TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione Esecuzioni Immobiliari

(GU Parte Seconda n.14 del 2-2-2023)

 
Notifica per pubblici proclami - R.G. E.  n.  43/2021  -  G.E.  Dott.
                               Atzori 
 

  Nell'interesse di Organa SPV S.r.l., con sede in  Conegliano  (TV),
Via V. Alfieri n. 1, numero di iscrizione al Registro  delle  imprese
di Treviso-Belluno e  codice  fiscale  05277610266,  iscritta  al  n.
35892.9  dell'Elenco  delle  societa'  veicolo  di  cartolarizzazione
istituito presso la Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'articolo  4  del
Provvedimento di Banca d'Italia del 7 giugno 2017,  rappresentata  da
Intrum Italy S.p.A., con sede in Milano, Bastioni di Porta  Nuova  n.
19, capitale sociale euro 600.000,00 i.v., codice fiscale e numero di
iscrizione al registro delle Imprese presso la  Camera  di  Commercio
Metropolitana di  Milano  -  Monza  -  Brianza  -  Lodi  10311000961,
iscritta al R.E.A.  di  Milano  al  n.  2521466,  societa'  esercente
l'attivita' di recupero crediti ai  sensi  dell'art.  115  del  Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza  per  licenza  rilasciata  al
legale rappresentante pro tempore dalla  Questura  di  Milano  il  25
maggio 2019, in forza di mandato  speciale  del  20  aprile  2022,  a
rogito del Notaio Dott. Francesco Simoncini  di  Pordenone  (Rep.  n.
33134; Racc. n. 22224), registrato in Pordenone  in  data  26  aprile
2022 al n. 5704 Serie 1T, in persona del procuratore Avv. Gino  Bacca
in virtu' di procura conferita dall'Amministratore  Delegato  Alberto
Marone con atto del Notaio Dott. Dario  Restuccia  di  Milano  del  8
marzo 2022 (Rep. n. 8.698, Racc. n.  5.041),  registrata  all'Agenzia
delle Entrate di Milano 2 in data 16 marzo 2022 al n. 26279 serie  1T
(All. B), rappresentata e  difesa  dall'  Avv.  Davide  Sarina  (C.F.
SRNDVD79E17F205L) del foro di Milano, dall'Avv. Giulia Galati  (C.F.:
GLTGLI85S49H501J)  in  Roma   e   dall'Avv.   Nikla   Colella   (C.F.
CLLNKL86B63F262B) del  foro  di  Bologna  presso  il  cui  studio  in
Bologna, Via Galliera  n.67,  eleggono  domicilio,  come  da  procura
allegata al presente atto ai sensi dell'art. 83, III comma, c.p.c.  e
art.  10  D.P.R.  123/2001,  che  dichiara  di  voler   ricevere   le
comunicazioni,  gli  avvisi  e  le  notifiche  relativi  al  presente
giudizio   all'indirizzo    di    posta    elettronica    certificata
davide.sarina@milano.pecavvocati.it e nr di fax n. 02 87205255, cosi'
indicati anche ai sensi e per gli  effetti  di  cui  all'art.  2  del
D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, eleggendo domicilio  digitale  presso
il suddetto indirizzo di posta elettronica certificata,  ai  sensi  e
per gli effetti di cui all'art. 16-sexies D.L.  18.10.2012,  n.  179,
introdotto dall'art. 52, co. 1, lettera b), D.L. 24.06.2014, n. 90, 
  - Creditore procedente - 
  CONTRO 
  Brunetti Maurizio  (C.F.  BRNMRZ55B15C296P),  in  proprio,  nato  a
Castiglione dei Pepoli (BO) il 15.2.1955 e residente  in  Prato,  Via
Firenze n. 38 
  -Debitore esecutato- 
  PREMESSO CHE 
  1.  che  all'udienza  del  22.09.2021  il  Giud.  Dott.ssa  Gardini
predisponeva la sospensione della procedura  esecutiva  e  l'apertura
del giudizio divisionale, fissando la  prima  udienza  nel  giorno  2
febbraio 2023 ore 9.30, innanzi al dr. Maurizio Atzori, quale giudice
del processo divisionale; 
  2.  i  beni  oggetto  dell'esecuzione  sono  gravati   da   ipoteca
giudiziale iscritta in data 02.02.2017 presso l'Agenzia  Territoriale
di Bologna reg. gen. 4874 reg. part. 775 per un  importo  complessivo
di euro 1.700.000,00 e sono come di seguito indicati ai  Catasti  dei
rispettivi comuni: 
  • Unita' negoziale n. 1 immobili siti in Camugnano: 
  - Catasto Terreni, Foglio 32 Part 51 Sub / 
  - Catasto Terreni, Foglio 32 Part 71 Sub / 
