BPER BANCA S.P.A.

Iscritta al numero 4932 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca
d'Italia ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 385 del
1° settembre 1993, come successivamente modificato


Capogruppo del Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. iscritto all'Albo
dei Gruppi Bancari al n. 5387.6


Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo
Nazionale di Garanzia, Cod. ABI 5387.6

Sede legale: via San Carlo, 8/20 - Modena, Italia
Capitale sociale: Euro 2.104.315.691,40 i.v.
Registro delle imprese: Modena 01153230360
Codice Fiscale: 01153230360
Partita IVA: 03830780361

(GU Parte Seconda n.3 del 7-1-2023)

 
Avviso di cessione di crediti  pro-soluto  (ai  sensi  del  combinato
disposto degli articoli 4 e 7-bis della Legge del 30 aprile 1999,  n.
130 (la "Legge 130"), dell'articolo 58 del Decreto Legislativo del 1°
settembre 1993, n. 385 (il "T.U. Bancario") degli artt. 13 e  14  del
Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR"), del D.Lgs. n. 196 del 30  giugno
2003, come successivamente modificato e integrato ("Codice  privacy")
e del Provvedimento del 18 gennaio 2007 in  materia  di  cessione  in
blocco e cartolarizzazione  dei  crediti  (congiuntamente  "Normativa
                              privacy") 
 

  Con avviso di cessione pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana Parte II n. 142 del  2  dicembre  2008  pag.  15,
Carige Covered Bond S.r.l. ("Carige Covered Bond") ha comunicato che,
nell'ambito del programma  di  cessioni  indicato  nel  summenzionato
avviso di cessione (il "Programma"), in  data  14  novembre  2008  ha
acquistato pro soluto da Banca Carige S.p.A. (il "Cedente Originario"
o "Banca Carige"), un primo portafoglio di crediti derivanti da mutui
ipotecari aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2,  comma  1,
lett. a) e b) del Decreto del Ministro dell'Economia e delle  Finanze
n. 310 del 14 dicembre 2006 (il "Decreto MEF"). 
  Carige  Covered  Bond,  nell'ambito  del  Programma,   ha   inoltre
acquistato dal Cedente Originario e/o da Banca Carige  Italia  S.p.A.
("Carige Italia"), Cassa di Risparmio di  Savona  S.p.A.  ("Carisa"),
Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. ("CRC") e  Banca  del  Monte  di
Lucca S.p.A. ("BML" e unitamente a Carige  Italia,  Carisa  e  CRC  i
"Cedenti Aggiuntivi"), ulteriori portafogli di crediti  derivanti  da
mutui ipotecari nelle seguenti date: 
  - In data  25  settembre  2009  con  pubblicazione  dell'avviso  di
cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte  II
n. 121 del 20 ottobre 2009. 
  - In data 26 luglio 2010 con pubblicazione dell'avviso di  cessione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 95 del
12 agosto 2010. 
  - In  data  21  febbraio  2011  con  pubblicazione  dell'avviso  di
cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte  II
n. 23 del 26 febbraio 2011. 
  - In data 16 maggio 2011 con pubblicazione dell'avviso di  cessione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 61 del
28 maggio 2011. 
  - In data 27 maggio 2011 con pubblicazione dell'avviso di  cessione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 65 del
9 giugno 2011. 
  - In data 24 ottobre 2011 con pubblicazione dell'avviso di cessione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte  II  n.  134
del 19 novembre 2011. 
  - in data 23 gennaio 2012 con pubblicazione dell'avviso di cessione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 15 del
4 febbraio 2012. 
  - in data 25 giugno 2012 con pubblicazione dell'avviso di  cessione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 79 del
7 luglio 2012. 
  - in data 10 giugno 2013 con pubblicazione dell'avviso di  cessione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 81 del
11 luglio 2013. 
  - in data  28  settembre  2015  con  pubblicazione  dell'avviso  di
cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte  II
n. 114 del 3 ottobre 2015. 
  - in  data  15  febbraio  2016  con  pubblicazione  dell'avviso  di
cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte  II
n. 21 del 18 febbraio 2016. 
