IPLOM S.P.A.

a socio unico

Sede: via C.Navone 3B - 16012 Busalla (Ge)
Partita IVA: 11616440159

(GU Parte Seconda n.83 del 19-7-2022)

 
Procedimento di  autorizzazione  per  la  ricollocazione  del  fascio
tubiero di n.12 oleodotti di proprieta' delle Societa' Seapad S.p.A.,
Iplom S.p.A., Sigemi S.r.l., Sigea  S.p.A.  e  Continentale  Italiana
nell'ambito del progetto di ribaltamento a mare Fincantieri  e  messa
in  sicurezza  del  Rio  Molinassi  a  Genova   Multedo   -   Decreto
            interministeriale n.17481 del 27 maggio 2022 
 

  Ministero della Transizione Ecologica 
  Dipartimento Energia 
  Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza 
  Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibile 
  Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli  Affari  Generali
ed il Personale Direzione Generale per la Vigilanza  sulle  Autorita'
Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il Trasporto Marittimo e  per
Vie d'Acqua Interne 
  I DIRETTORI GENERALI 
  VISTA la legge n. 239 del 23 agosto 2004 di  riordino  del  settore
energetico, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, lettera c), come
modificato dall'articolo 16,  comma  3  del  decreto  legislativo  31
dicembre 2012, n.249, che ha attribuito allo Stato compiti e funzioni
in materia di oli minerali, intesi come oli minerali greggi,  residui
della loro distillazione e tutte le specie  e  qualita'  di  prodotti
petroliferi derivati  e  assimilati,  compresi  il  gas  di  petrolio
liquefatto, i  biocarburanti  ed  i  bioliquidi,  prevedendo  inoltre
all'art. 1, comma 7 l'individuazione  delle  infrastrutture  e  degli
insediamenti strategici; 
  VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012,  n.  5  convertito  con  la
legge  4  aprile  2012,  n°  35,  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni,   recante   "Disposizioni   urgenti   in   materia   di
semplificazione e di sviluppo", che agli articoli  57  e  57  bis  ha
individuato le infrastrutture ed insediamenti strategici per i quali,
fatte salve le competenze delle Regioni a statuto  speciale  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano e le  normative  in  materia
ambientale, le autorizzazioni  previste  all'articolo  1,  comma  56,
della legge 23 agosto 2004, n. 239,  sono  rilasciate  dal  Ministero
dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  il  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti per gli  impianti  definiti  costieri,
d'intesa con le Regioni interessate; 
  VISTA la legge 7 agosto 1990 n.241,  come  modificata  dal  decreto
legislativo 30 giugno 2016 n.127 concernente "Nuove norme in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi", e successive integrazioni; 
  VISTO l'art. 27 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
Riforma dell'organizzazione del Governo,  a  norma  dell'articolo  11
della legge 15 marzo 1997,  n.  59,  concernente  le  competenze  del
Ministero delle  attivita'  produttive,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
  VISTO l'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
concernente  le  Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche,   relativamente   alle
funzioni dei dirigenti generali; 
  VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (articolo 1, comma 1,
n. 6) che ha istituito il Ministero dello sviluppo economico, che  ha
assorbito gran parte delle competenze del Ministero  delle  attivita'
produttive nell'ambito di un generale riassetto delle amministrazioni
statali; 
  VISTO il decreto legge 1° marzo 2021, n. 22,  recante  Disposizioni
urgenti in materia di  riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n.  55  per
effetto del quale la Direzione Generale  Infrastrutture  e  Sicurezza
dei  Sistemi  Energetici  e  Geominerari  (DGISSEG)  e  le   relative
competenze sono trasferite dal  Ministero  dello  sviluppo  economico
(MiSE) all'istituito Ministero della transizione ecologica (MiTE); 
  PREMESSO che le Societa' Seapad Spa, Iplom Spa, Sigemi  srl,  Sigea
Spa e Continentale Italiana, con istanza congiunta in data 10  giugno
2021,  protocollata  in  pari  data  con  il  numero  0018421,  hanno
presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione  delle  opere
di ricollocazione del fascio tubiero di n.12 oleodotti di  proprieta'
delle stesse; 
  TENUTO CONTO che il progetto in argomento fa parte degli interventi
"Nuova calata ad  uso  cantieristica  navale  all'interno  del  Porto
Petroli di Genova Sestri Ponente e  sistemazione  idraulica  del  Rio
Molinassi", previsti dal Decreto n. 2 del  Commissario  Straordinario
per la Ricostruzione del Viadotto Polcevera "; 
  CONSIDERATO che con la Delibera della Giunta Comunale n. 177 del 25
giugno 2019 e' stata approvata  la  convenzione  tra  l'Autorita'  di
Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e il  Comune  di  Genova,
che ha individuato nel Comune di Genova il Soggetto  Unico  Attuatore
dell'Intervento; 
  PREMESSO inoltre che il progetto complessivo e' stato suddiviso  in
tre Ambiti Funzionali: 
  -  Ambito  1  -  opere  relative  alla  deviazione  e  sistemazione
idraulica del rio Molinassi nella tratta compresa tra la  sezione  di
Via Negroponte e la foce (tutta la tratta di intervento); 
  L'ambito e' caratterizzato a sua volta da due sotto ambiti: 
  -  adeguamento  del  tratto  esistente  del   rio   Molinassi   con
inserimento di  una  briglia  idraulica  (tratto  di  monte  del  rio
Molinassi, da piazza Clavarino a Via Negroponte), 
  - nuovo alveo del rio Molinassi (da Piazza Clavarino alla foce). 
