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Errata corrige
Errata corrige
Decreto di imposizione di servitu' coattiva ed occupazione temporanea
a favore della Societa' Snam Rete Gas S.p.A., con sede in San Donato
Milanese (MI), con determinazione urgente delle indennita', ai sensi
degli artt. 22, 52-sexies e 52-octies del D.P.R. 327/2001, di aree
interessate dalla realizzazione del metanodotto "Rifacimento
allacciamento Comune di Coriano 2° Presa" DN 100 (4), pressione di
progetto 75 BAR. tratto in Comune di Rimini (RN)
Il responsabile
VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede
che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge,
e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante
l'"Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della
legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita'" e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile
2008 recante la "Regola tecnica per la progettazione, costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di
trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8";
VISTA la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-425 del
31/01/2022 emessa da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di
Rimini, di approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di
pubblica utilita', accertamento della conformita' urbanistica ed
apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree
interessate dalla realizzazione delle "Opere connesse al rifacimento
del metanodotto Ravenna-Chieti, tratto Ravenna-Jesi, nei Comuni di
Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Morciano
di Romagna, Riccione, Rimini, San Giovanni in Marignano e
Santarcangelo di Romagna" tra cui il "Rifacimento Allacciamento
Comune di Coriano 2° presa" DN 100 (4"), pressione di progetto 75
bar. Tratto in Comune di Rimini (RN);
VISTA l'istanza assunta al protocollo provinciale n. 2355 del
31/01/2023, con la quale la societa' Snam Rete Gas S.p.A., con sede
legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7 ed
Uffici in Piacenza - "Progetti Infrastrutture Centro Nord" - Strada
ai Dossi di Le Mose, 20 - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008,
ha chiesto alla Provincia di Rimini, ai sensi degli artt. 22,
52-sexies e 52-octies, del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive
modifiche ed integrazioni, per aree di terreni ubicati nel Comune di
Rimini indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza:
1. ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'imposizione di
una servitu' di metanodotto sui terreni di cui all'allegato elenco,
identificati in colore rosso nel piano particellare in scala 1: 2.000
allegato;
2. ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.,
l'occupazione temporanea, per un periodo di anni due a decorrere
dalla data di immissione in possesso, delle aree necessarie per la
corretta esecuzione dei lavori previsti e meglio identificate in
colore verde nel piano particellare in scala 1: 2.000 allegato;
VISTO l'art. 18 della legge n. 108 del 29.07.2021 che ha introdotto
l'art 2 bis al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 il quale ha
statuito che "costituiscono interventi di pubblica utilita',
indifferibili ed urgenti" le opere, gli impianti e le infrastrutture
individuate nell'allegato 1 bis del sopra citato art 2 bis del D.lgs.
108/2021;
CONSIDERATO che il metanodotto "Rifacimento Allacciamento Comune di
Coriano 2° presa" DN 100 (4"), pressione di progetto 75 bar. Tratto
in Comune di Rimini (RN) costituisce opera di miglioramento della
flessibilita' della rete regionale di trasporto e ammodernamento
della stessa finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e
controllo;
VISTO l'art. 22 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche
ed integrazioni che stabilisce che:
"1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale
da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20,
il decreto di esproprio puo' essere emanato ed eseguito in base alla
determinazione urgente della indennita' di espropriazione, senza
particolari indagini o formalita'. Nel decreto si da' atto della
determinazione urgente dell'indennita' e si invita il proprietario,
nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a
comunicare se la condivide.
2. Il decreto di esproprio puo' altresi' essere emanato ed eseguito
in base alla determinazione urgente della indennita' di
espropriazione senza particolari indagini o formalita', nei seguenti
casi:
a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
b) allorche' il numero dei destinatari della procedura
espropriativa sia superiore a 50.
3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e
la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del
bene, l'autorita' espropriante dispone il pagamento dell'indennita'
di espropriazione nel termine di sessanta giorni. Decorso tale
termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del
tasso legale.
4. Se non condivide la determinazione della misura della indennita'
di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1
l'espropriato puo' chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi
dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, puo'
proporre l'opposizione alla stima.