  - in  data  20  febbraio  2017  con  pubblicazione  dell'avviso  di
cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte  II
n. 23 del 23 febbraio 2017. 
  - in data 9 marzo 2020 con pubblicazione  dell'avviso  di  cessione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 33 del
17 marzo 2020. 
  - in data 20 aprile 2020 con pubblicazione dell'avviso di  cessione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 50 del
28 aprile 2020. 
  - in data 10 maggio 2021 con pubblicazione dell'avviso di  cessione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 57 del
15 maggio 2021. 
  - in data 13 giugno 2022 con pubblicazione dell'avviso di  cessione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II n. 69 del
16 giugno 2022; 
  - in data 17 ottobre 2022 con pubblicazione dell'avviso di cessione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte  II  n.  125
del 25 ottobre 2022. 
  Si segnala inoltre che: 
  con atto del 16 novembre 2015, Carisa e CRC  sono  state  fuse  per
incorporazione nella Banca Carige con efficacia  rispettivamente  dal
23 novembre 2015 e dal 14 dicembre 2015; con  atto  del  12  dicembre
2016, Carige Italia e' stata  fusa  per  incorporazione  nella  Banca
Carige con efficacia dal 19 dicembre 2016; con atto di fusione del 24
novembre 2022, avente efficacia giuridica dal 28 novembre 2022,  BPER
Banca S.p.A. ("BPER") e' subentrata in  tutti  i  rapporti  giuridici
attivi e passivi di Banca Carige S.p.A. 
  Si comunica infine che, in  data  23  dicembre  2022  (la  Data  di
Cessione), Carige Covered Bond ha acquistato pro soluto  da  BPER  un
ulteriore portafoglio di crediti  derivanti  da  mutui  ipotecari  (i
Crediti) che a tale data rispettavano i seguenti criteri: 
  Criteri generali 
  1) che sono mutui ipotecari, rispetto ai quali, alla relativa  data
di cessione, l'importo dei crediti in  essere,  sommato  al  capitale
residuo di eventuali precedenti finanziamenti con  ipoteca  di  grado
economico superiore gravanti sullo stesso immobile, non supera l'80%,
per i mutui ipotecari residenziali, o il 60%, per i  mutui  ipotecari
commerciali,  a  seconda  dei  casi,  del  valore  dell'immobile,  in
conformita' con quanto previsto dal Decreto MEF; 
  2) che non prevedono al  momento  dell'erogazione  alcun  premio  o
altro beneficio in relazione al  capitale  o  agli  interessi  (mutui
agevolati); 
  3) che non sono stati concessi ad enti pubblici, enti ecclesiastici
o consorzi pubblici; 
  4) che non sono crediti al consumo; 
  5) che non sono mutui agrari ai sensi degli articoli 43,  44  e  45
del T.U. Bancario; 
  6) che sono garantiti da ipoteca costituita sui beni  immobili,  in
conformita' con le leggi ed i regolamenti applicabili, e  situati  in
Italia; 
  7) che sono stati concessi da BPER o da altre  banche  appartenenti
al Gruppo BPER o da altre banche che non fanno parte del Gruppo  BPER
i cui mutui ipotecari sono  stati  acquistati  da  BPER  direttamente
ovvero attraverso l'acquisizione delle relative filiali; 
  8) il pagamento dei quali e' garantito da un'ipoteca di primo grado
economico, intendendosi con tale  termine  (i)  un'ipoteca  di  primo
grado  economico,  ovvero  (ii)  (A)  un'ipoteca  di  secondo   grado
economico o di grado economico successivo,  rispetto  alla  quale  il
mutuante garantito dall'ipoteca di primo grado economico  e'  BPER  e
rispetto alla quale le obbligazioni garantite dalle ipoteche di grado
economico piu'  elevato  rispetto  alle  ipoteche  di  secondo  grado
economico o di grado economico  successivo  siano  state  interamente
adempiute o (B) un'ipoteca di secondo  grado  economico  o  di  grado
economico successivo, rispetto alla quale le  obbligazioni  garantite
