CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.

(GU Parte Seconda n.8 del 19-1-2023)

 
Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del  Gaggiolo  e
opere connesse (autostrada  Pedemontana  Lombarda)  -  Proroga  della
      dichiarazione di pubblica utilita' - CUP F11B06000270007 
 

  L'amministratore  delegato  di  Concessioni  Autostradali  Lombarde
S.p.A. 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327,  recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative   e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica  utilita',  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  «Codice  dei
contratti pubblici» e visti in particolare: 
  1. l'art.  200,  comma  3,  che  prevede  che,  in  sede  di  prima
individuazione delle infrastrutture e degli  insediamenti  prioritari
per lo sviluppo del paese, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti effettua una ricognizione  di  tutti  gli  interventi  gia'
compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque
denominati, vigenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  medesimo
decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone
l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale
di pianificazione (DPP) di cui al  decreto  legislativo  29  dicembre
2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti; 
  2. l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione  del
primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in  materia
di infrastrutture e  trasporti  gli  strumenti  di  pianificazione  e
programmazione e i piani, comunque denominati, gia' approvati secondo
le procedure vigenti alla data di  entrata  in  vigore  dello  stesso
decreto legislativo o in  relazione  ai  quali  sussiste  un  impegno
assunto con i competenti organi dell'Unione europea; 
  3. l'art.  214,  comma  11,  che  prevede  che  in  sede  di  prima
applicazione restano comunque  validi  gli  atti  e  i  provvedimenti
adottati e sono  fatti  salvi  gli  effetti  prodotti  e  i  rapporti
giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto  legislativo  n.
163 del 2006; 
  4. l'art. 216, commi  1,  1-bis  e  27,  che,  fatto  salvo  quanto
previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016,  stabiliscono
rispettivamente che: 
  4.1. lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali
i bandi o gli avvisi con cui si indice la  procedura  di  scelta  del
contraente siano  pubblicati  successivamente  alla  data  della  sua
entrata in vigore; 
  4.2.  per  gli  interventi   ricompresi   tra   le   infrastrutture
strategiche  gia'  inseriti   negli   strumenti   di   programmazione
approvati, e per i quali  la  procedura  di  valutazione  di  impatto
ambientale sia gia' stata avviata alla data di entrata in vigore  del
suddetto decreto legislativo,  i  relativi  progetti  sono  approvati
secondo la disciplina previgente; 
  4.3. le procedure per la  valutazione  d'impatto  ambientale  delle
grandi opere, avviate alla data di entrata  in  vigore  del  suddetto
decreto legislativo  n.  50  del  2016  secondo  la  disciplina  gia'
prevista dagli articoli 182,  183,  184  e  185  di  cui  al  decreto
legislativo n. 163  del  2006,  sono  concluse  in  conformita'  alle
disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca  del
predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per
le varianti; 
  Visto il decreto legislativo 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge  11  settembre  2020,  n.  120,  il  quale
all'art. 42, comma 3, dispone che "le proroghe della dichiarazione di
pubblica utilita' e del vincolo preordinato all'esproprio in scadenza
su progetti gia' approvati  dal  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione  economica  (CIPE)  in  base  al  previgente   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono approvate  direttamente  dal
soggetto aggiudicatore.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti entro il 31 dicembre di ciascun anno rende una  informativa
al CIPE in merito alle proroghe disposte nel  corso  dell'anno  e  ai
termini in scadenza nell'anno successivo"; 
  Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle  sopracitate
disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma
11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
risulta ammissibile e ad essa sono applicabili  le  disposizioni  del
previgente decreto legislativo n. 163 del 2006; 
  Visto il «Nuovo piano generale dei trasporti  e  della  logistica»,
sul quale il CIPE si e' pronunciato con delibera 1° febbraio 2001, n.
