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Errata corrige
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Modifiche secondarie di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialita' medicinale per uso umano. Modifiche apportate ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 Medicinale: OSTEUM Confezioni e numeri di AIC: 037085, in tutte le confezioni autorizzate MRP n. IT/H/0816/001/IB/058/G - Codice pratica: C1B/2022/744 Modifiche apportate: Grouping of variations di tipo IB, consistente nell'eliminazione di alcuni siti per le attivita' di confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti; sostituzione di Arrow Generics Limited con Lachifarma Srl come sito di produzione del prodotto finito, di confezionamento primario e secondario; sostituzione di Arrow Pharm (Malta) Limited come sito di controllo lotti e Merckle GmbH Ludwig-Merckle-Str. come sito di rilascio lotti con Lachifarma Srl; modifica della dimensione del lotto da 500.00 kg a 50.000 kg; eliminazione delle incisioni stampigliate sulle compresse. In applicazione della determina AIFA del 25/08/2011 e successive modifiche, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sul RCP e FI, relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata al titolare AIC. A partire dalla data di pubblicazione in GU delle variazioni, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere apportate anche al FI. Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in GU delle variazioni che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in GU delle variazioni, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione ad AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul FI si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Un procuratore Sante Di Renzo TX22ADD8099