dalle  ipoteche  di  grado  economico  piu'   elevato   siano   state
interamente  adempiute  e  il  relativo  mutuante  abbia  formalmente
acconsentito alla cancellazione delle  ipoteche  di  grado  economico
piu' elevato; 
  9) rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile  alla
relativa ipoteca e' scaduto e la relativa  ipoteca  non  puo'  essere
revocata ai sensi dell'articolo 67 della  Legge  Fallimentare,  e  se
applicabile, dell'articolo 39, comma 4, del T.U. Bancario; 
  10) che sono stati completamente erogati e in  relazione  ai  quali
non sussiste alcun obbligo ne' possibilita' di  effettuare  ulteriori
erogazioni; 
  11) in relazione ai quali, prima della cessione  dei  Crediti,  sia
stata pagata almeno una rata comprensiva di capitale (mutui  che  non
sono in fase di pre-ammortamento); 
  12) che derivano da mutui ipotecari ai sensi dei quali le rate sono
pagate tramite addebito su conti tenuti presso BPER  ovvero  mediante
SDD (Sepa Direct Debit); 
  13) in relazione ai quali al momento della cessione,  non  sussiste
alcuna rata insoluta da un periodo di tempo superiore a 30  giorni  a
decorrere dalla scadenza prevista e  rispetto  ai  quali  ogni  altra
precedente rata scaduta prima della cessione e' stata pagata; 
  14) che sono regolati dalla legge italiana; 
  15) che non sono stati erogati a beneficio di persone che alla data
di concessione del finanziamento avevano un rapporto di  impiego  con
una banca appartenente a BPER; 
  16) che sono denominati in Euro (o  erogati  in  diversa  valuta  e
convertiti in Euro); 
  17) rispetto ai quali a nessuno  dei  relativi  Beneficiari  o  dei
Debitori e' stato  notificato  un  atto  di  precetto  o  un  decreto
ingiuntivo da parte di BPER e nessuno dei Beneficiari e dei  Debitori
ha concluso una transazione stragiudiziale a seguito  di  un  mancato
pagamento; 
  18) che hanno un SAE inferiore a 700; 
  19) che non sono mutui frazionati alla data di cessione (a meno che
non siano gia' stati accollati); 
  Criteri specifici 
  1) Mutui residenziali erogati, in  via  esclusiva,  da  BPER  Banca
S.p.A., oppure erogati in via esclusiva da Banca Popolare di  Aprilia
S.p.A., da Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A.,  da
Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., da Banca della  Campania
S.p.A., da Banca Popolare di Ravenna S.p.A., da  Banca  Popolare  del
Mezzogiorno S.p.A., da Cassa  di  Risparmio  di  Vignola  S.p.A.,  da
Meliorbanca S.p.A., da Serfina Banca S.p.A., da Unicredit S.p.A.,  da
Banco di Sardegna S.p.A., da Banca di Sassari  S.p.A.,  da  Cassa  di
Risparmio di Ferrara S.p.A., in seguito Nuova Cassa di  Risparmio  di
Ferrara S.p.A., da Cassa di Risparmio di Bra S.p.A.  o  da  Cassa  di
Risparmio di Saluzzo S.p.A. e ora nella  titolarita'  di  BPER  Banca
S.p.A.; 
  2) mutui i cui debitori principali siano una o piu' persone fisiche
(ivi inclusi liberi professionisti o ditte individuali) residenti  in
Italia; 
  3) mutui per i quali  il  rapporto  tra  il  valore  di  iscrizione
ipotecaria e debito residuo non sia inferiore al 140%; 
  4) mutui che alla data del  30  novembre  2022  abbiano  un  debito
residuo in linea capitale maggiore o uguale a Euro 10.000,00 e minore
o uguale a Euro 1.500.000,00; 
  5) mutui che abbiano una data di erogazione non  successiva  al  31
maggio  2022  ovvero,  in  caso  di  mutui  ipotecari  fondiari,  non
successiva al 30 novembre 2022; 
  6) mutui la cui data di  scadenza  dell'ultima  rata  prevista  dal
piano di  ammortamento,  cosi'  come  rilevabile  alla  data  del  30
novembre 2022, sia successiva al 30 giugno 2023; 
  7) mutui il cui  pagamento  rateale  abbia  una  scadenza  mensile,
bimestrale, trimestrale, quadrimestrale o semestrale; 