1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 2001, e che e' stato
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001; 
  Vista la delibera  21  dicembre  2001,  n.  121,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 51 del  2002,  Supplemento  ordinario,  con  la
quale il CIPE, ai sensi dell'allora vigente legge 21  dicembre  2001,
n.  443,  ha  approvato  il   1°   Programma   delle   infrastrutture
strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito del  «Corridoio
plurimodale   padano»,   nei   sistemi   stradali   e    autostradali
l'infrastruttura         «Asse          stradale          pedemontano
(Piemontese-Lombardo-Veneto)»; 
  Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 2003, con la quale il  CIPE  ha  formulato,  tra
l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attivita' di
supporto che il MIT e' chiamato a svolgere ai  fini  della  vigilanza
sull'esecuzione  degli  interventi  inclusi   nel   Programma   delle
infrastrutture strategiche; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo
sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) e  che  abroga
la decisione n. 661/2010/UE e visto il regolamento (UE) n.  1316/2013
del Parlamento europeo e del  Consiglio  dell'11  dicembre  2013  che
istituisce il meccanismo per collegare l'Europa  e  che  modifica  il
regolamento (UE) n. 913/2010 e  che  abroga  i  regolamenti  (CE)  n.
680/2007 e n. 67/2010; 
  Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 3 del 2015, supplemento ordinario, con la quale il  CIPE
ha espresso parere  sull'XI  allegato  infrastrutture  alla  nota  di
aggiornamento del Documento di economia e finanza  -  DEF  2013,  che
riporta, nella tabella «0»  -  avanzamento  Programma  infrastrutture
strategiche  -  nell'ambito  del   «Corridoio   plurimodale   padano»
l'infrastruttura «Asse pedemontano Piemonte-Lombardia, articolato  in
nove interventi tra i quali figura l'intervento «Pedemontana lombarda
Dalmine -  Como  -  Varese  e  Valico  del  Gaggiolo  e  opere  varie
connesse»; 
  Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto -
CUP e, in particolare: 
  1. la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 87 del 2003, e la  relativa  errata  corrige  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del  2003,  nonche'  la  delibera  29
settembre 2004, n. 24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del
2004, con le quali il CIPE ha definito il sistema per  l'attribuzione
del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato  su  tutti  i
documenti  amministrativi  e  contabili,  cartacei  ed   informatici,
relativi  a  progetti  di  investimento  pubblico,  e   deve   essere
utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi  informativi,  comunque
interessati ai suddetti progetti; 
  2.  la  legge  16  gennaio  2003,  n.  3,   recante   «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» come modificata
dal  decreto-legge  16  luglio   2020,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11  settembre  2020,  n.  120,  la  quale,
all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico  deve
essere dotato di un CUP e,  in  particolare,  prevede,  tra  l'altro,
l'istituto della nullita'  degli  «atti  amministrativi  adottati  da
parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che  dispongono  il  finanziamento
pubblico o  autorizzano  l'esecuzione  di  progetti  di  investimento
pubblico» in assenza  dei  corrispondenti  codici  che  costituiscono
elemento essenziale dell'atto stesso; 
  3.  la  legge  13  agosto  2010,  n.  136,  come   modificata   dal
decreto-legge 12 novembre 2010, n.  187,  convertito  in  legge,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2010, n.
217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in  caso  di
mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento; 
  Considerato che  l'Anas  ha  stipulato,  il  29  maggio  1990,  con
Autostrada  Pedemontana  Lombarda  S.p.a.  la  convenzione   per   la
disciplina  della  concessione  di  costruzione  e   gestione   della
«Pedemontana Lombarda», approvata con decreto emanato  il  31  agosto
1990, n. 1524 dall'allora Ministro dei lavori  pubblici  di  concerto
con il Ministro del bilancio e della programmazione economica,  cosi'
come citato anche dalla delibera n. 108 del 2007; 
  Considerato  che  con  decreto   n.   1667   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, emanato di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze in data 12 febbraio 2008  e  registrato
alla Corte dei conti in data 18 aprile 2008, e'  stata  approvata  la
Convenzione unica tra societa' Concessioni Autostrade Lombarde S.p.a.
(CAL S.p.a.) e societa' Autostrada Pedemontana Lombarda  S.p.a.  (APL
S.p.a.), in cui il costo dell'intervento in esame e' quantificato  in
4.005.968.335 euro al lordo dell'ipotizzato ribasso d'asta del 20 per
cento, cosi' come citato anche dalla delibera n. 97 del 2009; 
  Considerato che in data 24 marzo  2011,  con  decreto  n.  110  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  e'  stato  approvato  l'atto
aggiuntivo n. 1 alla Convenzione unica; 
  Considerato che in data 19 dicembre 2019, con decreto  n.  585  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze,  e'  stato  approvato  l'atto
aggiuntivo n. 2 alla Convenzione unica, registrato  dalla  Corte  dei
Conti in data 20 febbraio 2020; 
  Viste le delibere 29 marzo 2006, n. 75, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 28 agosto 2006, 29 marzo 2006, n. 77, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 23 novembre 2006, 4 ottobre 2007,
n. 108, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  255  del  2  novembre
2007, 6 novembre 2009, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
40 del 18 febbraio 2010 - Supplemento ordinario, 1° agosto  2014,  n.
24, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2015, 19
gennaio 2017, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27
giugno 2017,  17  gennaio  2019,  n.  1,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n.  137  del  13  giugno  2019,  24  luglio  2019,  n.  42,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre  2019,  29
aprile 2021, n. 1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del  25
maggio 2021, con le quali il CIPE ha  assunto  decisioni  o  adottato
provvedimenti    concernenti     il     Collegamento     autostradale
Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse e che qui si
intendono integralmente richiamate; 
  Vista la delibera di CAL S.p.A. del  15  gennaio  2021,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 21 gennaio 2021, con  la  quale  e'
stata disposta la proroga di ulteriori due anni  della  dichiarazione
di    pubblica     utilita'     del     Collegamento     autostradale
Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo e opere connesse; 
  Vista  la  nota   del   12   dicembre   2022,   Protocollo   numero
A1.2022.1002855, con la quale il Presidente della  Regione  Lombardia
ha espresso l'assenso alla proroga della  dichiarazione  di  pubblica
utilita' dell'infrastruttura. 
  Preso atto sotto l'aspetto tecnico-procedurale, che: 
  1. l'opera complessiva comprende un collegamento autostradale della
lunghezza di circa 87 km, articolato  nella  tangenziale  di  Varese,
nella tangenziale di  Como  e  nell'Asse  trasversale  principale  da
Cassano Magnago - interconnessione A8, in Provincia di Varese, sino a
Osio Sotto/Brembate - interconnessione A4, in Provincia  di  Bergamo,
interessando il territorio di 94 comuni, suddivisi nelle Province  di
Varese, Como, Milano, Bergamo e Monza - Brianza,  cosi'  come  citato
anche dalla delibera n. 97 del 2009; 
  2. in particolare, il suddetto collegamento comprende: 
  2.1. un tracciato con caratteristiche autostradali che  collega  le
esistenti  autostrade  A8  Milano-Varese,  A9   Lainate-Como   e   A4
Torino-Milano-Trieste per un totale di circa 67 km, suddiviso nelle 5
tratte funzionali A - B1 - B2 - C - D; 
  2.1.1. tratta A: tra  le  autostrade  A8  (Cassano  Magnago)  e  A9
(Lomazzo); 
  2.1.2. tratta B1: dall'interconnessione con la  A9  (Lomazzo)  alla
s.p. ex s.s. 35 (Lentate sul Seveso); 
  2.1.3. tratta B2: da Lentate  sul  Seveso  a  Cesano  Maderno,  sul
tracciato della s.p. ex s.s. 35 (Milano-Meda); 
  2.1.4.  tratta  C:  dalla  s.p.  ex  s.s.   35   (Cesano   Maderno)
all'interconnessione con la tangenziale est di Milano (Vimercate); 
  2.1.5. Tratta  D:  dalla  tangenziale  est  di  Milano  (Vimercate)
all'autostrada A4 (Osio Sotto); 
  2.2. la tangenziale di Varese, suddivisa in due  lotti  funzionali,
denominati VA1 e VA2, che  si  connettono  alle  due  estremita'  del
tronco gia' esistente della tangenziale di Varese, completando  cosi'
un percorso continuo tra l'Autostrada A8 e il Valico del Gaggiolo, al
confine con la Svizzera; 
  2.3. la tangenziale di Como,  suddivisa  in  due  lotti  funzionali
denominati CO1 e CO2, che collega l'Autostrada A9 appena a sud  della
barriera esistente di Grandate alla s.s. 342 «Briantea»; 
  3. con la delibera n.  75  del  2006,  il  CIPE  ha,  tra  l'altro,
proceduto alla ricognizione delle risorse  rinvenienti  dall'art.  1,
comma 78, della  legge  n.  266  del  2005,  quantificando  l'importo
riservato al «Sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e  di
Varese», in termini di volume di investimento, in 36,912  milioni  di
euro cui corrispondeva un onere annuo massimo  di  3,300  milioni  di
euro per 15 anni; 
  4. con la delibera n. 77 del 2006 il CIPE ha approvato il «progetto
preliminare    aggiornato»     del     «Collegamento     autostradale
Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere  ad  esso  connesse»