  - Ambito 2 - realizzazione nuova calata a mare ad uso cantieristico
navale; 
  - Ambito 3 - spostamento a Genova Pra delle  Cooperative  Pescatori
Multedo interferenti con la foce del rio Molinassi. 
  CONSIDERATO inoltre che il progetto  oggetto  del  procedimento  di
autorizzazione rientra tra gli  interventi  previsto  nell'ambito  1,
secondo sotto-ambito, e comprende i seguenti interventi: 
  - modifica del percorso di n.12 oleodotti,  per  una  lunghezza  di
circa 680 metri ciascuno. 
  - realizzare n. 2 microtunnel  in  parallelo,  della  lunghezza  di
circa 54 metri, per la realizzazione 
  dell'attraversamento  dell'esistente  linea  ferroviaria  Genova  -
Ventimiglia. Le nuove 12 
  condotte nel  tratto  in  attraversamento  dei  binari  ferroviari,
verranno alloggiate in tubo di 
  protezione per ottemperare alla normativa RFI (D.M. 4 Aprile 2014). 
  - realizzare l'attraversamento con tubi di protezione, della futura
linea ferroviaria Genova - 
  Ventimiglia (mappale 1150). 
  - realizzare una cameretta di intercettazione interrata, contenente
le valvole di intercettazione 
  delle nuove linee  di  trasporto.  Le  valvole  di  intercettazione
saranno in parte manuali e in parte 
  con attuatore a seconda delle esigenze della Societa' proprietaria;
le valvole saranno ubicate 
  all'interno di pozzetti  in  C.A.  con  copertura  in  pannelli  di
alluminio. Nella parte Nord dell'impianto e' 
  prevista  un'area  libera  per  eventuali   futuri   cabinati   per
l'alloggio della strumentazione. 
  - realizzare n. 2 microtunnel  in  parallelo,  della  lunghezza  di
circa 171 metri, per la realizzazione 
  dell'attraversamento  di  via  Bressanone,  via  Merano  e  il  Rio
Molinassi; 
  CONSIDERATO che, ai sensi dei  predetti  artt.  57  e  57  bis  del
decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito nella legge  4  aprile
2012, n.35 e dell'art. 14  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive modifiche ed integrazioni, il Ministero della  Transizione
Ecologica, con ministeriale n.0030598 in  data  13  ottobre  2021  ha
convocato, ai sensi dell'art. 14 bis della Legge  241/90  cosi'  come
modificata dal D.Lgs. n. 127/2016, la Conferenza dei Servizi in forma
semplificata,   ed   in   modalita'   asincrona,   specificando   che
l''autorizzazione comprendera' la dichiarazione, per  gli  interventi
sopra descritti, di opere di pubblica utilita', ed ai sensi e per gli
effetti degli artt. 11, e 52-ter del DPR 8  giugno  2001,  n.  327  e
ss.mm.ii., nonche' del gia' citato decreto  legge  9  febbraio  2012,
n.5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n.35 e s.m.i.; 
  VISTE le note e i pareri rilasciati dalle amministrazioni e/o  enti
nel corso del procedimento in argomento, come di seguito riportate: 
  - nota n.223805 in data 21 giugno 2021 e n308837  dell'1  settembre
2021 con le quali il Comune di Genova ha trasmesso la  documentazione
relativa  al   procedimento   di   espropriazione   denominato   "Rio
Molinassi"; 
  - nota n.302625 in data 28 agosto 2021 con il quale  il  Comune  di
Genova ha chiarito che l'automazione delle valvole di intercettazione
delle nuove linee di trasporto,  non  comportera'  alcuna  variazione
delle superfici oggetto di espropriazione; 
  - nota n.0030752 in data 22 ottobre 2021 con la quale il  Ministero
delle  Infrastrutture  e  Mobilita'  Sostenibili  ha  comunicato  che
"l'istanza prodotta dalla Societa',  unitamente  alla  documentazione
allegata, sara' esaminata da questa Amministrazione, per gli  aspetti
inerenti l'autorizzazione di propria competenza di  cui  all'articolo
52, 2° comma, del Codice della navigazione e il relativo parere sara'
reso in seno  ai  lavori  della  Conferenza  di  Servizi,  una  volta
