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Errata corrige
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Protocollo: 316101 del 29/08/2022 Proroga dei termini legali e convenzionali VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante "Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali"; VISTO l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340; VISTO, in particolare, l'art. 1 del richiamato d.lgs. 1/1948 in virtu' del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico; CONSIDERATO che il successivo art. 2 del citato d.lgs. 1/1948 dispone che la eccezionalita' dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale; VISTA la nota n. 1227645/22 con la quale la Divisione Relazioni tra Intermediari e Clienti della sede di Roma della Banca d'Italia, esaminata l'istanza avanzata dalla Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani Societa' Cooperativa, ha richiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali o convenzionali, ai sensi della menzionata normativa; VISTA la richiamata istanza con la quale la Banca di Credito Cooperativo dei Colli Albani Societa' Cooperativa ha segnalato che le agenzie di seguito elencate, dalle ore 20:50 del 3 agosto alle ore 23:59 del 4 agosto 2022, hanno operato in stato di emergenza per l'indisponibilita' temporanea di entrambi i Data Center del Gruppo Iccrea di appartenenza: - Ag. n. 10 "Filiale di Marino" sita a Marino (RM), in Via Garibaldi n. 49; - Ag. n. 11 "Filiale di Appia Nuova" sita a Marino (RM), in Via Appia Nuova Km 19,200; - Ag. n. 15 "Filiale di Santa Maria delle Mole" sita a Marino (RM), in Via Maroncelli snc; - Ag. n. 06 "Filiale di Cecchina di Albano Laziale" sita ad Albano Laziale (RM), in Via Nettunense n. 114/116; - Ag. n. 01 "Filiale di Ariccia" sita ad Ariccia (RM), in Largo di Porta Napoletana n. 6; - Ag. n. 04 "Filiale di Cocciano" sita a Frascati (RM), in Via Giuseppe Romita snc; - Ag. n. 00 "Genzano Sede" sita a Genzano di Roma (RM), in Via S. Silvestri n. 113; - Ag. n. 02 "Filiale di Genzano 02" sita a Genzano di Roma (RM), in Via Garibaldi n. 17; - Ag. n. 12 "Filiale di Grottaferrata" sita a Grottaferrata (RM), in Via XXV Luglio n. 3; - Ag. n. 05 "Filiale di Lanuvio" sita a Lanuvio (RM), in Corso Antonio Gramsci n. 157; - Ag. n. 14 "Filiale di Rocca di Papa" sita a Rocca di Papa (RM), in Via della Fortezza snc; - Ag. n. 13 "Filiale di Ciampino" sita a Ciampino (RM), in Via di Morena n. 214; RITENUTO, alla luce della richiamata documentazione, di dover procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 del d.lgs. 1/1948; D E C R E T A in forza dell'eccezionalita' dell'evento, per le sedi e nel periodo sopra indicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000, nonche' inviato alla sede di Roma della Banca d'Italia. p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario dott.ssa Raffaela Moscarella TX22ABP9715 (Gratuito)