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Notifiche per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c. - Estratto atto di citazione - R.G. 1946/2021 Il Presidente del Tribunale di Tempio Pausania, dott.ssa Federica Benvenuti, ritenuto che la notificazione nei modi ordinari appare sommamente difficile, attesa la pluralita' dei destinatari (in numero superiore a 300) dell'atto introduttivo del giudizio rubricato al N.R.G. 1946/2021 dell'intestato Tribunale, con il decreto di Accoglimento n. cronol. 6479/2022, del 06/10/2022, emesso nel procedimento R.G.A.C. 472/2022, ha autorizzato "l'Avvocato Massimo Giuliano, (C.F. GLNMSM73L14E329U), procuratore di Onorato Carmencita, c.f. NRTCMN53L50E372D, alla notifica per pubblici proclami dell'atto introduttivo del giudizio sopra indicato, nelle forme di cui al codice civile ovvero mediante deposito dello stesso nel Municipio di Tempio Pausania e inserimento di un estratto dell'atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e in un quotidiano sardo". Nell'atto di citazione R.G. 1946/2021 la sig.ra Onorato Carmencita, c.f. NRTCMN53L50E372D, nata a Vasto, il 10/07/1953 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Giuliano, c.f. GLNMSM73L14E329U, con studio legale a Roma in Via Sebino n. 32, PEC: massimogiuliano@ordineavvocatiroma.org, presso il cui studio e' elettivamente domiciliata, citava in giudizio la Comproprieta' Sporting Hotel Palumbalza, C.F. 91024790908, in persona dell'Amministratore pro-tempore, con sede legale nel Comune di Olbia (SS), Localita' Golfo di Marinella 52 - 07026 Porto Rotondo (OT), pec: shpalumbalzacompr@legalmail.it chiedendo all'adito Tribunale di accogliere le seguenti "CONCLUSIONI Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via principale e nel merito, previa sospensione inaudita altera parte della delibera assembleare del 29/07/2021, accertare e dichiarare, la nullita' e/o annullabilita' e/o l'inefficacia, salva diversa qualificazione giuridica che il Tribunale adito vorra' dare ai fatti esposti, dell'art. 9 del Regolamento della Comproprieta', nella sua interezza, per violazione degli artt. 1418 e 1341, 1325 e 1326 c.c. nonche' degli artt. 67 e 69 delle disposizioni di attuazione al c.c. e, per l'effetto, dichiarare nulla e/o inesistente la delega permanente conferita al Primo Delegato e/o al Delegato Supplente in forza della predetta disposizione Regolamentare e, quindi, nulla la delibera impugnata adottata il 29/07/2021. - ancora nel merito accertare e dichiarare, altresi' la nullita' e/o annullabilita' e/o illegittimita', ex art. 1418 e 1341, 1325 e 1326 c.c. nonche' ex artt. 67 e 69 delle disposizioni di attuazione al c.c., salva diversa qualificazione giuridica che il Tribunale adito vorra' dare ai fatti esposti, dell'art. 9 - paragrafo 9.7 del Regolamento della Comproprieta' e, per l'effetto, dichiarare la nullita' e/o l'annullabilita' della delibera assembleare assunta in data 29/07/2021 per mancanza del quorum costitutivo e deliberativo, in ragione dell'illegittimo conferimento del potere di rappresentanza al Primo Delegato e/o al Delegato Supplente ed in quanto assunte con il voto del Primo Delegato e/o del Delegato Supplente. Con vittoria di spese ed onorari da distrarsi in favore del legale antistatario.". L'azione e' promossa nei confronti della Comproprieta' Sporting Hotel Palumbalza, C.F. 91024790908, in persona dell'Amministratore pro-tempore, con sede legale nel Comune di Olbia (SS), Localita' Golfo di Marinella 52 - 07026 Porto Rotondo (OT), pec: shpalumbalzacompr@legalmail.it. Si avvisano i Comproprietari della Comproprieta' Sporting Hotel Palumbalza, quali litisconsorti necessari, come identificati personalmente ed individualmente che potranno comparire nel procedimento R.G. 1946/2021 dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania, nella nota sede, in persona del Giudice dott.ssa Federica Benvenuti, all'udienza che ivi si terra' il giorno 22/06/2023, ore 09.00, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell'udienza sopra indicata, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art.168 bis ultimo comma c.p.c., dal Giudice Istruttore con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procedera' in contumacia. Roma/Tempio Pausania, 25/10/2022 avv. Massimo Giuliano TX22ABA12471