acquisiti i pareri di competenza  del  Provveditorato  lnterregionale
alle OO.PP. per il Piemonte, la  Valle  d'Aosta  e  la  Liguria,  del
Comando Provinciale dei VV.F. di Genova e della Capitaneria di  Porto
di Genova"; 
  - ministeriale n.485398 RU  del  20  dicembre  2021  con  la  quale
l'Agenzia  delle   Accise,   Dogane   e   dei   Monopoli,   acquisito
l'orientamento positivo espresso dalla DT  II  -Liguria,  Piemonte  e
Valle d'Aosta, ha  espresso,  per  la  parte  di  competenza,  parere
favorevole evidenziando che: "Le societa' interessate non mancheranno
di comunicare all'Ufficio delle dogane di  Genova  2  ,  la  data  di
inizio dei lavori in modo da consentire la programmazione  preventiva
delle dovute verifiche, al fine di  garantire  la  sicurezza  tecnico
fiscale, inviando i progetti esecutivi e il libro tubi,  necessari  a
consentire la rideterminazione della capacita' dell'invaso dei  nuovi
tratti oggetto della modifica"; 
  - ministeriale n.20814 in data 21 dicembre 2021  con  la  quale  il
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia,  Belle  Arti  e
Paesaggio per la Citta' Metropolitana di Genova e la Provincia di  La
Spezia, nel non rilevare profili di interesse archeologico nei lavori
oggetto  del  procedimento  di  autorizzazione,  ha  in   ogni   caso
prescritto  che  "qualora  durante  le   operazioni   di   scavo   si
evidenziassero realta'  di  interesse  archeologico,  questo  Ufficio
potra'  richiedere  ampliamenti  ed   approfondimenti   dello   scavo
finalizzati alla conoscenza e alla  tutela  dei  beni  rinvenuti  che
potrebbero comportare modifiche ai Iavori in programma",  richiedendo
altresi' di essere informata in merito alla data di inizio dei lavori
e ".. della ditta incaricata delle attivita' di  scavo  e  assistenza
archeologica"; 
  - nota in data 4 aprile 2022 con la quale il Comune  di  Genova  ha
trasmesso le seguenti note: 
  - nota n.0007958 e n.0007961 entrambe in data 29 marzo 2021 con  le
quali il Comando Provinciale  dei  Vigili  del  fuoco  di  Genova  ha
espresso il parere favorevole conclusivo anticendio  in  merito  alle
modifiche dell'oleodotto SEAPAD ed IPLOM, alle  seguenti  condizioni:
"dovranno essere fatti salvi i diritti di terzi; 2. oltre al  sistema
manuale sia previsto un sistema automatico che  permetta  l'immediata
attivazione degli organi  di  intercettazione  comandabile  anche  da
remoto 3.  dovra'  essere  previsto  idoneo  sistema  di  rilevazione
infiammabili 4. l'attraversamento stradale relativo ai microtunnel  3
e  4  sia  realizzato  mediante  tubi  di  protezione  5.  Stante  la
particolarita' dell'opera dovranno essere previste verifiche in corso
d'opera di cui al DPR 151/11 a conclusione delle lavorazioni che  non
consentiranno in futuro di poter verificare le modalita'  di  posa  e
attraversamento 6. il passaggio all'interno della  stazione  di  alta
tensione dovra' essere accordato dal gestore  di  quest'ultima  nella
garanzia che il  funzionamento  di  entrambi  gli  impianti  non  sia
pregiudicato considerando  anche  le  interferenze  elettromagnetiche
nonche' la realizzazione di eventuali giunti dielettrici"; 
  - nota n.0011586 in data 7 maggio 2021  con  la  quale  il  Comando
Provinciale dei vigili del fuoco di Genova, in merito alla  richiesta
di   Sigemi,   ha   espresso   parere   favorevole   subordinatamente
all'attuazione delle seguenti prescrizioni:  "dovranno  essere  fatti
salvi i diritti di terzi; 2. Oltre il sistema manuale sia previsto un
sistema automatico che permetta l'immediata attivazione degli  organi
di intercettazione comandabile anche  da  remoto.  3.  Dovra'  essere
previsto  un  idoneo  sistema   di   rilevazione   infiammabili.   4.
