Avviso di rettifica
Errata corrige
Errata corrige
Decreto di imposizione di servitu' coattiva ed occupazione temporanea a favore della Societa' Snam Rete Gas S.p.A., con sede in San Donato Milanese (MI), con determinazione urgente delle indennita', ai sensi degli artt. 22, 52-sexies e 52-octies del D.P.R. 327/2001, di aree interessate dalla realizzazione del metanodotto "Rifacimento allacciamento Comune di Coriano 2° Presa" DN 100 (4), pressione di progetto 75 BAR. tratto in Comune di Rimini (RN) Il responsabile VISTO l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprieta' privata puo' essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale; VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante l'"Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilita'" e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico 17 aprile 2008 recante la "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densita' non superiore a 0,8"; VISTA la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-425 del 31/01/2022 emessa da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, di approvazione del progetto definitivo, dichiarazione di pubblica utilita', accertamento della conformita' urbanistica ed apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione delle "Opere connesse al rifacimento del metanodotto Ravenna-Chieti, tratto Ravenna-Jesi, nei Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Morciano di Romagna, Riccione, Rimini, San Giovanni in Marignano e Santarcangelo di Romagna" tra cui il "Rifacimento Allacciamento Comune di Coriano 2° presa" DN 100 (4"), pressione di progetto 75 bar. Tratto in Comune di Rimini (RN); VISTA l'istanza assunta al protocollo provinciale n. 2355 del 31/01/2023, con la quale la societa' Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7 ed Uffici in Piacenza - "Progetti Infrastrutture Centro Nord" - Strada ai Dossi di Le Mose, 20 - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, ha chiesto alla Provincia di Rimini, ai sensi degli artt. 22, 52-sexies e 52-octies, del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni, per aree di terreni ubicati nel Comune di Rimini indicate nel piano particellare allegato alla citata istanza: 1. ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'imposizione di una servitu' di metanodotto sui terreni di cui all'allegato elenco, identificati in colore rosso nel piano particellare in scala 1: 2.000 allegato; 2. ai sensi dell'art. 52 octies del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., l'occupazione temporanea, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori previsti e meglio identificate in colore verde nel piano particellare in scala 1: 2.000 allegato; VISTO l'art. 18 della legge n. 108 del 29.07.2021 che ha introdotto l'art 2 bis al decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 il quale ha statuito che "costituiscono interventi di pubblica utilita', indifferibili ed urgenti" le opere, gli impianti e le infrastrutture individuate nell'allegato 1 bis del sopra citato art 2 bis del D.lgs. 108/2021; CONSIDERATO che il metanodotto "Rifacimento Allacciamento Comune di Coriano 2° presa" DN 100 (4"), pressione di progetto 75 bar. Tratto in Comune di Rimini (RN) costituisce opera di miglioramento della flessibilita' della rete regionale di trasporto e ammodernamento della stessa finalizzato all'aumento degli standard di sicurezza e controllo; VISTO l'art. 22 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che: "1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20, il decreto di esproprio puo' essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennita' di espropriazione, senza particolari indagini o formalita'. Nel decreto si da' atto della determinazione urgente dell'indennita' e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide. 2. Il decreto di esproprio puo' altresi' essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennita' di espropriazione senza particolari indagini o formalita', nei seguenti casi: a) per gli interventi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443; b) allorche' il numero dei destinatari della procedura espropriativa sia superiore a 50. 3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del bene, l'autorita' espropriante dispone il pagamento dell'indennita' di espropriazione nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale. 4. Se non condivide la determinazione della misura della indennita' di espropriazione, entro il termine previsto dal comma 1 l'espropriato puo' chiedere la nomina dei tecnici, ai sensi dell'articolo 21 e, se non condivide la relazione finale, puo' proporre l'opposizione alla stima. 5. In assenza della istanza dei proprietari, l'autorita' espropriante chiede la determinazione dell'indennita' alla commissione provinciale prevista dall'articolo 41, che provvede entro il termine di trenta giorni, e da' comunicazione della medesima determinazione al proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti processuali civili."; VISTO l'art. 52-sexies del predetto D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che: "1.Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, il provvedimento di cui all'articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali e' adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali. 2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal comune. 3. Nel caso di inerzia del comune o del soggetto procedente delegato dalla Regione, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione puo' esercitare nelle forme previste dall'ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarieta' e leale collaborazione, il potere sostitutivo."; VISTO l'art. 52-octies del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni che stabilisce che: "1. Il decreto di imposizione di servitu' relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall'articolo 23, dispone l'occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitu', indica l'ammontare delle relative indennita', e ha esecuzione secondo le disposizioni dell'articolo 24."; VISTO il Piano Particellare trasmesso dalla societa' Snam Rete Gas S.p.A., con la sopracitata istanza, ove sono evidenziate con il colore rosso e con il colore verde, rispettivamente le aree interessate da servitu' di metanodotto e l'occupazione temporanea, con annessa indicazione degli indennizzi offerti a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni; VISTO che, come riportato nell'istanza predetta della societa' Snam Rete Gas S.p.A., non e' stata possibile un'intesa bonaria per l'interessamento dei fondi in Comune di Rimini, appartenenti alle Ditte indicate nell'Elenco annesso al Piano Particellare, che forma parte integrante del presente provvedimento; Tutto quanto sopra premesso, DECRETA 1. A FAVORE DELLA SOCIETA' SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, E' DISPOSTA LA SERVITU' DI METANODOTTO di aree in Comune di Rimini, interessate dalla realizzazione del metanodotto "Rifacimento Allacciamento Comune di Coriano 2° presa" DN 100 (4"), pressione di progetto 75 bar. Tratto in Comune di Rimini (RN), meglio individuate con il colore rosso nell'Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento. L'asservimento e' sottoposto alla condizione sospensiva prevista dall'art. 