  8) mutui che, qualora presentino un tasso di  interesse  variabile,
abbiano un'indicizzazione parametrata all'euribor a un  mese,  ovvero
all'euribor a tre mesi, ovvero all'euribor a sei mesi ovvero al tasso
di riferimento della Banca Centrale Europea; 
  9) mutui in relazione ai  quali  il  rapporto  tra  (i)  il  debito
residuo in linea capitale  del  mutuo  e  (ii)  il  valore  di  stima
dell'immobile   ipotecato,   determinato   in    prossimita'    della
stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore all'80%. Ai fini
del criterio di cui al  presente  paragrafo,  per  "valore  di  stima
dell'immobile   ipotecato,   determinato   in    prossimita'    della
stipulazione del medesimo  mutuo"  si  intende  il  valore  di  stima
determinato sulla  base  di  parametri  tecnico-economici  utilizzati
tempo per tempo dalla  banca  mutuante  nel  processo  dell'originale
stima dei valori degli immobili. Al fine di valutare  la  conformita'
del proprio mutuo al criterio di cui al presente  paragrafo,  ciascun
mutuatario potra', laddove non disponga gia'  di  tale  informazione,
conoscere il "valore di stima dell'immobile ipotecato, determinato in
prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo," rivolgendosi alla
filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle  rate
del medesimo mutuo; 
  10) mutui il cui rimborso in linea capitale (cosi' come  rilevabile
alla data di stipula del mutuo  o,  se  esiste,  dell'ultimo  accordo
relativo al sistema di ammortamento) avviene in piu' quote secondo il
metodo di ammortamento c.d. "alla francese",  per  tale  intendendosi
quel  metodo  di  ammortamento  ai  sensi  del  quale  le  rate  sono
comprensive  di  una   componente   capitale   fissata   al   momento
dell'erogazione e crescente nel tempo e di una  componente  interesse
variabile; 
  11)  mutui  garantiti  da  ipoteca  su  immobili  localizzati   sul
territorio   della   Repubblica   Italiana   aventi   caratteristiche
residenziali, per tali intendendosi gli immobili che,  alla  data  di
stipulazione del relativo  mutuo,  ricadevano  in  almeno  una  delle
seguenti categorie catastali: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A11; 
  12) mutui che presentino un tasso  di  interesse  contrattuale  che
appartiene ad una delle seguenti categorie: a) mutui a  tasso  fisso,
intendendosi per tali quei mutui il cui tasso di interesse applicato,
contrattualmente stabilito,  non  preveda  variazioni  per  tutta  la
durata  residua  del  finanziamento;  b)  mutui  a  tasso  variabile,
intendendosi per tali quei  mutui  il  cui  tasso  di  interesse  sia
parametrato  ad  un  indice  di  riferimento  e  che  non   prevedano
possibilita' di variazione dello stesso  indice  di  riferimento;  c)
mutui a tasso misto, intendendosi per tali quei mutui  che  prevedono
per il debitore la facolta'  di  esercitare  l'opzione  di  scegliere
l'indicizzazione a  tasso  fisso,  ovvero  di  optare  per  il  tasso
variabile, ad una o a piu' date prestabilite; d) mutui a tasso  fisso
e poi variabile, intendendosi per tali quei mutui  il  cui  tasso  di
interesse applicato sia inizialmente un tasso fisso, contrattualmente
stabilito, e a partire da una  certa  data  sia  un  tasso  variabile
parametrato ad un indice di riferimento; 
  13) mutui in relazione ai  quali  il  rapporto  tra  (i)  l'importo
erogato del mutuo alla data di stipula del mutuo e (ii) il valore  di
stima  dell'immobile  ipotecato,  determinato  in  prossimita'  della
stipulazione del medesimo mutuo, e' pari o inferiore al 100%. Ai fini
del criterio di cui al  presente  paragrafo,  per  "valore  di  stima
dell'immobile   ipotecato,   determinato   in    prossimita'    della