condizionando l'approvazione al rispetto delle prescrizioni  proposte
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  individuando  il
limite di spesa di 4.665.504.453,47 euro; 
  5.  con  la  delibera  n.  108  del  2007  il  CIPE   ha   valutato
favorevolmente lo schema di Convenzione unica tra CAL  S.p.a.  e  APL
S.p.a., predisposto ai sensi dell'art. 2, commi 82  e  seguenti,  del
decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262,  convertito  nella  legge  24
novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, convenzione che e'
stata poi  approvata  con  il  citato  decreto  interministeriale  12
febbraio 2008, n. 1667; 
  6. con la delibera n. 97 del 2009, registrata alla Corte dei  Conti
in data 19 gennaio 2010, il CIPE ha approvato, anche  ai  fini  della
dichiarazione di pubblica  utilita',  ai  sensi  e  per  gli  effetti
dell'art. 166 del decreto legislativo n. 163 del  2006,  il  progetto
definitivo      dell'intervento      «Collegamento       autostradale
Dalmine-Como-Varese-Valico  del  Gaggiolo  ed  opere   connesse»,   a
eccezione del 2° lotto della tangenziale di Como e del 2° lotto della
tangenziale di Varese, e con esclusione  della  parte  relativa  allo
svincolo di Saronno Sud/Uboldo, stralciato dal progetto e, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 167, comma 5, del  decreto  legislativo  n.
163 del 2006, il  progetto  definitivo  degli  interventi:  «variante
dell'opera connessa TRVA06», «variante di Lozza del  1°  lotto  della
tangenziale  di  Varese»,  «opera  connessa  TRCO11»,  «tratta  B2  e
relative opere connesse», «opera connessa  TRMI10»,  «opere  connesse
TRMI12 e TRMI14», «variante dell'interconnessione della tratta D  con
l'autostrada A4», «opera connessa TRMI17», per un  costo  complessivo
dell'opera, al netto del costo delle opere integrate a carico di Rete
ferroviaria italiana S.p.a. (RFI), pari a 4.166.464.079 euro; 
  7. con la medesima delibera il CIPE, tra l'altro: 
  7.1. ha preso  atto  che,  conformemente  ai  contenuti  del  piano
economico finanziario 2007, erano  previsti  contributi  pubblici  in
conto  investimenti  per  complessivi   1.244.900.000   euro,   cosi'
ripartiti: 
  7.1.1. 61.560.000 euro a carico della legge 3 agosto 1998, n.  295,
e successive leggi 23 dicembre 1998, n. 448,  23  dicembre  1998,  n.
449, e 23 dicembre 2000, n. 388; 
  7.1.2. 51.640.000 euro a carico della legge 388 del 2000, art. 144,
comma 7, lettera b); 
  7.1.3. 1.131.700.000 euro ai sensi dell'art. 1, comma 78, punto  e)
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 1, comma 979,  della
legge n. 296 del 2006; 
  e ha preso atto che la  restante  quota  di  copertura  rimaneva  a
carico del Concessionario; 
  7.2. ha disposto che la societa'  CAL  S.p.a.  e  la  societa'  APL
S.p.a. provvedessero a stipulare apposito atto aggiuntivo alla citata
Convenzione unica, da approvare nelle forme di rito, per adottare  il
nuovo piano economico finanziario  allegato  al  progetto  definitivo
approvato; 
  8. con la delibera n. 24 del 2014 il CIPE ha: 
  8.1. determinato il contributo pubblico a fondo perduto  necessario
per il riequilibrio del Piano economico finanziario  nell'importo  di
393 milioni di euro; 
  8.2.  determinato,  una  tantum  e  per   l'intera   durata   della
concessione, in 800 milioni di euro in  valore  assoluto  l'ammontare
delle misure agevolative (consistenti per  il  periodo  dal  2016  al
2027, nell'esenzione fiscale ai fini IRES-IRAP per un valore nominale
di circa 376 milioni di euro e per il periodo dal 2019 al 2027, nella
compensazione del debito IVA dovuto ai sensi dell'art. 27 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  633  del  1972   e   seguenti
modificazioni per un valore nominale di circa 424 milioni di euro) da
riconoscere ai sensi dell'art. 18 della legge 12  novembre  2011,  n.
