PREFETTURA DI ROMA
Codice Fiscale: 80197350582

(GU Parte Seconda n.104 del 6-9-2022)

Protocollo: 316101 del 29/08/2022
 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  VISTO il  decreto  legislativo  15  gennaio  1948,  n.  1,  recante
"Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di  chiusura
delle aziende di credito o  singole  dipendenze  a  causa  di  eventi
eccezionali"; 
  VISTO l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340; 
  VISTO, in particolare, l'art. 1 del  richiamato  d.lgs.  1/1948  in
virtu' del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti di cui
al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,  o  alcuna  delle  loro
dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali,  i
termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato
funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche'  relativi  ad
atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15
giorni a favore delle aziende di credito  e  degli  istituti  di  cui
sopra, a decorrere dal giorno della  riapertura  degli  sportelli  al
pubblico; 
  CONSIDERATO che il successivo  art.  2  del  citato  d.lgs.  1/1948
dispone che la eccezionalita' dell'evento e  il  periodo  di  mancato
funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di  cui
al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con  decreto
prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca  d'Italia
sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi  in  Gazzetta
Ufficiale; 
  VISTA la nota n. 1227645/22 con la quale la Divisione Relazioni tra
Intermediari e Clienti della  sede  di  Roma  della  Banca  d'Italia,
esaminata l'istanza avanzata dalla Banca di Credito  Cooperativo  dei
Colli Albani Societa'  Cooperativa,  ha  richiesto  l'emanazione  del
decreto di proroga dei termini legali o convenzionali, ai sensi della
menzionata normativa; 
  VISTA la richiamata istanza  con  la  quale  la  Banca  di  Credito
Cooperativo dei Colli Albani Societa' Cooperativa ha segnalato che le
agenzie di seguito elencate, dalle ore 20:50 del 3  agosto  alle  ore
23:59 del 4 agosto 2022, hanno operato  in  stato  di  emergenza  per
l'indisponibilita' temporanea di entrambi i Data  Center  del  Gruppo
Iccrea di appartenenza: 
  - Ag. n. 10  "Filiale  di  Marino"  sita  a  Marino  (RM),  in  Via
Garibaldi n. 49; 
  - Ag. n. 11 "Filiale di Appia Nuova" sita a  Marino  (RM),  in  Via
Appia Nuova Km 19,200; 
  - Ag. n. 15 "Filiale di Santa Maria delle Mole" sita a Marino (RM),
in Via Maroncelli snc; 
  - Ag. n. 06 "Filiale di Cecchina di Albano Laziale" sita ad  Albano
Laziale (RM), in Via Nettunense n. 114/116; 
  - Ag. n. 01 "Filiale di Ariccia" sita ad Ariccia (RM), in Largo  di
Porta Napoletana n. 6; 
  - Ag. n. 04 "Filiale di Cocciano" sita  a  Frascati  (RM),  in  Via
Giuseppe Romita snc; 
  - Ag. n. 00 "Genzano Sede" sita a Genzano di Roma (RM), in  Via  S.
Silvestri n. 113; 
  - Ag. n. 02 "Filiale di Genzano 02" sita a Genzano di Roma (RM), in
Via Garibaldi n. 17; 
  - Ag. n. 12 "Filiale di Grottaferrata" sita a  Grottaferrata  (RM),
in Via XXV Luglio n. 3; 
  - Ag. n. 05 "Filiale di Lanuvio" sita  a  Lanuvio  (RM),  in  Corso
Antonio Gramsci n. 157; 
  - Ag. n. 14 "Filiale di Rocca di Papa" sita a Rocca di  Papa  (RM),
in Via della Fortezza snc; 
  - Ag. n. 13 "Filiale di Ciampino" sita a Ciampino (RM), in  Via  di
Morena n. 214; 
  RITENUTO, alla  luce  della  richiamata  documentazione,  di  dover
procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 del d.lgs.
1/1948; 
  D E C R E T A 
  in forza dell'eccezionalita' dell'evento, per le sedi e nel periodo
sopra indicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e  2  del
d.lgs. 15 gennaio 1948,  n.  1,  i  termini  legali  o  convenzionali
scadenti durante il periodo di mancato  funzionamento  o  nei  cinque
giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere  dal
giorno della riapertura degli sportelli al pubblico. 
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della  legge  n.
340/2000, nonche' inviato alla sede di Roma della Banca d'Italia. 

              p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario 
                    dott.ssa Raffaela Moscarella 

 
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