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Errata corrige
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Protocollo: 316080 del 29/08/2022 Proroga dei termini legali e convenzionali VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante "Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali"; VISTO l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340; VISTO, in particolare, l'art. 1 del richiamato d.lgs. 1/1948 in virtu' del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico; CONSIDERATO che il successivo art. 2 del citato d.lgs. 1/1948 dispone che la eccezionalita' dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale; VISTA la nota n. 1227644/22 con la quale la Divisione Relazioni tra Intermediari e Clienti della sede di Roma della Banca d'Italia, esaminata l'istanza avanzata dalla Banca di Credito Cooperativo di Bellegra Societa' Cooperativa, ha richiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali o convenzionali, ai sensi della menzionata normativa; VISTA la richiamata istanza con la quale la Banca di Credito Cooperativo di Bellegra Societa' Cooperativa ha segnalato che le agenzie di seguito elencate, dalle ore 20:50 del 3 agosto alle ore 23:59 del 4 agosto 2022, hanno operato in stato di emergenza per l'indisponibilita' temporanea di entrambi i Data Center del Gruppo Iccrea di appartenenza: - Agenzia n. 00 sita a Bellegra (RM), in Via Roma n. 37/39; - Agenzia n. 04 sita a Genazzano (RM), in Via Prenestina Nuova n. 43; - Agenzia n. 01 sita ad Olevano Romano (RM), in Viale Vittorio Veneto n. 6/B; - Agenzia n. 02 sita a San Vito Romano (RM), in Via Giovanni XXIII n. 2; RITENUTO, alla luce della richiamata documentazione, di dover procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 del d.lgs. 1/1948; D E C R E T A in forza dell'eccezionalita' dell'evento, per le sedi e nel periodo sopra indicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000, nonche' inviato alla sede di Roma della Banca d'Italia. p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario dott.ssa Raffaela Moscarella TX22ABP9716 (Gratuito)