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Proroga dei termini legali e convenzionali Il Prefetto di Viterbo, Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante la disciplina della proroga dei termini legali e convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o di singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; Vista la nota prot. n. 1227650/22 del 12 agosto 2022, con la quale la Banca d'Italia, sede di Roma, ha chiesto, su conforme istanza della Banca di Credito cooperativo della Provincia Romana Societa' cooperativa, per le filiali (per quanto di competenza), di: Monterosi, via Roma n. 50; Nepi, via Giacomo Matteotti n. 31; l'applicazione del decreto legislativo n. 1 del 15 gennaio 1948; Atteso che nelle giornate dalle ore 20,50 del 3 agosto alle ore 23,59 del 4 agosto 2022, secondo quanto precisato nella nota citata, le filiali di cui sopra, non hanno potuto funzionare regolarmente; Considerata la sussistenza dei presupposti di legge per la proroga dei termini legali e convenzionali; Decreta: ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1, l'irregolarita' del funzionamento degli sportelli citati in narrativa; la durata dell'irregolarita' del servizio resta accertata dalle ore 20,50 del 3 agosto alle ore 23,59 del 4 agosto 2022, ed i termini legali o convenzionali scadenti in detti giorni e nei cinque giorni successivi sono prorogati di quindici giorni a favore dei menzionati uffici a decorrere dal 5 agosto 2022. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed affisso, per estratto, nei locali della sede dell'Istituto interessato destinati al pubblico. Viterbo, 16 agosto 2022 p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario Caputo TU22ABP9437 (Gratuito)