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Errata corrige
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Modifica secondaria di un'autorizzazione all'immissione in commercio di una specialita' medicinale per uso umano. Modifica apportata ai sensi del Regolamento 1234/2008/CE e s.m.i. e del Decreto Legislativo 29 dicembre 2007 n. 274 Medicinale: KOLEROS Confezione e numero A.I.C.: 045246, in tutte le confezioni autorizzate N° di Procedura Europea: IT/H/580/001-004/IAin/16 Codice pratica: C1A/2023/334 Tipologia variazione: Modifica di Tipo IB, categoria C.I.z. Modifica Apportata: Aggiornamento degli stampati a seguito della pubblicazione della PRAC Recommendation EMA/PRAC/4770/2023 per il segnale di miastenia grave (EPITT No 19822). In applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011 e successive modifiche, relativa all'attuazione del comma 1-bis, articolo 35, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.219, e' autorizzata la modifica richiesta con impatto sugli stampati (RCP, FI ed etichettatura), relativamente alle confezioni sopra elencate, e la re-sponsabilita' si ritiene affidata al Titolare AIC. A partire dalla data di pubblicazione in GU della variazione, il Titolare AIC deve apportare le modifiche autorizzate al RCP; entro e non oltre i sei mesi dalla me-desima data, le modifiche devono essere apportate anche al FI e all'etichettatura. Sia i lotti gia' prodotti alla data di pubblicazione della variazione nella GU, che i lotti prodotti entro sei mesi dalla stessa data di pubblicazione nella GU, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella GU della variazione, i farmacisti so-no tenuti a consegnare il FI aggiornato agli utenti, che scelgono la modalita' di riti-ro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alterna-tivi. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il FI aggiornato entro il mede-simo termine. In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il FI e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitata-mente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua te-desca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la tradu-zione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul FI si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo. L' amministratore unico dott. Pasquale Mosca TX23ADD2553