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Fusione transfrontaliera di Anima Asset Management Limited in Anima Alternative SGR S.p.A. - Informazioni ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 30 maggio 2008 n. 108 E' stato approvato un progetto comune di fusione transfrontaliera (subordinato all'approvazione di Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 34 comma 4 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58) per l'incorporazione della societa' di diritto irlandese ANIMA Asset Management Limited (la "Societa' Incorporanda") nella societa' di diritto italiano Anima Alternative SGR S.p.A. (la "Societa' Incorporante"). Sono di seguito fornite le informazioni richieste ai sensi dell'art. 7 D.lgs. 30 maggio 2008 n. 108. 1. Societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera: 1.1 Societa' Incorporante: Anima Alternative SGR S.p.A., e' una societa' per azioni con socio unico, costituita in Italia e regolata dal diritto italiano, con sede legale e uffici in Milano (Italia), Corso Garibaldi n. 99, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 11192050968, REA MI - 2585587, iscritta all'Albo delle Societa' di Gestione del Risparmio al n. 187 Sezione Gestori di FIA. 1.2 Societa' Incorporanda: ANIMA Asset Management Limited, e' una societa' per azioni a responsabilita' limitata (private company limited by shares) costituita in Irlanda e regolata dal diritto irlandese con socio unico, con sede legale al 10th Floor, Block A, 1 George's Quay Plaza, Dublino 2, Irlanda, iscritta Registro delle imprese presso il CRO al n. 308967. 2. Esercizio dei diritti dei creditori della Societa' Incorporante e della Societa' Incorporanda: 2.1 Ai creditori della Societa' Incorporante i cui crediti siano anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese del progetto di fusione e' concesso un periodo di tempo di sessanta giorni dalla data di iscrizione ai sensi dell'articolo 2502-bis del codice civile per opporsi alla Fusione. In assenza di opposizione, la fusione puo' essere attuata solo dopo il decorso di tale periodo salvo consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso ovvero il deposito delle somme corrispondenti. 2.2 al completamento della proposta fusione transfrontaliera, i creditori della Societa' Incorporanda diventeranno creditori della Societa' Incorporante e le loro pretese e i loro diritti in qualita' di creditori non saranno altrimenti pregiudicati. La legge irlandese (The European Communities (Cross Border Merger) Regulations 2008) non richiede ne' prevede ulteriori modalita' in base alle quali i creditori della Societa' Incorporanda possono esercitare i propri diritti. 3. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza: la Societa' Incorporante e la Societa' Incorporanda non hanno alcun socio di minoranza, essendo entrambe integralmente partecipate da Anima Holding S.p.A. 4. Modalita' con le quali si possono ottenere gratuitamente informazioni relative alla fusione transfrontaliera, anche in relazione ai punti che precedono, per maggiori informazioni si possono contattare: - la Societa' Incorporante presso la sede sociale in Milano, al seguente recapito: Corso Garibaldi 99, 20121 Milano, email: animaalternative@legalmail.it - la Societa' Incorporanda presso la sede sociale 10th Floor, Block A, 1 George's Quay Plaza, Dublino 2, Irlanda, email: info@animaam.ie L'amministratore delegato Philippe Minard TX22AAB11741