stipulazione del medesimo  mutuo"  si  intende  il  valore  di  stima
determinato sulla  base  di  parametri  tecnico-economici  utilizzati
tempo per tempo dalla  banca  mutuante  nel  processo  dell'originale
stima dei valori degli immobili. Al fine di valutare  la  conformita'
del proprio mutuo al criterio di cui al presente  paragrafo,  ciascun
mutuatario potra', laddove non disponga gia'  di  tale  informazione,
conoscere il "valore di stima dell'immobile ipotecato, determinato in
prossimita' della stipulazione del medesimo mutuo," rivolgendosi alla
filiale presso la quale risultano domiciliati i pagamenti delle  rate
del medesimo mutuo; 
  Sono tuttavia esclusi dalla cessione i crediti nascenti  dai  mutui
che, alla Data di Valutazione,  pur  presentando  le  caratteristiche
sopra indicate, presentino altresi' alla Data di  Valutazione  (salvo
ove diversamente previsto) una o piu' delle seguenti caratteristiche: 
  14) mutui che derivino da "esposizioni oggetto  di  concessioni"  o
siano classificabili come "sofferenze", "inadempienze  probabili"  ed
"esposizioni scadute  e/o  sconfinanti  deteriorate"  (come  definiti
nella Circolare della Banca d'Italia  n.  272  del  30  luglio  2008,
integrata dall'aggiornamento n. 7 del 20 gennaio 2015 e come di volta
in volta modificata - Matrice dei Conti).  Al  fine  di  valutare  la
conformita'  del  proprio  mutuo  al  criterio  di  cui  al  presente
paragrafo, ciascun mutuatario potra', laddove non  disponga  gia'  di
tale informazione, conoscere la classificazione del proprio mutuo  ai
sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008,
integrata dall'aggiornamento n. 7 del 20 gennaio 2015 e come di volta
in volta modificata - Matrice dei Conti,  rivolgendosi  alla  filiale
presso la quale risultano domiciliati  i  pagamenti  delle  rate  del
medesimo mutuo; 
  15) mutui il  cui  debitore  non  rientra  in  una  delle  seguenti
categorie: SAE 600 ("Famiglie consumatrici"), o SAE 614 ("Artigiani")
o SAE 615 ("Altre Famiglie Produttrici").  Al  fine  di  valutare  la
conformita' del proprio mutuo al criterio di cui al  presente  punto,
ciascun  mutuatario  potra'  conoscere  la   propria   categoria   di
appartenenza rivolgendosi alla  filiale  presso  la  quale  risultano
domiciliati i pagamenti delle rate del medesimo mutuo; 
  16) mutui che alla data di erogazione erano assistiti  da  garanzia
rappresentata da pegno su titoli; 
  17) mutui in relazione ai quali il codice identificativo  riportato
nella relativa documentazione contrattuale (codice che  individua  la
categoria del contratto del relativo mutuo) sia diverso da 17; 
  18) mutui  in  relazione  ai  quali  il  relativo  mutuatario  stia
beneficiando alla data del 30 novembre  2022  della  sospensione  del
pagamento  delle  rate,  congiuntamente  sia  nella  loro  componente
capitale sia nella loro componente interesse, ai sensi  di  specifici
provvedimenti normativi o accordi tra le parti; 
  19) mutui che alla Data di  Valutazione  abbiano  quali  mutuatari,
anche in qualita' di cointestatari del relativo mutuo,  soggetti  che
siano dipendenti o esponenti bancari  (ai  sensi  dell'art.  136  del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) di BPER Banca S.p.A.; 
  20) mutui il cui rimborso in  linea  capitale  avviene  secondo  il
metodo di  ammortamento  c.d.  "Mix",  intendendosi  quel  metodo  di
ammortamento che prevede la compresenza di una parte di  ammortamento
a tasso fisso ed una parte di ammortamento a tasso variabile; 
  21) mutui il cui relativo immobile sia "in costruzione"; 
  22) mutui erogati in presenza di assicurazione  sul  credito  (c.d.
mutui "HLTV"); 
  23) mutui che abbiano una  finalita'  dichiarata  dal  debitore  di
consolidamento delle passivita'. 
