PREFETTURA DI TREVISO
Codice Fiscale: 80015560263

(GU Parte Seconda n.106 del 10-9-2022)

Protocollo: 3085/2022/Gab.
 
               Proroga termini legali e convenzionali 
 

  VISTO l'art. 2 del Decreto  Legislativo  15  gennaio  1948,  n°  1,
recante disciplina della proroga dei termini legali  o  convenzionali
nell'ipotesi  di  chiusura  delle  aziende  di  credito   e   singole
dipendenze a causa di eventi eccezionali; 
  VISTO l'art.31 della Legge 340/2000 che ha disposto la soppressione
del Foglio annunzi legali della provincia, a far tempo  dal  9  marzo
2001; 
  VISTA la nota prot. n. 1223802/22 del 11 agosto 2022 con  la  quale
la Banca d'Italia, Filiale di Venezia, ha  chiesto  l'emanazione  del
provvedimento  prefettizio  di   proroga   dei   termini   legali   e
convenzionali, ai sensi del citato  D.Lgs.  1/1948,  per  le  filiali
sotto indicate di Centromarca Banca Credito Cooperativo di Treviso  e
Venezia per aver operato in stato di emergenza  operativa  dalle  ore
20.50 del 3 agosto 2022 alle ore 23.59 del 4 agosto 2022, a causa  di
un evento di indisponibilita' temporanea di entrambi  i  Data  Center
del Gruppo occorso il 3 agosto 2022, per cause esterne. 
  Agenzia n. 1 - filiale di Preganziol 
  Agenzia n. 2 - filiale di Santa Cristina 
  Agenzia n. 3 - filiale di Zero Branco 
  Agenzia n. 4 - filiale di Mogliano Veneto 
  Agenzia n. 5 - filiale di Ponzano Veneto 
  Agenzia n. 6 - filiale di Villorba 
  Agenzia n. 7 - filiale di Quinto di Treviso 
  Agenzia n. 9 - filiale di Maserada sul Piave 
  Agenzia n. 10 - filiale di Silea 
  Agenzia n. 11 - filiale di Treviso Centro Direzionale 
  Agenzia n. 12 - filiale di Castagnole 
  Agenzia n. 13 - filiale di Treviso Citta' 
  Agenzia n. 14 - filiale di Trevignano 
  Agenzia n. 15 - filiale di Ospedaletto 
  Agenzia n. 16 - filiale di Volpago del Montello 
  Agenzia n. 18 - filiale di Montebelluna 
  Agenzia n. 19 - filiale di Istrana 
  DECRETA 
  ai sensi e per gli effetti della normativa di cui al  D.  L.gs.  n.
1/1948, per la sede e nel periodo sopra indicato, sono  prorogati  di
quindici giorni  -  a  decorre  dal  giorno  della  riapertura  degli
sportelli al pubblico - i termini  legali  o  convenzionali  scadenti
durante il periodo di  mancato  funzionamento  o  nei  cinque  giorni
successivi. 
  Il presente decreto viene inviato alla  Filiale  di  Venezia  della
Banca d'Italia, nonche' all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
il  quale  ultimo  provvedera'  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale, ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge n. 340/2000. 

              p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario 
                             Roccoberton 

 
TX22ABP9894 (Gratuito)
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
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