TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro

(GU Parte Seconda n.128 del 3-11-2022)

 
    Notifica per pubblici proclami - R.G. n. 5970/2021 - Ricorso 
 

  Nell'interesse   della   Prof.ssa   Genovese   Maria   Luisa,   CF:
GNVMLS75D60F206D, rapp.ta e difesa dall'Avv. Benedetto Calpona CONTRO 
  1.  M.I.U.R.;  2.  U.S.R.SICILIA;  3.  U.S.P.  MESSINA;  4.  U.S.P.
CATANIA. 
  CONTROINTERESSATI 
  Tutti i docenti assegnati nell'ambito Provinciale di  Messina  (con
punteggio inferiore a punti 221 +  6  per  ricongiungimento  coniuge,
nella graduatoria di  mobilita'  interprovinciale  indetta  con  O.M.
106/2021, per l'anno scolastico 2021/2022) per: 
  - accantonamento posti in  favore  di  "  immessi  in  ruolo",  con
riferimento al sostegno ( n. 5 posti in favore di  docenti  collocati
nella graduatoria di merito del concorso 2018, e n. 5 posti in favore
dei docenti inseriti nelle GAE). 
  - accantonamento posti in favore dei trasferimenti provinciali. 
  FATTO E DIRITTO 
  La  ricorrente  ha  partecipato  alle   operazioni   di   mobilita'
territoriale  interprovinciale  regolate  dal  CCNI  concernente   la
mobilita' del personale docente, educativo ed  ATA  per  il  triennio
2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022. 
  La ricorrente non ha  ottenuto  il  trasferimento  presso  le  sedi
indicate in via prioritaria in ambito della Provincia  di  Messina  a
causa dell'illegittima riserva/accantonamento di posti sia in  favore
dei trasferimenti provinciali, sia in  favore  di  coloro  che  erano
stati immessi in ruolo mediante lo scorrimento delle  graduatorie  di
merito e mediante l'utilizzazione delle graduatorie GAE. 
  L'art. 8 CCNI sulla mobilita', che prevede tale accantonamento  dei
posti, e' illegittimo, dovendo la mobilita'  del  personale  gia'  in
ruolo prevalere rispetto alle nuove assunzioni,  ai  sensi  dell'art.
470 D. Lgs. 297/1994. CONCLUSIONI 
  1) Disapplicare l'art. 8 e  6  del  CCNI  sulla  mobilita'  docenti
2021/2022 poiche' in contrasto con l'art.  470,  465  del  D.lgs.  n.
297/1994 nella parte in cui prevedono nelle operazioni  di  mobilita'
2021/2022 la priorita' ai trasferimenti provinciali rispetto a quelli
interprovinciali sui posti ancora disponibili nonche' nella parte  in
cui prevedono l'accantonamento dei posti in favore dei neo immessi in
ruolo con priorita' rispetto ai trasferimenti interprovinciali; 
  2)  Per  l'effetto,  dichiarare  il  diritto  della  ricorrente  ad
ottenere il trasferimento presso la sede ricadente nella provincia di
Messina, anche in sovrannumero, e comunque in una delle sedi  di  cui
alla domanda secondo l'ordine indicato. 

                       avv. Benedetto Calpona 

 
TX22ABA11714
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