5. In assenza della istanza dei proprietari, l'autorita'
espropriante chiede la determinazione dell'indennita' alla
commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro
il termine di trenta giorni, e da' comunicazione della medesima
determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme
degli atti processuali civili.";
VISTO l'art. 52-sexies del predetto D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e
successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che:
"1.Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, il
provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a infrastrutture
lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche
nazionali e' adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa
delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.
2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di
infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per
estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono
esercitate dal comune.
3. Nel caso di inerzia del comune o del soggetto procedente
delegato dalla Regione, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla
richiesta di avvio del procedimento, la Regione puo' esercitare nelle
forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi
di sussidiarieta' e leale collaborazione, il potere sostitutivo.";
VISTO l'art. 52-octies del D.P.R. n. 327/2001 e successive
modifiche ed integrazioni che stabilisce che:
"1. Il decreto di imposizione di servitu' relativo alle
infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti
dall'articolo 23, dispone l'occupazione temporanea delle aree
necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del
diritto di servitu', indica l'ammontare delle relative indennita', e
ha esecuzione secondo le disposizioni dell'articolo 24.";
VISTO il Piano Particellare trasmesso dalla societa' Snam Rete Gas
S.p.A., con la sopracitata istanza, ove sono evidenziate con il
colore rosso e con il colore verde, rispettivamente le aree
interessate da servitu' di metanodotto e l'occupazione temporanea,
con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio
quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R.
327/2001 e successive modificazioni;
VISTO che, come riportato nell'istanza predetta della societa' Snam
Rete Gas S.p.A., non e' stata possibile un'intesa bonaria per
l'interessamento dei fondi in Comune di Rimini, appartenenti alle
Ditte indicate nell'Elenco annesso al Piano Particellare, che forma
parte integrante del presente provvedimento;
Tutto quanto sopra premesso,
DECRETA
1. A FAVORE DELLA SOCIETA' SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in
San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008,
E' DISPOSTA LA SERVITU' DI METANODOTTO di aree in Comune di Rimini,
interessate dalla realizzazione del metanodotto "Rifacimento
Allacciamento Comune di Coriano 2° presa" DN 100 (4"), pressione di
progetto 75 bar. Tratto in Comune di Rimini (RN), meglio individuate
con il colore rosso nell'Allegato Piano Particellare in scala 1:2000
che forma parte integrante del presente provvedimento. L'asservimento
e' sottoposto alla condizione sospensiva prevista dall'art. 23, comma
1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e successive
modificazioni, e cioe' che il presente provvedimento, a cura della
societa' Snam Rete Gas S.p.A., venga:
- notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali
civili;
- eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di
immissione in possesso degli immobili interessati;
2. L'IMPOSIZIONE DELLA SERVITU' A CARICO DEI FONDI INTERESSATI
prevede quanto segue:
- posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata
alla profondita' maggiore di un metro misurata dalla generatrice
superiore della condotta, nonche' di cavi accessori per reti
tecnologiche;
- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori,
nonche' eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della
sicurezza;
- e' prevista, la costruzione di manufatto accessorio fuori terra
con il relativo accesso costituito da strada di collegamento alla
viabilita' esistente da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete
Gas;
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure
fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 13,50
(tredici, cinquanta) dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere
la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilita' di
eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della
profondita' di posa della tubazione;
- l'inamovibilita' delle tubazioni, dei manufatti, delle
apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui
in premessa, di proprieta' di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto
avra' anche la facolta' di rimuoverle;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che
costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa
costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio,
diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu';
- che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti
pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati
nell'indennita' di occupazione temporanea determinata con il presente
decreto d'imposizione di servitu', mentre in occasione di eventuali
riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione,
esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a
lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione;
- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri
oneri gravanti sui fondi;
3. A FAVORE DELLA SOCIETA' SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in
San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008,
E' ALTRESI' DISPOSTA L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALL'OCCUPAZIONE
TEMPORANEA, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di
immissione in possesso, delle aree site in Comune di Rimini,
interessate dalla realizzazione del metanodotto "Rifacimento
Allacciamento Comune di Coriano 2° presa" DN 100 (4"), pressione di
progetto 75 bar. Tratto in Comune di Rimini (RN), meglio individuate
con il colore verde nell'Allegato Piano Particellare in scala 1:2000
che forma parte integrante del presente provvedimento. E' facolta'
della Societa' Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo
delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente,
l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonche' accedere
liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti
con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la
manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti,
riparazioni, sostituzioni e recuperi;
4. LE INDENNITA' PROVVISORIE DA corrispondere agli aventi diritto
per la servitu' di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni
di cui trattasi, indicate nell'Allegato Piano Particellare che forma
parte integrante del presente provvedimento, sono state determinate
in modo urgente, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 del D.P.R.
