MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Dipartimento Energia
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

(GU Parte Seconda n.61 del 25-5-2023)

 
Approvazione  progetto  definitivo  opera   denominata   "Metanodotto
                  Sulmona - Foligno DN 1.200 (48)" 
 

  Il Direttore Generale 
  VISTA  la  Direttiva  2009/73/CE  del  Parlamento  Europeo  e   del
Consiglio del 13 luglio 2009 omissis; 
  VISTO il Regolamento delegato (UE), n.1391/2013  della  Commissione
del 14 ottobre 2013 omissis; 
  VISTO il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, omissis; 
  VISTA la legge 23 agosto  2004,  n.  239  -  Riordino  del  settore
energetico,  nonche'  delega  al  Governo  per  il  riassetto   delle
disposizioni vigenti in materia di energia; 
  VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e
integrazioni, recante norme in materia ambientale; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.
327, omissis; 
  VISTI  in  particolare  gli  artt.  52-bis,  52-ter,  52-quater   e
52-quinquies del citato D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  "Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia"; 
  VISTA la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante  "Provvedimenti  per
le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"; 
  VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del D.L. n.
133 del 12 settembre 2014 omissis; 
  VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, omissis; 
  VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, omissis; 
  VISTO il D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127, omissis; 
  VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, omissis; 
  VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 omissis; 
  VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, omissis; 
  VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 settembre  2006,
recante regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo
di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239,
come modificato dal decreto 9 novembre 2016; 
  VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
14 gennaio 2008, con il quale sono state approvate  le  "Nuove  norme
tecniche per le costruzioni" e il  successivo  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2019, con il quale e'
stato  approvato  l'"Aggiornamento  delle  norme  tecniche   per   le
costruzioni"; 
  VISTO il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico
omissis; 
  VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, omissis; 
  VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n.
120, omissis; 
  VISTO il D.M. 22 dicembre 2000 del  Ministero  dell'Industria,  del
Commercio e dell'Artigianato, omissis; 
  CONSIDERATO che il "Metanodotto  Sulmona-Foligno"  fa  parte  della
cosiddetta "Linea Adriatica", che consentira' (i) di incrementare  le
capacita' di trasporto del gas proveniente dai punti di entrata della
rete nazionale ubicati nel Sud Italia nonche' (ii)  il  potenziamento
delle reti locali esistenti, (iii) l'aumento della flessibilita'  del
sistema  e  (iv)  un   ulteriore   miglioramento   del   livello   di
affidabilita' per la fornitura, assumendo una valenza strategica  per
il sistema nazionale di trasporto del gas; 
  VISTO che il metanodotto, che ha origine dalla Centrale  di  spinta
di Sulmona, e' parte della "Linea Adriatica" ed e' inserito nei Piani
decennali di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale di Snam
Rete Gas a partire dal 2014-2023; 
  CONSIDERATO che l'intervento in questione rientra tra le  opere  da
assoggettare a Valutazione  di  Impatto  Ambientale  ai  sensi  della
normativa vigente; 
  VISTO il decreto n. 70 del 7 marzo 2011 del Ministro  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare di concerto con il  Ministro
per i beni e le attivita' culturali, con cui veniva  espresso  parere
favorevole di compatibilita' ambientale con prescrizioni,  in  merito
al progetto "Metanodotto Sulmona-Foligno e Centrale  di  compressione
gas di Sulmona"; 
  CONSIDERATO omissis; 
  VISTA l'istanza prot. n. 13930 del 28 giugno 2011 omissis; 
  CONSIDERATO omissis; 
  CONSIDERATO che  il  progetto  in  autorizzazione  consiste  in  un
metanodotto di lunghezza pari a 169,221 km - DN  1.200  mm  (48"),  e
costituisce uno dei cinque tratti funzionalmente autonomi della cosi'
detta "Linea  Adriatica"  dei  gasdotti,  che  si  snodano  lungo  il
versante adriatico  dell'Appennino,  interessando  il  territorio  di
quattro regioni: Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche e  nello  specifico,
18 comuni nella regione Abruzzo, 5  nella  regione  Umbria,  2  nella
regione Marche e 1 nella regione  Lazio,  ed  e'  da  realizzare  sul