183, a compensazione della quota di contribuzione  pubblica  mancante
come determinata al precedente punto 8.1.; 
  8.3.  formulato  parere  favorevole,  con  prescrizioni,  sull'atto
aggiuntivo n. 2 REV alla Convenzione  unica  tra  CAL  S.p.a.  e  APL
S.p.a.; 
  9. con la delibera n. 42 del 2019, in merito a quanto gia' espresso
dal CIPE stesso con  delibera  n.  24  del  2014,  inerente  all'atto
aggiuntivo n. 2 e al contributo pubblico di  cui  all'art.  18  della
legge n. 183 del 2011, il  CIPE  ha  espresso  parere  favorevole  ai
cambiamenti proposti sul parere espresso con la citata delibera n. 24
del 2014 e pertanto ha: 
  9.1. approvato la traslazione in  avanti  del  cronoprogramma,  con
previsione espressa della sua  decorrenza  dalla  data  di  effettiva
efficacia dell'atto stesso; 
  9.2.   confermato   l'ammontare    massimo    delle    misure    di
defiscalizzazione di cui alla  delibera  CIPE  n.  24  del  2014,  da
riconoscere ai sensi dell'art. 18 della legge n. 183  del  2011,  con
previsione della  loro  effettiva  erogazione  al  verificarsi  delle
condizioni previste per legge,  nonche'  in  funzione  dell'effettiva
entrata in esercizio delle tratte; 
  9.3. approvato i termini previsti dall'art 3.1 dell'atto aggiuntivo
n. 2, relativi al perfezionamento del finanziamento senior 1 e senior
2, con l'eliminazione del periodo «comunque  entro  la  data  del  31
dicembre 2019», termine che si ritiene  implicitamente  superato  dal
prolungamento  dei  tempi  procedurali  e  integralmente   sostituito
dall'ulteriore vincolo temporale previsto nel medesimo  articolo  per
il finanziamento senior 2; 
  9.4. confermato, esprimendo parere favorevole, l'atto aggiuntivo n.
2 gia' sottoscritto da CAL e APL in data 20  dicembre  2018,  con  le
modifiche sopra riportate; 
  10.  in  data  19  dicembre  2019  e'  stato  emesso   il   decreto
interministeriale n. 585 di approvazione dell'atto aggiuntivo  n.  2,
registrato alla Corte dei Conti in data 20 febbraio 2020; 
  11. con la delibera n. 1 del  2021,  il  CIPE  ha  espresso  parere
favorevole sulla  proroga  dei  termini  previsti  dall'articolo  3.1
dell'atto aggiuntivo n. 2, esprimendo, tra l'altro, parere favorevole
in ordine alla proroga fino al 31 agosto 2021 dei  termini  dell'art.
3.1 dell'Atto aggiuntivo n. 2; 
  12. con la delibera n. 1 del 2017 il CIPE, ai sensi dell'art.  166,
comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, ha disposto  la
proroga di due anni del termine previsto per l'adozione  dei  decreti
di  esproprio  di  cui  alla  dichiarazione  di   pubblica   utilita'
dell'intervento «Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico
del Gaggiolo ed opere connesse» apposta con delibera n. 97 del 2009; 
  13. con la delibera n. 1 del 2019 il CIPE, ai sensi dell'art.  166,
comma 4-bis, del decreto legislativo n. 163  del  2006,  ha  disposto
l'ulteriore proroga di due anni del termine previsto  per  l'adozione
dei decreti di  esproprio  di  cui  alla  dichiarazione  di  pubblica
utilita'       dell'intervento       «Collegamento       autostradale
Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere  connesse»,  apposta
con delibera n. 97 del 2009 e gia' prorogata con delibera  n.  1  del
2017; 
  14. con le delibere n. 1 del 2017 e  n.  1  del  2019  il  CIPE  ha
disposto che qualunque eventuale  onere  aggiuntivo  derivante  dalla
proroga di cui al  punto  precedente  fosse  imputato  a  carico  del
Concessionario; 
  15. con comunicazione  del  5  gennaio  2021,  il  Ministero  delle
Infrastrutture e Trasporti, ai sensi e per gli effetti del  combinato
disposto dell'art. 214, co. 11, e 216, co. 1, 1-bis e 27, del D. Lgs.
