PREFETTURA DI ROMA
Codice Fiscale: 80197350582

(GU Parte Seconda n.104 del 6-9-2022)

Protocollo: 357790 del 08/10/2021
 
             Proroga dei termini legali e convenzionali 
 

  VISTO il  decreto  legislativo  15  gennaio  1948,  n.  1,  recante
"Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di  chiusura
delle aziende di credito o  singole  dipendenze  a  causa  di  eventi
eccezionali"; 
  VISTO l'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340; 
  VISTO, in particolare, l'art. 1 del  richiamato  d.lgs.  1/1948  in
virtu' del quale, qualora le aziende di credito e gli istituti di cui
al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375,  o  alcuna  delle  loro
dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali,  i
termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato
funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche'  relativi  ad
atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15
giorni a favore delle aziende di credito  e  degli  istituti  di  cui
sopra, a decorrere dal giorno della  riapertura  degli  sportelli  al
pubblico; 
  CONSIDERATO che il successivo  art.  2  del  citato  d.lgs.  1/1948
dispone che la eccezionalita' dell'evento e  il  periodo  di  mancato
funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di  cui
al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con  decreto
prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca  d'Italia
sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi  in  Gazzetta
Ufficiale; 
  VISTA la nota n. 0744242/20 con la quale la Divisione Relazioni tra
Intermediari e Clienti della  sede  di  Roma  della  Banca  d'Italia,
esaminata  l'istanza  avanzata  dalla  Banca  Credit   Agricole,   ha
richiesto l'emanazione del decreto di proroga dei  termini  legali  o
convenzionali, ai sensi della menzionata normativa; 
  VISTA la richiamata istanza con la quale la Banca  Credit  Agricole
ha segnalato che nella giornata del 28 maggio 2020 la propria filiale
sita a Roma in Via Colonna Antonina n. 33 e' stata chiusa al pubblico
a causa dell'adozione di misure organizzative precauzionali  in  tema
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID  -
19; 
  RITENUTO, alla  luce  della  richiamata  documentazione,  di  dover
procedere all'adozione del provvedimento di cui all'art. 2 del d.lgs.
1/1948; 
  D E C R E T A 
  in forza dell'eccezionalita'  dell'evento,  per  la  sede  e  nella
giornata sopra indicati, ai sensi e per gli effetti degli articoli  1
e  2  del  d.lgs.  15  gennaio  1948,  n.  1,  i  termini  legali   o
convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento  o
nei cinque giorni successivi, sono prorogati  di  quindici  giorni  a
decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico. 
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della  legge  n.
340/2000, nonche' inviato alla sede di Roma della Banca d'Italia. 

                             Il prefetto 
                       dott. Matteo Piantedosi 

 
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