L'attraversamento stradale relativo ai due microtunnel sia realizzato
mediante tubi di protezione. 5. Vista  la  particolarita'  dell'opera
dovranno essere previste verifiche in corso d'opera  di  cui  al  DPR
151/2011 per le lavorazioni di cui non sara' possibile verificarne in
futuro le modalita' di posa in opera e attraversamento. 
  6. Il passaggio all'interno della stazione di alta tensione  dovra'
essere accordato dal gestore di quest'ultima nella  garanzia  che  il
funzionamento  di  entrambi  gli  impianti   non   sia   pregiudicato
considerando  anche  le  interferenze  elettromagnetiche  nonche'  la
realizzazione di eventuali giunti dielettrici" 
  - nota n.272834 in data 28 luglio 2021 e nota n.277685 in  data  30
luglio 2021 con le quali il Comando Provinciale dei Vigili del  fuoco
di Genova ha comunicato, in  merito  alle  richieste  della  Societa'
CONTINENTALE ITALIANA e della Societa' SIGEA che  non  e'  necessario
produrre la documentazione antincendio in quanto "l'impianto  non  e'
attualmente utilizzato ed e' posto in conservazione"; 
  CONSIDERATI acquisiti in senso positivo i pareri  richiesti  e  non
pervenuti, ai sensi dell'articolo 14 bis, comma 4, della legge 241/90
come modificata dal  decreto  legislativo  30  giugno  2016,  n.  127
(silenzio assenso), da parte del  Ministero  delle  Infrastrutture  e
Mobilita' Sostenibili, dell'Autorita' di  Sistema  Portuale  del  Mar
Ligure Occidentale, dell'RFI, dell' ANAS e della Citta' Metropolitana
di Genova; 
  VISTA la determina trasmessa con la ministeriale n.0011524 in  data
14  aprile  2022,  con  la  quale  e'   stato   dichiarato   concluso
positivamente  il  procedimento  avviato  a  seguito  della   istanza
congiunta presentata dalle Societa' Seapad  Spa,  Iplom  Spa,  Sigemi
srl, Sigea Spa e Continentale Italiana ; 
  VISTA la Delibera della Giunta regionale della Liguria  n.402-2022,
in  data  6  maggio  2022   di   espressione   dell'Intesa   per   la
ricollocazione del fascio tubiero di n. 12  oleodotti  di  proprieta'
delle Societa' Seapad  Spa,  Iplom  Spa,  Sigemi  Srl,  Sigea  Spa  e
Continentale Italiana nell'ambito del Progetto di Ribaltamento a mare
Fincantieri e messa in sicurezza del Rio Molinassi a Genova  Multedo,
con avvio del procedimento finalizzato  all'apposizione  del  vincolo
preordinato all'esproprio e/o all'occupazione  d'urgenza  dei  luoghi
interessati dai necessari cantieri; 
  DECRETA 
  Articolo 1 
  1. Le Societa' Seapad Spa, Iplom  Spa,  Sigemi  Srl,  Sigea  Spa  e
Continentale Italiana sono autorizzate alla ricollocazione del fascio
tubiero di n. 12 oleodotti di proprieta', nell'ambito del Progetto di
Ribaltamento  a  mare  Fincantieri  e  messa  in  sicurezza  del  Rio
Molinassi a Genova Multedo, come descritto in premessa. 
