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Errata corrige
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Proroga dei termini legali e convenzionali Il prefetto della Provincia di Pisa, Visto l'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948 n. 1, recante disciplina della proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o di singole dipendenze a causa di eventi eccezionali; Visto l'art. 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340; Vista la nota prot. n. 962286/22 del 20 giugno 2022, con la quale la Banca d'Italia, filiale di Livorno, ha chiesto l'emanazione del provvedimento prefettizio di proroga dei termini legali e convenzionali, ai sensi del citato decreto legislativo n. 1/1948, per il mancato regolare funzionamento, a causa di un'assemblea del personale nel giorno indicato del seguente sportello della Cassa di Risparmio di Volterra: 9 giugno 2022: Pontasserchio: chiusura sportello dalle ore 12,20 alle ore 16,45; Considerato la sussistenza dei presupposti di legge per la proroga dei termini legali o convenzionali; Decreta: ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al decreto legislativo n. 1/1948, per la sede e nel periodo sopra indicato, sono prorogati di quindici giorni - a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico - i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi. Il presente decreto viene inviato alla filiale di Livorno della Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale ultimo provvedera' alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 340/2000. Pisa, 26 agosto 2022 Il prefetto D'Alessandro TU22ABP9773 (Gratuito)