notaio Ciro de Vivo di Milano in forza di atto di deposito ricevuto dal predetto Notaio in data 12 maggio 2022, rep. n. 69772/33289, registrato presso l'Agenzia delle Entrate DPI di Milano il 18 maggio 2022 al n. 40562 serie 1T, depositato presso il competente Registro delle Imprese, codice fiscale italiano 94156000302. 2. Legge regolatrice della fusione: trattandosi di fusione transfrontaliera per incorporazione di societa' italiana in societa' belga, la presente fusione sara' disciplinata dagli articoli 12:106 e seguenti del Codice belga delle Societa' e Associazioni ("BCCA"), dagli articoli 2501 e ss. del codice civile italiano e dal D.Lgs. n. 108 del 30 maggio 2008 di attuazione della direttiva UE 2005/56/CE del 26 ottobre 2005 relativa alle fusioni transfrontaliere di societa' di capitali. 3. Modalita' di esercizio dei diritti dei creditori. I creditori della Societa' Incorporanda che vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione del progetto comune di fusione transfrontaliera presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile, hanno il diritto di opporsi alla fusione entro trenta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis del codice civile, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 2503 e 2505-quater del codice civile. Ai sensi della normativa belga, al piu' tardi entro due mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale belga dei verbali assembleari di approvazione della fusione, i creditori di qualsiasi societa' partecipante alla fusione il cui credito sia sorto prima di tale pubblicazione ma non sia ancora dovuto o che hanno presentato ricorso in tribunale o mediante arbitrato prima dell'atto di fusione, possono chiedere la garanzia fermo restando quanto diversamente previsto. Qualora non sia raggiunto un accordo o il creditore non sia stato soddisfatto, la parte piu' diligente sottoporra' la controversia al presidente del tribunale d'impresa della sede legale della societa' debitrice, con procedura istruttoria. Fatti salvi gli eventuali ulteriori diritti previsti, il presidente del tribunale determinera' la garanzia che la societa' deve prestare e il termine entro il quale tale garanzia deve essere prestata, a meno che non decida che non deve essere prestata alcuna garanzia in considerazione delle garanzie e dei privilegi a disposizione del creditore o della solvibilita' della Societa' Incorporante. Se la garanzia non e' prestata entro il termine indicato, il credito diviene immediatamente esigibile. 4. Modalita' di esercizio dei diritti dei soci di minoranza. L'operazione di fusione transfrontaliera non coinvolge soci di minoranza in quanto la Societa' Incorporante detiene direttamente l'intero capitale sociale della Societa' Incorporanda e la Societa' Incorporante e' interamente controllata da un unico socio. 5. Effetti della fusione transfrontaliera sull'occupazione. La Fusione transfrontaliera non avra' conseguenze sui dipendenti della Societa' Incorporante, non avra' effetti sull'occupazione dei dipendenti della Societa' Incorporanda ne' sono previste misure significative relative ai dipendenti della Societa' Incorporanda. Tutti i dipendenti della Societa' Incorporanda diventeranno dipendenti della Societa' Incorporante, con effetto a partire dalla data di efficacia della fusione, dandosi atto che in forza di contratto di affitto di azienda tra CATTANEO E CATTANEO RAPPRESENTANZE S.R.L. (in qualita' di Locatore) e Unilin BV - Italian Branch (in qualita' di Conduttore), autenticato dal Notaio Dott. Ciro de Vivo di Milano in data 24 maggio 2022, rep. n. 69968/33376, registrato presso l'Agenzia delle Entrate DPI di Milano il 25 maggio 2022 al n. 43255 serie 1T, in corso di deposito e iscrizione nel competente Registro delle Imprese, CATTANEO E CATTANEO RAPPRESENTANZE S.R.L. ha concesso in locazione a Unilin BV- Italian Branch la propria azienda a decorrere dal 31 maggio 2022 alle ore 23:59 CET. Si da' atto che ai sensi dell'art. 9 del citato atto, in caso di fusione per incorporazione di CATTANEO E CATTANEO RAPPRESENTANZE S.R.L. in Unilin BV, il contratto di affitto d'azienda si risolvera' di diritto. 6. Disponibilita' di informazioni gratuite sulla fusione. Ulteriori e piu' dettagliate informazioni sono gratuitamente messe a disposizione degli aventi diritto presso le sedi sopra indicate delle societa' che partecipano alla fusione transfrontaliera. p. Cattaneo e Cattaneo Rappresentanze S.r.l. - L'amministratore unico Ruben Dries J. Desmet p. Unilin BV - Un amministratore - Hoveco Management BV - Rappresentato in modo permanente Veronique Hoflack TX22AAB7301