  2. Le operazioni e i lavori a cio' necessari dovranno  avvenire  in
modo conforme al progetto presentato e depositato presso il Ministero
della Transizione Ecologica e  dovranno  essere  altresi'  rispettate
tutte  le  prescrizioni   e   condizioni   formulate   da   Enti   ed
Amministrazioni coinvolti nel procedimento. 
  Articolo 2 
  E' dichiarata la pubblica  utilita'  dell'opera  suddetta,  per  la
durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone
altresi'  l'urgenza  e  indifferibilita'.  Entro  lo  stesso  termine
dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi. 
  Articolo 3 
  Il  presente  decreto  esplica  gli  effetti  di  cui  all'articolo
52-quinquies, comma 2, del Testo Unico Espropri e costituisce quindi,
ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica con
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Essa  sostituisce,
anche ai fini urbanistici  ed  edilizi  nonche'  paesaggistici,  ogni
altra autorizzazione,  concessione,  approvazione,  parere,  atto  di
assenso e nulla  osta,  comunque  denominati,  previsti  dalle  norme
vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire tutte le opere  e
tutte le attivita' previste nel progetto approvato incluse  tutte  le
operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti  e  le
relative opere connesse. 
  Articolo 4 
  1. Le societa' sono tenute ad ultimare i lavori di cui all'articolo
1, nel minor tempo possibile e, in ogni caso, non oltre  due  anni  a
decorrere dalla data del presente decreto, dandone  comunicazione  al
Ministero della Transizione Ecologica. 
  2. Eventuali proroghe potranno essere  concesse  con  provvedimento
dello stesso Ministero della Transizione Ecologica. 
  Articolo 5 
  1. Alle Societa'  e'  fatto  obbligo  di  tenere  costantemente  in
efficienza ed in perfetto stato di  conservazione  le  opere  di  cui
all'articolo 1 e  di  adempiere  alle  prescrizioni  impartite  dalle
amministrazioni e/o  enti  interessati  acquisite  nell'ambito  della
Conferenza dei Servizi e dettate dalle amministrazioni competenti. 
  2. Restano fermi tutti gli  obblighi  previsti  nelle  disposizioni
citate  nelle  premesse,  nonche'  quelli  derivanti  dalla   vigente
normativa fiscale, di sicurezza ed ambientale. 
  Le   amministrazioni   interessate,   se   non   diversamente    ed
esplicitamente disposto, sono tenute alla  verifica  dell'adempimento
delle prescrizioni impartite, provvedendo ai controlli del caso. 
  Articolo 6 
  1. Le Societa' non potranno iniziare l'esercizio delle nuove  opere
prima del collaudo o della verifica definitiva delle stesse da  parte
di un'apposita commissione, che sara' nominata con successivo decreto
da parte del Direttore Generale delle Infrastrutture e Sicurezza  del
Dipartimento Energia del Ministero della Transizione Ecologica. 
  2. La richiesta di collaudo o di verifica dovra'  essere  inoltrata
dalla societa' al Ministero della Transizione Ecologica, Dipartimento
Energia - Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza,  non  appena
completate  tutte  le   opere   citate   in   premessa.   In   attesa
dell'effettuazione  del   collaudo,   la   Societa'   potra'   essere
autorizzata ad esercire provvisoriamente le nuove opere. 
  Articolo 7 
  Per quanto riguarda gli interessi  marittimi  e  la  sicurezza,  il
collaudo del opere di cui all'articolo 1 effettuato dalla Commissione
prevista dall'art.48 del  regolamento  per  l'esecuzione  del  Codice
della Navigazione, approvato con D.P.R. 25  febbraio  1952,  n.328  e
successive modificazioni 
  Articolo 8 
  Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso  al  Tribunale
Amministrativo Regionale da presentarsi entro sessanta  giorni  dalla
data  di  notifica  del  presente  provvedimento,   oppure   in   via
alternativa, al Presidente della Repubblica entro  centoventi  giorni
dalla stessa data. 
  IL DIRETTORE GENERALE 
  della Direzione Generale 
  Infrastrutture e Sicurezza 
  (dott.ssa Marilena Barbaro) 
  IL DIRETTORE GENERALE 
  della Direzione Generale Vigilanza sulle 
  Autorita' Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il 
  Trasporto Marittimo per Vie d'Acqua Interne 
  (dott.ssa Maria Teresa Di Matteo) 

                     Il direttore di raffineria 
                        ing. Giovanni Ardossi 

 
TX22ADA8316
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.