50/2016,  dell'art.  42,  co.  3,  del  Decreto-Legge   n.   76/2020,
convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020,  ha  comunicato
che "le proroghe della  dichiarazione  di  pubblica  utilita'  e  del
vincolo  preordinato  all'esproprio  in  scadenza  su  progetti  gia'
approvati  da  Comitato  interministeriale  per   la   programmazione
economica (CIPE) in base al previgente decreto legislativo 12  aprile
2006 n. 163, sono approvate direttamente dal soggetto  aggiudicatore.
Il Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  trasporti  entro  il  31
dicembre di ciascun anno rende una informativa al CIPE in merito alle
proroghe disposte nel  corso  dell'anno  e  ai  termini  in  scadenza
nell'anno successivo."; 
  16. con successiva Delibera del CdA del 15 gennaio 2021, pubblicata
in Gazzetta Ufficiale n. 9, del  21  gennaio  2021,  CAL  S.p.A.,  in
qualita'  di  soggetto  aggiudicatore,  ha  disposto  la  proroga  di
ulteriori due anni della pubblica utilita' dell'Opera,  con  scadenza
al 19 gennaio 2023; 
  17.  con  la  disposizione  di  proroga  della  pubblica   utilita'
pubblicata in GU in data 21 gennaio 2021, CAL disposto che  qualunque
eventuale onere aggiuntivo derivante da detta proroga fosse  imputato
a carico del Concessionario 
  18. in data 21 settembre 2022, con note n. 6465/22, e  n.  6466/22,
il Concessionario ha trasmesso a CAL S.p.a. la richiesta di avvio del
procedimento di proroga della Dichiarazione di Pubblica Utilita'  per
le tratte B2, C, D e relative Opere Connesse,  la  Greenway,  l'opera
connessa TRVA 13-14, i Progetti Locali del secondo lotto dell'opera e
il progetto locale n.  12  del  primo  lotto  dell'opera,  allegando,
altresi',  una  dettagliata  relazione  istruttoria  nella  quale  ha
esposto e giustificato dettagliatamente le ragioni poste a fondamento
della sua istanza, conseguenti ad eventi terzi non  riconducibili  al
Concessionario stesso; 
  19. CAL S.p.a., con apposita istruttoria a firma  del  Responsabile
unico del procedimento (RUP) del 2 dicembre  2022,  ha  verificato  e
accertato che sussistono le condizioni di cui  all'art.166,  comma  4
bis, del D.Lgs. n.163/2006, cioe' le «cause di forza maggiore»  e  le
«giustificate ragioni», non imputabili  al  Concessionario,  al  fine
della propria successiva disposizione di proroga della  dichiarazione
di pubblica utilita'; 
  20. le relazioni di APL  S.p.a.  e  di  CAL  S.p.a.  illustrano  le
motivazioni che hanno determinato  la  necessita'  di  procedere  con
un'ulteriore proroga del termine fissato per l'emissione dei  decreti
di esproprio, motivazioni di seguito sintetizzate: 
  20.1.  solo  a  seguito  della  intervenuta   efficacia   dell'Atto
Aggiuntivo n.2, in data 20 febbraio 2020, il Concessionario ha potuto
procedere con gli adempimenti di propria competenza, necessari per la
realizzazione delle tratte  autostradali  ancora  mancanti,  tra  cui
l'indizione, rispettivamente in data 28 febbraio 2020 e 4 marzo 2020,
delle  due  procedure  aperte  mirate  (i)  alla  individuazione  del
soggetto finanziatore delle tratte B2 e C e (ii) alla  individuazione
del  Contraente  Generale  per  la  progettazione  esecutiva   e   la
realizzazione delle medesime tratte. 
  Medio tempore, a causa del diffondersi della pandemia da  COVID-19,
le tempistiche connesse ad entrambe le procedure sopra citate si sono
notevolmente dilatate, il che ha indotto il CIPESS a  concedere,  con
propria Delibera n.1/2021, del 29 aprile 2021, la proroga di sei mesi
del termine per il closing finanziario relativo alle tratte B2 e C. 
