PREFETTURA DI ROMA
Codice Fiscale: 80197350582

(GU Parte Seconda n.104 del 6-9-2022)

Protocollo: 320513 del 01/09/2022
 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  VISTO il  decreto  legislativo  15  gennaio  1948,  n.  1,  recante
"Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di  chiusura
delle aziende di credito o  singole  dipendenze  a  causa  di  eventi
eccezionali"; 
  VISTO l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340; 
  VISTO, in particolare, l'art. 1 del  richiamato  d.lgs.  1/1948  in
virtu' del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti di cui
al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,  o  alcuna  delle  loro
dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali,  i
termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato
funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche'  relativi  ad
atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15
giorni a favore delle aziende di credito  e  degli  istituti  di  cui
sopra, a decorrere dal giorno della  riapertura  degli  sportelli  al
pubblico; 
  CONSIDERATO che il successivo  art.  2  del  citato  d.lgs.  1/1948
dispone che la eccezionalita' dell'evento e  il  periodo  di  mancato
funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di  cui
al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con  decreto
prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca  d'Italia
sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi  in  Gazzetta
Ufficiale; 
  VISTA la nota n. 1843798/21 con la quale la Divisione Relazioni tra
Intermediari e Clienti della  sede  di  Roma  della  Banca  d'Italia,
esaminata  l'istanza  avanzata  dal   Banco   Desio,   ha   richiesto
l'emanazione  del  decreto  di   proroga   dei   termini   legali   o
convenzionali, ai sensi della menzionata normativa; 
  VISTA la richiamata istanza con la quale Banco Desio  ha  segnalato
che nelle giornate dal 23 al 29 dicembre 2021 la propria filiale sita
in Roma alla Via Emilia n. 68 e' stata chiusa  al  pubblico  a  causa
dell'adozione  di  misure  organizzative  precauzionali  in  tema  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19; 
  RITENUTO, alla  luce  della  richiamata  documentazione,  di  dover
procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 del d.lgs.
1/1948; 
  D E C R E T A 
  in forza dell'eccezionalita' dell'evento, per la sede e nel periodo
sopra indicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e  2  del
d.lgs. 15 gennaio 1948,  n.  1,  i  termini  legali  o  convenzionali
scadenti durante il periodo di mancato  funzionamento  o  nei  cinque
giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere  dal
giorno della riapertura degli sportelli al pubblico. 
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della  legge  n.
340/2000, nonche' inviato alla sede di Roma della Banca d'Italia. 

                             Il prefetto 
                       dott. Matteo Piantedosi 

 
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