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Errata corrige
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Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialita' medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del D.Lgs. 29 dicembre 2007 n. 274 Codice pratica n.: C1A/2022/1748 N° di Procedura Europea: SE/H/1829/IA/005/G Medicinale: HELIDIAG 50 mg compresse AIC 048022 - tutte le confezioni Titolare AIC: Laboratoires Mayoly Splindler Tipologia variazione: Grouping di variazioni IA.A.7 e IA.A.5.b) Tipo di modifica: Eliminazione del sito di fabbricazione del prodotto finito, responsabile del rilascio dei lotti: eliminazione di Idifarma Desarrollo Farmaceutico, S.L. Modifica del nome del fabbricante di prodotto finito, attivita' per le quali il fabbricante e' responsabile, escluso il rilascio dei lotti: da Idifarma Desarollo Farmaceutico, S.L. a Ardena Pamplona S.L. In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (paragrafo 6 del Foglio Illustrativo), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata alla Azienda titolare dell'AIC. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate al Foglio Illustrativo entro e non oltre i sei mesi a partire dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana delle variazioni. Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana delle variazioni, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana delle variazioni, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. Il legale rappresentante Jean-Nicolas Vernin TX22ADD8145