Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio
di specialita' medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi
del Regolamento 1234/2008/CE e del Decreto Legislativo 29 dicembre
2007 n. 274 e s.m.i.
Medicinale: ALBATEN
Confezioni e numeri di AIC: 043578018
Codice Pratica: C1A/2022/3779
N° di Procedura Europea: IT/H/0638/001/IA/07
Tipologia variazione: Modifica di Tipo IAIN, categoria A.5.a)
Modifica Apportata: Modifica del nome del sito di produzione da J
Uriach Y Compañia S.A. a Noucor Health, S.A. (Spagna).
In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011, relativa
all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la
modifica richiesta con impatto sul FI, relativamente alle confezioni
sopra elencate, e la responsabilita' si ritiene affidata al titolare
AIC.
A partire dalla data di pubblicazione in GU della variazione, il
Titolare AIC deve apportare la modifica autorizzata al RCP; entro e
non oltre i sei mesi dalla medesima data, le modifiche devono essere
apportate anche al FI.
Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione in GU della
variazione che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di
pubblicazione in GU della variazione, non recanti le modifiche
autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di
scadenza del medicinale indicata in etichetta.
In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24
aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI e le etichette devono essere
redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio
nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
Il Titolare AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di
lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere
a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o
in altra lingua estera.
In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul
foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui
all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Un procuratore
Sante Di Renzo
TX23ADD459