  In  conseguenza  della  proroga  temporale  sopra  detta  si   sono
conseguentemente dilatate le tempistiche  di  attuazione  dell'intero
intervento di realizzazione delle tratte B2 e C; 
  20.2. in data 31 agosto 2021, all'esito della  procedura  di  Gara,
APL S.p.A. ha aggiudicato  al  RTI  Webuild  Italia  S.p.A.,  Astaldi
S.p.A. e Pizzarotti S.p.A., l'affidamento a Contraente  Generale  per
la progettazione esecutiva e  realizzazione  delle  Tratte  B2,  C  e
relative opere connesse. 
  A seguito dell'aggiudicazione, il secondo  classificato,  Consorzio
SIS, ha proposto ricorso dinanzi al TAR  Milano,  per  l'impugnazione
del provvedimento di aggiudicazione, cui hanno fatto seguito altri  6
ricorsi per motivi aggiunti. Unitamente ai ricorsi il  Consorzio  SIS
ha notificato anche le istanze cautelari di  sospensione  degli  atti
impugnati che ha comportato la celebrazione  di  numerose  udienze  e
camere di consiglio dinnanzi al Tar Milano, le cui relative ordinanze
e sentenze sono poi state pure impugnate dal Consorzio  SIS  dinnanzi
al Consiglio di Stato. 
  In conseguenza di tali ricorsi (e delle connesse istanze  cautelari
e  degli  appelli  cautelari  avverso  le  ordinanze  del  Tar),   il
Concessionario APL ha ritenuto opportuno  di  non  procedere  con  la
sottoscrizione del contratto di affidamento a Contraente Generale, in
attesa della definizione del contenzioso in atto. 
  Solo in data 24  ottobre  2022,  il  TAR  Lombardia,  con  sentenza
n.2326, ha rigettato il ricorso, nonche' i successivi sei ricorsi per
motivi aggiunti; 
  20.3. in merito alla progettazione e realizzazione della tratta  D,
della Greenway, della TRVA13-14 e dei relativi  progetti  locali,  in
conseguenza  della   protrazione   temporale   relativa   alla   fase
realizzativa delle tratte B2 e C, anche la realizzazione delle tratte
D, Greenway e della  Varesina,  prevista  secondo  il  cronoprogramma
dell'atto aggiuntivo n. 2 approvato dal  CIPESS  in  fase  successiva
all'attivazione delle tratte B2 e C subira' un posticipo; 
  20.4. per quanto riguarda il primo  Lotto  dell'opera,  sono  stati
ultimati e/o sono in corso di realizzazione tutti i Progetti  Locali,
ad eccezione del Progetto Locale n. 12  nel  Comune  di  Lazzate,  in
quanto le attivita' di progettazione  e  realizzazione  del  medesimo
intervento, di esclusiva competenza  e  responsabilita'  del  Comune,
sono state ritardate nel periodo  di  diffusione  della  pandemia  da
COVID-19; 
  21. il Concessionario APL S.p.a. ha provveduto, nelle date del 23 e
24 settembre  2022,  alla  pubblicazione  dell'avviso  di  avvio  del
procedimento, rispettivamente, sui quotidiani «Corriere della  Sera»,
edizione nazionale, «Il Giornale»,  edizione  Lombardia  e  «Corriere
della Sera», edizione regionale; a  seguito  di  detta  pubblicazione
sono pervenute cinque osservazioni da parte dei soggetti interessati,
come  da  nota  del  Concessionario  del  1°  dicembre  2022,   prot.