  • Unita' negoziale n. 2 immobili siti in Castiglione dei Pepoli: 
  - Catasto Terreni, Foglio 18 Part 62 Sub / 
  - Catasto Terreni, Foglio 18 Part 66 Sub / 
  - Catasto Terreni, Foglio 18 Part 71 Sub / 
  - Catasto Fabbricati, Foglio 18 Part 70 Sub / 
  6. che sui beni immobili di cui all'unita'  negoziale  1  risultano
tuttavia i seguenti diritti reali: 
  - Antonelli Maria Marfisa (NTNNMR33R53C296M): proprieta' per ½ 
  - Brunetti Maurizio (BRNMRZ55B15C296P): proprieta' per ½ 
  - Stefanini Giuseppina: usufrutto per 1/3 
  7. che sui beni immobili di cui all'unita'  negoziale  2  risultano
tuttavia i seguenti diritti reali: 
  - Antonelli Maria Marfisa (NTNNMR33R53C296M): proprieta' per 1/6 
  - Brunetti Maurizio (BRNMRZ55B15C296P): proprieta' per 1/6 
  - Brunetti Renato (BRNRNT26C12C296Q): proprieta' per 2/6 
  - Brunetti Rosanna (BRNRNN35B47C296V): proprieta' per 2/5 
  - Stefanini Giuseppina (STFGPP00L67G566G): usufrutto per 2/3 
  4. che gli eredi degli non  risultano  individuabili,  pertanto  si
riporta di  seguito  l'ordinanza  del  22.09.2022  del  Tribunale  di
Bologna: 
  TRIBUNALE DI BOLOGNA - ESECUZIONI IMMOBILIARI 
  Il giorno 22/09/2022 avanti al giudice delle esecuzione  sostituito
dalla dott.ssa Natascia Gardini chiamata la procedura RGE n. 43/2021 
  IL GIUDICE 
  ritenuta la necessita'  di  liquidare  il  C.T.U.  estimatore,  per
l'opera svolta liquida il C.T.U.  nella  misura  di  Euro  426,29_per
acconto per onorari, oltre Euro  320,00  per  verifiche  tecniche,  €
423,41 per spese Iva, € 147,00 per spese esenti  ed  oltre  accessori
come per legge, da porsi a carico del procedente, secondo il criterio
generale di anticipazione, invitando sin da ora il C.T.U.  ad  essere
presente alle prossime  'udienze'  della  procedura,  salva  espressa
dispensa. 
  rilevato che oggetto del pignoramento e' la quota di un bene  o  di
un complesso di beni immobili; rilevato che  per  la  identificazione
degli stessi si fa altresi' riferimento alla  relazione  peritale  in
atti, qui richiamata; 
  rilevato che non puo' procedersi  a  separazione  in  natura  della
porzione spettante al debitore esecutato; cio' in  base  alla  natura
del bene; 
  rilevato  che  non   e'   possibile   procedere   alla   cosiddetta
assegnazione  negoziale,  poiche'  non  vi  sono  tutti  i  richiesti
consensi (richieste dei comproprietari; consenso dei creditori); 
  rilevato che non sussistono i requisiti di cui al  primo  comma  di
cui all'articolo 600  c.p.c.;  che,  nella  alternativa,  di  cui  al
secondo comma dell'articolo 600 c.p.c., fra  vendita  della  quota  e
divisione, e' senza dubbio maggiormente conveniente, per ottenere  un
maggior realizzo, procedere a divisione; 
  rilevato  che  non  vi  e'  prova  della  presenza  di  tutti   gli
interessati;  che  il  giudizio  divisionale  non  deve  piu'  essere
esordito  necessariamente  con  citazione,  essendo  sufficiente   la
notifica della presente ordinanza, art 181 disp. att. c.p.c.; 
  DISPONE 
  1. La parte piu' diligente di questo giudizio esecutivo aprira'  il
giudizio   divisionale,   mediante   notificazione    del    presente
provvedimento, che contiene la domanda giudiziale, alle giuste parti;
2. E' fissata prima udienza nel giorno  2  febbraio  2023  ore  9.30;
innanzi  al  dr.  Maurizio  Atzori,  quale   giudice   del   processo
divisionale; 
  3. Sono da considerarsi giuste parti,  quanto  meno  e  salva  ogni
diversa ulteriore valutazione del  difensore  nell'ambito  della  sua
autonomia tecnica: tutti i soggetti di cui all'articolo  1113  codice
civile,  sia  in  relazione  al  debitore,  sia   in   relazione   ai
comproprietari; i comproprietari  ed  i  titolari  di  diritti  reali
minori;  il  creditore  procedente;  i  creditori   intervenuti;   il
debitore; i soggetti di cui all'articolo 498 del codice di  procedura
civile; eventuali prelazionari ex lege;  il  terzo  subacquirente  di