23, comma 1, lettera f) del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e successive modificazioni, e cioe' che il presente provvedimento, a cura della societa' Snam Rete Gas S.p.A., venga: - notificato agli aventi diritto nelle forme degli atti processuali civili; - eseguito tramite sopralluogo con redazione del Verbale di immissione in possesso degli immobili interessati; 2. L'IMPOSIZIONE DELLA SERVITU' A CARICO DEI FONDI INTERESSATI prevede quanto segue: - posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondita' maggiore di un metro misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonche' di cavi accessori per reti tecnologiche; - l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonche' eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza; - e' prevista, la costruzione di manufatto accessorio fuori terra con il relativo accesso costituito da strada di collegamento alla viabilita' esistente da realizzarsi e mantenersi a cura di Snam Rete Gas; - l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di m 13,50 (tredici, cinquanta) dall'asse della tubazione, nonche' di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilita' di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondita' di posa della tubazione; - l'inamovibilita' delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprieta' di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avra' anche la facolta' di rimuoverle; - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi; - l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda piu' scomodo l'uso e l'esercizio della servitu'; - che i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennita' di occupazione temporanea determinata con il presente decreto d'imposizione di servitu', mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da Snam Rete Gas S.p.A. a chi di ragione; - la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi; 3. A FAVORE DELLA SOCIETA' SNAM RETE GAS S.P.A., con sede legale in San Donato Milanese (MI) - Codice Fiscale e Partita IVA 10238291008, E' ALTRESI' DISPOSTA L'AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA, per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso, delle aree site in Comune di Rimini, interessate dalla realizzazione del metanodotto "Rifacimento Allacciamento Comune di Coriano 2° presa" DN 100 (4"), pressione di progetto 75 bar. Tratto in Comune di Rimini (RN), meglio individuate con il colore verde nell'Allegato Piano Particellare in scala 1:2000 che forma parte integrante del presente provvedimento. E' facolta' della Societa' Snam Rete Gas S.p.A. di occupare, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, l'area necessaria all'esecuzione dei lavori, nonche' accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari per la sorveglianza, la manutenzione, l'esercizio, le eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi; 4. LE INDENNITA' PROVVISORIE DA corrispondere agli aventi diritto per la servitu' di metanodotto e l'occupazione temporanea dei terreni di cui trattasi, indicate nell'Allegato Piano Particellare che forma parte integrante del presente provvedimento, sono state determinate in modo urgente, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, e conformemente all'articolo 44 del medesimo D.P.R. 327/2001; 5. IL PRESENTE DECRETO e' trascritto senza indugio, ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, presso i competenti Uffici a cura e spese della Societa' SNAM RETE GAS S.p.A., nonche' pubblicato per estratto, a cura della stessa Societa', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati e' proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto; 6. LA SOCIETA' SNAM RETE GAS S.P.A. provvede alla notifica del presente decreto alle Ditte proprietarie con allegato il piano particellare individuale, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalita' ed i tempi del sopralluogo ed indicando anche il nominativo dei tecnici da essa incaricati; 7. I TECNICI INCARICATI DALLA SOCIETA' SNAM RETE GAS S.P.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza dei proprietari invitati. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni. Copie degli atti inerenti la notifica di cui all'articolo 6, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi senza indugio dalla Societa' SNAM RETE GAS S.P.A. a questa Provincia alla casella di posta elettronica certificata (pec@pec.provincia.rimini.it); 8. LE DITTE PROPRIETARIE DEI TERRENI, oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, sono invitati a comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Provincia (via Dario Campana n. 64, 47922 Rimini - pec@pec.provincia.rimini.it) e per conoscenza alla Societa' SNAM RETE GAS S.P.A., l'eventuale condivisione delle indennita' provvisorie di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea. Questa Provincia, ricevuta dalle Ditte proprietarie delle aree la comunicazione di condivisione delle indennita' predette, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilita' del terreno, con successivo provvedimento dispone il pagamento delle indennita' accettate dagli aventi diritto, che sara' effettuato a cura della Societa' SNAM RETE GAS S.P.A nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine, alle Ditte proprietarie sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale; 9. NEL CASO IN CUI VI SIA IL RIFIUTO O IL SILENZIO DA PARTE DELLE DITTE PROPRIETARIE sulle indennita' provvisorie di servitu' di metanodotto ed occupazione temporanea disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data di immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale dello Stato competente a seguito di apposito provvedimento di questa Provincia. Entro lo stesso termine, le Ditte proprietarie dei terreni che non condividono le indennita' provvisorie proposte con il presente decreto possono: - Ai sensi dell'art. 21, commi 3 e seguenti del D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, produrre a questa Provincia, la richiesta per la nomina dei tecnici, designandone uno di propria fiducia, affinche' unitamente al tecnico nominato da questa Provincia e ad un terzo esperto nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile, su istanza di chi vi abbia interesse, determinino le indennita' definitive; - Non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennita' definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente prevista dall'articolo 41 del D.P.R. 327/2001; 10. DI DARE ATTO che con la Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-425 del 31/01/2022 emessa da ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, richiamata in premessa, e' stata dichiarata la pubblica utilita' dell'opera anche al fine dell'apposizione del vincolo espropriativo; 11. DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento espropriativo e' l'Ing. Fausto Sanguanini, dirigente del Area delle Politiche del Territorio della Provincia di Rimini; 12. AVVERSO IL PRESENTE DECRETO e' ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso. In alternativa al ricorso giurisdizionale, e' possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, decorrente dalla data di notificazione del decreto. Foglio 165 Mappale 135, 2561 (ex22), 2441, 12, 11, 156 Il responsabile Sanguanini Fausto TX23ADC1167