327/2001 e successive modificazioni, e conformemente all'articolo 44
del medesimo D.P.R. 327/2001;
5. IL PRESENTE DECRETO e' trascritto senza indugio, ai sensi
dell'art. 23, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni,
presso i competenti Uffici a cura e spese della Societa' SNAM RETE
GAS S.p.A., nonche' pubblicato per estratto, a cura della stessa
Societa', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino
Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene.
L'opposizione di terzi interessati e' proponibile entro trenta giorni
successivi alla pubblicazione dell'estratto;
6. LA SOCIETA' SNAM RETE GAS S.P.A. provvede alla notifica del
presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano
particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla
redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni,
specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalita' ed
i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici
da essa incaricati;
7. I TECNICI INCARICATI DALLA SOCIETA' SNAM RETE GAS S.P.A.,
provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei
terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo
rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni
sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei
proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e
il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due
testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma
3, del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni. Copie degli atti
inerenti la notifica di cui all'articolo 6, compresa la relativa
relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono
trasmessi senza indugio dalla Societa' SNAM RETE GAS S.P.A. a questa
Provincia alla casella di posta elettronica certificata
(pec@pec.provincia.rimini.it);
8. LE DITTE PROPRIETARIE DEI TERRENI, oggetto del presente decreto,
nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, sono
invitati a comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa
Provincia (via Dario Campana n. 64, 47922 Rimini -
pec@pec.provincia.rimini.it) e per conoscenza alla Societa' SNAM RETE
GAS S.P.A., l'eventuale condivisione delle indennita' provvisorie di
servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea. Questa Provincia,
ricevuta dalle Ditte proprietarie delle aree la comunicazione di
condivisione delle indennita' predette, la dichiarazione di assenza
di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena
e libera disponibilita' del terreno, con successivo provvedimento
dispone il pagamento delle indennita' accettate dagli aventi diritto,
che sara' effettuato a cura della Societa' SNAM RETE GAS S.P.A nel
termine di sessanta giorni. Decorso tale termine, alle Ditte
proprietarie sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale;
9. NEL CASO IN CUI VI SIA IL RIFIUTO O IL SILENZIO DA PARTE DELLE
DITTE PROPRIETARIE sulle indennita' provvisorie di servitu' di
metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto,
decorsi trenta giorni dalla data di immissione in possesso, gli
importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale dello
Stato competente a seguito di apposito provvedimento di questa
Provincia. Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie dei terreni
che non condividono le indennita' provvisorie proposte con il
presente decreto possono:
- Ai sensi dell'art. 21, commi 3 e seguenti del D.P.R. 327/2001 e
successive modificazioni, produrre a questa Provincia, la richiesta
per la nomina dei tecnici, designandone uno di propria fiducia,
affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Provincia e ad un
terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale
Civile, su istanza di chi vi abbia interesse, determinino le
indennita' definitive;
- Non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennita'
definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale
competente prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001;
10. DI DARE ATTO che con la Determinazione dirigenziale n.
DET-AMB-2022-425 del 31/01/2022 emessa da ARPAE Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, richiamata in premessa, e'
stata dichiarata la pubblica utilita' dell'opera anche al fine
dell'apposizione del vincolo espropriativo;
11. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento espropriativo
e' l'Ing. Fausto Sanguanini, dirigente del Area delle Politiche del
Territorio della Provincia di Rimini;
12. AVVERSO IL PRESENTE DECRETO e' ammesso ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, entro il termine di
trenta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso.
In alternativa al ricorso giurisdizionale, e' possibile presentare
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine
di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione del
decreto.
Foglio 165 Mappale 135, 2561 (ex22), 2441, 12, 11, 156
Il responsabile
Sanguanini Fausto
TX23ADC1167