bene ipotecato; 
  4.  La  parte  piu'  diligente  aprira'  il  giudizio  divisionale,
notificando il  presente  provvedimento  a  tutte  le  giuste  parti,
trascrivendo la  domanda  divisionale,  procedendo  ad  iscrizione  a
ruolo; 
  5. La notificazione  dovra'  avvenire,  consentendo  il  termine  a
comparire di legge, in relazione alla udienza di cui al punto 2; 
  6. Avvisa che la mancata notificazione alle giuste parti (intendesi
tutte le giuste parti), ovvero la  mancata  trascrizione,  ovvero  la
mancata iscrizione a  ruolo  potranno  essere  considerate  cause  di
inammissibilita' della domanda, senza che  sia  necessario  ulteriore
avviso  ai  sensi  dell'articolo  102  c.p.c.,  poiche'  la  presente
ordinanza gia' ha valore di avviso in tal senso; 
  7. Dispone che la parte che abbia iniziato il giudizio  divisionale
depositi, fra i suoi atti di parte, quanto meno i seguenti documenti:
A) copia della  relazione  peritale,  redatta  per  questa  procedura
esecutiva; B) copia  della  relazione  notarile,  relativa  a  questo
procedimento esecutivo (ovvero gli altri documenti di cui al  secondo
comma dell'articolo 567 c.p.c., se prodotti in luogo della  relazione
notarile); C) relazione  notarile  relativa  all'intero  bene  ed  ai
comproprietari,  al   fine   di   verificare   la   regolarita'   del
contraddittorio;  D)  originale  della  nota  di  trascrizione  della
domanda divisionale; E) nota, con la quale la  parte  attrice  vorra'
specificare, in via riassuntiva, le quote nelle quali ritenga vi  sia
contitolarita'  sul  bene  dividundo;  se  vi  sia  o   meno   comoda
divisibilita'; quale il prezzo cui  ritiene  opportuna  la  eventuale
base d'asta. Con avviso che la mancata produzione, potra'  comportare
nomina di consulente, per effettuare tali  verifiche  di  regolarita'
del contraddittorio; F) copia del libretto aperto  per  la  procedura
esecutiva, nel quale debbono risultare gia' versati euro 2.000,00. 
  8.  Ordina  al   consulente   tecnico   di   depositare   relazione
integrativa, almeno dieci giorni prima  della  udienza  fissata  come
sopra; tale relazione integrativa potra' limitarsi  a  confermare  la
relazione peritale, ovvero integrera' profili rilevanti,  incluso  il
prezzo; 
  9. Ordina al consulente tecnico di essere presente in udienza. 
  AVVISA 
  Le parti che riceveranno notificazione di questa ordinanza che: 
  I. Sono convenute innanzi al Tribunale di Bologna, nella  sede  del
Tribunale stesso, in Bologna alla via Farini numero 1, per la udienza
indicata sopra; 
  II. Il processo ha ad oggetto divisione di immobile,  in  relazione
all'immobile sommariamente indicato sopra; le parti hanno facolta' di
accedere agli atti della esecuzione forzata, al fine di verificare la
consistenza dell'immobile stesso; la descrizione data dal  perito  e'
da  considerarsi  qui  richiamata  e  parte  integrante   di   questa
ordinanza; 
  III. La mancata contestazione dei valori indicati  dal  consulente,
nonche' della valutazione in punto  a  comoda  divisibilita',  potra'
essere valutata come non contestazione; 
  IV. Hanno facolta' di costituirsi almeno venti giorni prima di tale
udienza; in mancanza, ovvero nel caso  di  costituzione  tardiva,  le
parti incorreranno nelle decadenze di cui agli articoli 38 e 167  del
codice di procedura civile; 
  V. Hanno facolta' di proporre istanza di  assegnazione  dell'intero
bene, al prezzo che il consulente ha indicato come prezzo di mercato. 
  SOSPENDE 
  La procedura esecutiva,  fino  alla  definizione  del  giudizio  di
divisione. 
  Il Giudice dott.ssa Natascia Gardini 
  Su istanza di parte il giudice con nuova ordinanza  del  04.01.2023
concedeva la remissione in termini e la notifica ai sensi del 150 cpc
con rinvio udienza al 25.05.2023 h 10.00 

                         avv. Nikla Colella 

 
TX23ABA1023
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