  Unitamente ai Crediti oggetto della cessione  sono  stati  altresi'
trasferiti a Carige Covered Bond, senza bisogno di alcuna  formalita'
o annotazione, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4  della
Legge 130 e dell'articolo 58  del  T.U.  Bancario,  tutti  gli  altri
diritti che assistono e  garantiscono  il  pagamento  dei  Crediti  o
altrimenti ad essi inerenti, ivi inclusa qualsiasi garanzia, reale  o
personale, trasferibile  per  effetto  della  cessione  dei  Crediti,
comprese le garanzie derivanti da  qualsiasi  negozio  con  causa  di
garanzia, rilasciate o comunque formatesi in relazione ai Crediti. 
  Carige Covered Bond ha conferito  incarico  ai  Cedenti,  ai  sensi
della Legge 130, affinche' in nome e  per  conto  di  Carige  Covered
Bond, in  qualita'  di  soggetti  incaricati  della  riscossione  dei
crediti ceduti, procedano all'incasso delle somme dovute. Per effetto
di quanto precede, i  debitori  ceduti  (i  Debitori  Ceduti)  e  gli
eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a
pagare ogni somma dovuta in relazione ai  Crediti  e  diritti  ceduti
nelle forme nelle quali  il  pagamento  di  tali  somme  era  a  loro
consentito per contratto o  in  forza  di  legge  anteriormente  alla
suddetta cessione, salvo specifiche indicazioni in senso diverso  che
potranno essere comunicate a tempo debito ai Debitori Ceduti. 
  I Debitori Ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi
causa potranno rivolgersi per ogni  ulteriore  informazione  a:  BPER
Banca S.p.A. Via San Carlo 8/20,41121 Modena - Telefono  059.2021111,
e-mail: bpergroup@bper.it - PEC: bper@pec.gruppobper.it 
  Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR 
  La cessione dei Crediti da parte di BPER a Carige Covered Bond,  ai
sensi  e  per  gli  effetti  del  suddetto  contratto  di   cessione,
unitamente alla cessione di ogni altro diritto, garanzia e titolo  in
relazione a tali Crediti, ha comportato il necessario trasferimento a
Carige Covered Bond dei dati personali di natura comune  -  quali,  a
titolo esemplificativo,  dati  anagrafici  e  patrimoniali  (i  "Dati
Personali") - relativi ai Debitori Ceduti ed ai  rispettivi  garanti,
successori ed aventi causa ("Interessati"), contenuti in documenti ed
evidenze informatiche connesse ai Crediti ceduti. 
  Pertanto,  Carige  Covered  Bond,  in  qualita'  di  titolare   del
trattamento, rende  agli  Interessati  la  presente  informativa  sul
trattamento dei dati personali, nel rispetto di quanto previsto dagli
articoli 13 e 14 del GDPR, nonche' dalla Normativa privacy. 
  Titolare del trattamento dei Dati Personali e' Carige Covered  Bond
S.r.l., con sede legale in  Via  Cassa  di  Risparmio  n.  15,  16123
Genova, Italia. Per qualsiasi richiesta in merito al  trattamento  de
Dati Personali, gli Interessati  possono  contattare  Carige  Covered
Bond inviando una comunicazione a mezzo posta alla sede legale o  via
e-mail all'indirizzo presidio.privacy@bper.it, in persona del  legale
rappresentante. 
  Il Responsabile della protezione dei dati  (DPO)  del  Gruppo  BPER
Banca S.p.A. e' contattabile via posta all'indirizzo Via S.  Ramelli,
49,   41100   Modena,   Italia,   e    via    e-mail    all'indirizzo
dpo.gruppobper@bper.it. 