0008481/22, che tuttavia non comportano criticita' nel merito; 
  22. la societa' CAL S.p.a., in qualita' di soggetto  aggiudicatore,
puo' procedere con  la  disposizione  della  suddetta  proroga  della
pubblica utilita' sulla base di quanto gia' evidenziato al precedente
punto 15); 
  23. la proroga della dichiarazione  di  pubblica  utilita'  risulta
essenziale  anche  al  fine  di  preservare  la  legittimita'   delle
occupazioni attualmente in essere; 
  24. si ritiene altresi' indispensabile  e  urgente  procedere  alla
proroga della dichiarazione di pubblica utilita' delle  aree  oggetto
della richiesta di avvio del procedimento da parte del concessionario
in quanto,  in  assenza,  le  occupazioni  gia'  in  atto,  oltre  ai
segnalati (possibili) effetti in relazione  alla  legittimita'  delle
stesse, pregiudicherebbero la quasi totalita'  degli  accordi  bonari
gia' sottoscritti; 
  25. tutti gli eventuali maggiori  oneri  diretti  e  indiretti  che
dovessero derivare dalla richiesta di proroga della dichiarazione  di
pubblica utilita'  sono  da  considerare  gia'  compresi  nel  Quadro
economico allegato al citato atto aggiuntivo n. 2; 
  Preso atto, sotto l'aspetto attuativo, che: 
  1. il soggetto aggiudicatore e' Concessioni  Autostradali  Lombarde
S.p.a.  (CAL  S.p.a.),  societa'  costituita  tra   ANAS   S.p.a.   e
Infrastrutture lombarde S.p.a. (dal 1°  luglio  2020  incorporata  in
Aria  S.p.A.)  in  attuazione  di  quanto  disposto  dal  comma   979
dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  2. Autostrada  Pedemontana  Lombarda  S.p.a.  (APL  S.p.a.)  e'  la
societa' concessionaria per la progettazione,  la  costruzione  e  la
gestione del Collegamento autostradale secondo la citata  Convenzione
unica del 1° agosto 2007; 
  3.   in   data   3   febbraio   2010,   con   provvedimento   prot.
CAL-030210-00011, CAL S.p.a. ha delegato al Concessionario, ai  sensi
dell'art. 6, comma 8, del decreto Presidente della Repubblica n.  327
del  2001  e  dell'art.  23,  comma  1,  della   Convenzione   unica,
l'esercizio dei poteri espropriativi,  costituendo  lo  stesso  quale
autorita' espropriante; 
  Considerato che  il  cronoprogramma  di  realizzazione  dell'opera,
coordinato con le previsioni contenute  nell'Atto  Aggiuntivo  n.  2,
prevede l'espletamento delle attivita' espropriative oltre  l'attuale
termine della pubblica utilita' dell'opera del 19 gennaio 2023; 
  Sulla base  dell'approvazione  della  proroga  di  due  anni  della
pubblica  utilita'  del  Collegamento  Autostradale,  deliberata  dal
Consiglio di Amministrazione di CAL  nella  seduta  del  14  dicembre
2022,  in  occasione   della   quale   il   medesimo   Consiglio   di
Amministrazione  di  CAL  ha  altresi'  conferito  specifico  mandato
all'Amministratore Delegato di CAL di procedere con  la  disposizione
della proroga stessa; 
  Dispone: 
  Le disposizioni del seguente punto 1 sono adottate ai sensi  e  per
gli effetti del combinato disposto degli articoli 214,  comma  11,  e
216, commi 1, 1-bis e 27, del decreto legislativo  n.  50  del  2016,
dell'articolo 42, comma 3, del decreto-legge del 16 luglio  2020,  n.
76, convertito con modificazioni dalla legge 11  settembre  2020,  n.
120,  e  del  decreto  legislativo  n.  163  del  2006  e  successive
modificazioni, da cui deriva la sostanziale  applicabilita'  di  tale
previgente disciplina a  tutte  le  procedure,  anche  autorizzative,
avviate prima del 19 aprile 2016. 
  1. Ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  166,  comma  4-bis,  del
decreto legislativo n. 163 del 2006, e' disposta la  proroga  di  due
anni del termine previsto per l'adozione dei decreti di esproprio  di
cui alla dichiarazione di pubblica utilita'  delle  aree  interessate
dalla realizzazione delle tratte B2, C, D e relative opere  connesse,
Greenway, Opera connessa TRVA  13-14,  progetti  locali  del  secondo
lotto dell'Opera e progetto locale n. 12 del primo  lotto  dell'Opera
del «Collegamento autostradale tra Dalmine, Como, Varese, Valico  del
Gaggiolo ed opere connesse», apposta con delibera n. 97  del  2009  e
gia' prorogata con le delibere n. 1 del 2017, n. 1 del 2019 del CIPE,
e, da ultimo, con la delibera del 15 gennaio 2021 di CAL S.p.A.. 
  2. Qualunque eventuale onere aggiuntivo derivante dalla proroga  di
cui al punto precedente sara' a carico del Concessionario. 
  3. Ai sensi della  delibera  n.  24  del  2004,  il  CUP  assegnato
all'intervento dovra' essere evidenziato in tutta  la  documentazione
riguardante l'intervento stesso. 
  Milano, 10 gennaio 2023 

                      L'amministratore delegato 
                      dott. Gianantonio Arnoldi 

 
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