ANIMA ALTERNATIVE SGR S.P.A.
ANIMA ASSET MANAGEMENT LIMITED

(GU Parte Seconda n.128 del 3-11-2022)

 
Fusione transfrontaliera di Anima Asset Management Limited  in  Anima
Alternative SGR S.p.A. - Informazioni ai sensi dell'art. 7 D.Lgs.  30
                         maggio 2008 n. 108 
 

  E' stato approvato un progetto comune di  fusione  transfrontaliera
(subordinato   all'approvazione   di   Banca   d'Italia   ai    sensi
dell'articolo 34 comma 4 del  Decreto  Legislativo  del  24  febbraio
1998, n. 58) per l'incorporazione della societa' di diritto irlandese
ANIMA Asset Management Limited  (la  "Societa'  Incorporanda")  nella
societa'  di  diritto  italiano  Anima  Alternative  SGR  S.p.A.  (la
"Societa' Incorporante"). 
  Sono  di  seguito  fornite  le  informazioni  richieste  ai   sensi
dell'art. 7 D.lgs. 30 maggio 2008 n. 108. 
  1. Societa' partecipanti alla fusione transfrontaliera: 
  1.1 Societa' Incorporante: Anima Alternative  SGR  S.p.A.,  e'  una
societa' per azioni con socio unico, costituita in Italia e  regolata
dal diritto italiano, con sede legale e uffici  in  Milano  (Italia),
Corso Garibaldi n. 99, iscritta presso il Registro delle  Imprese  di
Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 11192050968, REA MI  -  2585587,
iscritta all'Albo delle Societa' di Gestione del Risparmio al n.  187
Sezione Gestori di FIA. 
  1.2 Societa' Incorporanda: ANIMA Asset Management Limited,  e'  una
societa' per  azioni  a  responsabilita'  limitata  (private  company
limited by shares) costituita  in  Irlanda  e  regolata  dal  diritto
irlandese con socio unico, con sede legale al 10th Floor, Block A,  1
George's Quay Plaza, Dublino  2,  Irlanda,  iscritta  Registro  delle
imprese presso il CRO al n. 308967. 
  2. Esercizio dei diritti dei creditori della Societa'  Incorporante
e della Societa' Incorporanda: 
  2.1 Ai creditori della Societa' Incorporante i  cui  crediti  siano
anteriori all'iscrizione nel registro delle imprese del  progetto  di
fusione e' concesso un periodo di tempo di sessanta giorni dalla data
di iscrizione ai sensi dell'articolo 2502-bis del codice  civile  per
opporsi alla Fusione. In assenza  di  opposizione,  la  fusione  puo'
essere attuata solo dopo il decorso di tale periodo salvo  consti  il
consenso dei creditori o il pagamento dei  creditori  che  non  hanno
dato il consenso ovvero il deposito delle somme corrispondenti. 
  2.2 al completamento della  proposta  fusione  transfrontaliera,  i
creditori della Societa' Incorporanda  diventeranno  creditori  della
Societa' Incorporante e le loro pretese e i loro diritti in  qualita'
di creditori non saranno altrimenti pregiudicati. La legge  irlandese
(The European Communities (Cross Border Merger) Regulations 2008) non
richiede ne'  prevede  ulteriori  modalita'  in  base  alle  quali  i
creditori della Societa' Incorporanda  possono  esercitare  i  propri
diritti. 
  3. Esercizio  dei  diritti  dei  soci  di  minoranza:  la  Societa'
Incorporante e la Societa' Incorporanda  non  hanno  alcun  socio  di
minoranza,  essendo  entrambe  integralmente  partecipate  da   Anima
Holding S.p.A. 
  4.  Modalita'  con  le  quali  si  possono  ottenere  gratuitamente
informazioni  relative  alla  fusione  transfrontaliera,   anche   in
relazione ai  punti  che  precedono,  per  maggiori  informazioni  si
possono contattare: 
  - la Societa' Incorporante presso la sede  sociale  in  Milano,  al
seguente  recapito:  Corso  Garibaldi  99,   20121   Milano,   email:
animaalternative@legalmail.it 
  - la Societa' Incorporanda presso la sede sociale 10th Floor, Block
A, 1 George's Quay Plaza, Dublino 2, Irlanda, email: info@animaam.ie 

                      L'amministratore delegato 
                           Philippe Minard 

 
TX22AAB11741
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