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Protocollo: 320513 del 01/09/2022 Proroga dei termini legali e convenzionali VISTO il decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1, recante "Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali"; VISTO l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340; VISTO, in particolare, l'art. 1 del richiamato d.lgs. 1/1948 in virtu' del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche' relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico; CONSIDERATO che il successivo art. 2 del citato d.lgs. 1/1948 dispone che la eccezionalita' dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale; VISTA la nota n. 1843798/21 con la quale la Divisione Relazioni tra Intermediari e Clienti della sede di Roma della Banca d'Italia, esaminata l'istanza avanzata dal Banco Desio, ha richiesto l'emanazione del decreto di proroga dei termini legali o convenzionali, ai sensi della menzionata normativa; VISTA la richiamata istanza con la quale Banco Desio ha segnalato che nelle giornate dal 23 al 29 dicembre 2021 la propria filiale sita in Roma alla Via Emilia n. 68 e' stata chiusa al pubblico a causa dell'adozione di misure organizzative precauzionali in tema di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19; RITENUTO, alla luce della richiamata documentazione, di dover procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 del d.lgs. 1/1948; D E C R E T A in forza dell'eccezionalita' dell'evento, per la sede e nel periodo sopra indicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 15 gennaio 1948, n. 1, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000, nonche' inviato alla sede di Roma della Banca d'Italia. Il prefetto dott. Matteo Piantedosi TX22ABP9745 (Gratuito)