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Errata corrige
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Fusione transfrontaliera ai sensi dell'articolo 7, lettere a), b) e c) del Decreto Legislativo n. 108/2008 Si rende noto che: Ciments Français, societa' per azioni francese (societe' par actions simplifiee), con sede legale a Les Technodes 78930, Guerville registrata presso il Registro del Commercio di Versailles con il numero 599 800 885 (la "Societa' Incorporata"); mediante un procedimento di fusione transfrontaliera verra' fusa per incorporazione (la "Fusione") nella: Italcementi Fabbriche Riunite Cemento S.p.A. Bergamo, una societa' per azioni italiana, costituita ed esistente ai sensi della legge italiana, con sede legale in Via Stezzano 87, Bergamo (Italia), iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo al n. 00637110164; (la "Societa' Incorporante"). I diritti riservati ai soci di minoranza e ai creditori, ai sensi dell'articolo 7, lettera c) del Decreto Legislativo n. 108/2008 sono i seguenti: - Creditori della Societa' Incorporata I creditori della Societa' Incorporata per effetto della Fusione potranno continuare a far valere i propri crediti, ma nei confronti della Societa' Incorporante. Ai sensi di quanto previsto dall'Articolo R. 236-8 del Codice di commercio francese la delibera di Fusione potra' essere adottata dalla Societa' Incorporata soltanto una volta decorso il termine di 30 giorni concesso ai creditori per opporsi alla Fusione. In caso di opposizione da parte dei creditori, l'articolo L. 236-14 del codice di commercio francese prevede che in assenza di rimborso dei crediti o di fornitura di garanzie ordinate dal tribunale, la fusione e' solo inopponibile ai creditori. L'opposizione di un creditore non ha l'effetto di impedire che la Fusione proceda. - Creditori della Societa' Incorporante Ai sensi dell'articolo 2503 c.c. i creditori della Societa' Incorporante potranno opporsi alla Fusione nel termine di 60 giorni successivi all'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera assembleare sulla Fusione. I creditori legittimati a presentare opposizione sono soltanto quelli che avevano un credito anteriore all'iscrizione nel Registro delle Imprese del progetto di fusione. Ai sensi del suddetto articolo 2503 c.c., l'atto di fusione non potra' essere sottoscritto se non dopo il decorso del termine di cui sopra, salvo che vi sia il consenso di tutti i creditori delle Societa' Incorporante e/o il pagamento di tutti i creditori che non abbiamo dato il proprio consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca a garanzia dell'adempimento. Si potra' del pari procedere all'immediata sottoscrizione dell'atto di fusione qualora la relazione di cui all'articolo 2501-sexies c.c. sia redatta, per tutte le societa' partecipanti alla fusione, da un'unica societa' di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilita' ai sensi del sesto comma dell'articolo 2501 sexies c.c., che la situazione patrimoniale e finanziaria delle societa' partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori. - Soci di Minoranza Non e' necessario fornire indicazioni sui diritti riservati agli azionisti di minoranza della Societa' Incorporante in quanto quest'ultima e' di proprieta' di un unico azionista. La Societa' Incorporata ha un unico azionista di minoranza, Heidelbergcement France, che e' anche azionista della Societa' Incorporante. Tutte le informazioni rilevanti sulla Fusione verranno messe a disposizione dei soci presso la sede sociale della Societa' Incorporata almeno 30 giorni prima dell'assemblea degli azionisti che approvera' la Fusione. - Informazioni sulla Fusione Informazioni dettagliate sulla Fusione possono essere richieste gratuitamente per la Societa' Incorporata al seguente indirizzo: Les Technodes 78930, Guerville e per la Societa' Incorporante inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@italcementi.legalmail.it. Italcementi Fabbriche Riunite Cemento S.p.A. Bergamo - L'amministratore delegato Roberto Callieri TX22AAB7765