  Cio' premesso, Carige Covered  Bond  informa  gli  Interessati  che
continuera' a trattare i Dati Personali, nel rispetto della Normativa
privacy, con le stesse modalita' e per le  stesse  finalita'  per  le
quali gli stessi sono stati raccolti in  sede  di  instaurazione  dei
rapporti contrattuali,  cosi'  come  a  suo  tempo  illustrate  nelle
informative gia' fornite e alle quali  si  rimanda.  In  particolare,
Carige Covered Bond trattera' i Dati Personali degli  Interessati  al
fine  di  (i)  compiere  le  attivita'  necessarie  per  gestire   il
portafoglio di Crediti, (ii)  adempiere  agli  obblighi  previsti  da
leggi, da  regolamenti  e  dalla  normativa  comunitaria  nonche'  da
disposizioni impartite da autorita' a cio' legittimate dalla legge  e
da organi di vigilanza  e  controllo,  (iii)  compiere  le  attivita'
necessarie per la gestione ed al recupero del credito,  nonche'  (iv)
effettuare, su base aggregata, servizi di calcolo e  reportistica  in
merito agli incassi dei Crediti oggetto  della  cessione  e  compiere
taluni servizi di carattere amministrativo (fra i  quali,  la  tenuta
della  documentazione  relativa  all'operazione   di   emissione   di
obbligazioni bancarie garantite e della  documentazione  societaria).
Il trattamento dei Dati Personali per le menzionate  finalita'  avra'
luogo sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere b),  c)  o  f)
del GDPR. 
  In relazione alle  indicate  finalita',  il  trattamento  dei  Dati
Personali  avviene  mediante   strumenti   manuali,   informatici   e
telematici con logiche strettamente correlate alle  finalita'  stesse
e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza  dei
Dati Personali stessi. 
  Per il perseguimento delle finalita'  indicate,  i  Dati  Personali
degli Interessati potranno essere comunicati a  soggetti  terzi,  che
agiranno -  a  seconda  dei  casi  -  in  qualita'  di  titolari  del
trattamento o responsabili del  trattamento,  in  forza  di  apposito
accordo, quali  societa',  associazioni  o  studi  professionali  che
prestano attivita' di assistenza  o  consulenza  in  materia  legale,
societa' controllate  e  societa'  collegate,  societa'  di  recupero
crediti, nonche' a fornitori di servizi strumentali alle attivita' di
Carige Covered Bond. L'elenco completo dei soggetti ai quali  i  Dati
Personali  possono  essere  comunicati,  e'  messo   a   disposizione
contattando Carige Covered Bond ai recapiti sopra indicati.  In  ogni
caso, i Dati Personali non saranno oggetto di diffusione. 
  Per le medesime finalita' di cui sopra, e solo laddove strettamente
necessario, i Dati Personali potranno essere comunicati al  di  fuori
dello  Spazio  Economico   Europeo.   In   ogni   caso,   l'eventuale
trasferimento  dei  Dati  Personali  avverra',  nel  rispetto   della
Normativa privacy,  solo  in  seguito  all'adozione  di  ogni  misura
tecnica, organizzativa e/o contrattuale idonea a garantire un livello
di protezione dei Dati Personali adeguato e, comunque, essenzialmente
equivalente a quello garantito nello Spazio Economico Europeo. 
  I  Dati  Personali  saranno  trattati  per  il  tempo  strettamente
necessario ai fini di cui sopra  e  successivamente  conservati,  con
apposite  misure  di  sicurezza,  per   il   periodo   prescrizionale
applicabile (comunque non superiore  a  10  anni),  o  per  il  tempo
previsto dalla legge o necessario per  la  risoluzione  di  possibili
pretese o controversie. Al termine del periodo  di  conservazione,  i
Dati  Personali  saranno  cancellati   o   resi   anonimi.   Maggiori
informazioni sui tempi di conservazione sono disponibili  contattando
Carige Covered Bond ai recapiti sopra indicati. 
  Si informa, infine, che, ciascun Interessato puo', in presenza  dei
presupposti previsti dalla Normativa privacy, esercitare i diritti di
cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR, tra cui,  in  particolare,  il
diritto   di   accesso,   opposizione,   rettifica,    cancellazione,
limitazione  del  trattamento,  portabilita'  dei  dati,  nonche'  il
diritto di proporre reclamo all'Autorita' Garante per  la  Protezione
dei Dati Personali e proporre ricorso giudiziario,  in  relazione  ai
trattamenti di cui alla presente informativa. 
  Per  questioni  inerenti   all'esercizio   dei   diritti,   ciascun
Interessato puo' contattare Carige Covered Bond ai recapiti  indicati
nella presente informativa. 
  Milano, 23 dicembre 2022 

             BPER Banca S.p.A. - Il procuratore speciale 
                             Marco Biale 

 
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