territorio dei  Comuni  di  Sulmona,  Pratola  Peligna,  Roccacasale,
Corfinio, Collepietro, Navelli, Caporciano,  San  Pio  delle  Camere,
Prata  d'Ansidonia,  San   Demetrio   Ne'Vestini,   Poggio   Picenze,
Barisciano, L'Aquila, Pizzoli, Barete, Cagnano  Amiterno,  Montereale
in Provincia dell'Aquila, Popoli in Provincia di Pescara  in  Regione
Abruzzo; Cittareale, in Provincia di Rieti in Regione Lazio;  Cascia,
Norcia, Preci, Sellano, Foligno, in Provincia di Perugia  in  Regione
Umbria; Visso e Serravalle di Chienti in  Provincia  di  Macerata  in
Regione Marche; 
  VISTA la nota prot. n. 24079 del 1 dicembre 2011 con  la  quale  la
Direzione generale per  la  sicurezza  dell'approvvigionamento  e  le
infrastrutture energetiche del  Ministero  dello  Sviluppo  economico
(ora Direzione generale  infrastrutture  e  sicurezza  del  Ministero
dell'ambiente  e  della  sicurezza   energetica),   nell'ambito   del
procedimento unico di cui all'art. 52-quinquies del D.P.R.  327/2001,
dava   avvio   al   procedimento   autorizzatorio,    invitando    le
Amministrazioni competenti a prendere contezza  della  documentazione
tecnica trasmessa; 
  VISTA la nota n. 664 del 7 ottobre 2014, con la quale  la  Societa'
proponente trasmetteva al Ministero dello  sviluppo  economico  e  al
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
documentazione  integrativa  riportante  alcune  ottimizzazioni   del
progetto riguardanti il territorio del Comune di  Sulmona,  apportate
al fine di non interferire con attivita' esistenti. Nella stessa nota
la  medesima  Societa'   comunicava   che,   in   ottemperanza   alla
prescrizione A1 del decreto VIA del 7 marzo 2011, venivano  eliminati
alcuni punti di intercettazione (PIL) nei Comuni di  Pratola  Peligna
(AQ), Montereale (AQ), Cittareale (RI), Norcia  (PG),  e  che  veniva
spostata la localizzazione di un PIL  da  realizzare  nel  Comune  di
Popoli al fine di ubicare tale PIL al  di  fuori  del  SIC  IT7110097
"Fiumi Giardino-Sagittario Aterno - Sorgenti Pescara"; 
  VISTA la nota prot. n. DVA-2014-0034608 del 24 ottobre 2014 con  la
quale,  in  relazione  alle  citate  ottimizzazioni,   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunicava che
"gli aggiornamenti apportati non modificano, in  senso  peggiorativo,
il complessivo  quadro  degli  effetti  indotti  dalla  realizzazione
dell'opera come delineato nello Studio di impatto  ambientale  e  nel
relativo decreto di compatibilita' ambientale del 7 marzo 2011 e  che
non ricorrono pertanto le condizioni per l'applicazione dell'art.  20
lettera b del D.lgs. 152/06 e s.m.i.",  concernente  la  verifica  di
assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale; 
  VISTA la nota n. 3176 del 4 febbraio 2015 con la quale il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  confermava
parere favorevole di compatibilita' ambientale espresso con il citato
decreto n. 70 del 7 marzo 2011 ed il relativo quadro prescrittivo; 
  CONSIDERATO che il numero dei  proprietari  risultava  superiore  a
cinquanta e pertanto, ai sensi del combinato  disposto  di  cui  agli
artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990 e all'art.  52  ter  del  D.P.R.  n.
327/2001, si provvedeva all'affissione dell'avviso di cui  alla  nota
n. 20235 del 28 ottobre 2014 recante la comunicazione  di  avvio  del
procedimento - riportante l'elenco con indicazione dei Comuni,  fogli
e particelle catastali interessate dalla fascia per l'apposizione del
vincolo preordinato all'esproprio, nonche'  delle  aree  da  occupare
temporaneamente,  delle  planimetrie  riportanti  il  tracciato   del
metanodotto - all'Albo pretorio dei Comuni interessati dal  progetto,
per venti giorni consecutivi a partire dal 28 novembre 2014;  nonche'
alla pubblicazione del menzionato avviso sul sito  informatico  delle
Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e sui seguenti quotidiani: "La
Repubblica", "Il Messaggero ed. di Rieti", "Il Centro", "Il  Corriere
dell'Umbria", "Il Corriere Adriatico"; 
  VISTA la nota prot. n. 18927 del 2 agosto 2017,  con  la  quale  il
Ministero dello sviluppo economico rimetteva ai sensi del citato art.
14-quater, comma 3 alla deliberazione del Consiglio dei  Ministri  il
superamento del dissenso delle Regioni Abruzzo e Umbria; 
  VISTI i resoconti delle tre riunioni istruttorie tenutesi  in  seno
al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della  Presidenza
del Consiglio dei ministri  per  risolvere  i  punti  di  dissenso  e
individuare una soluzione condivisa sul progetto presentato, ex  art.
14-quater, comma 3 della l. n. 241 del 1990, in data 4  aprile  2018,
15 giugno 2022 e 11 luglio 2022, omissis. Nel corso delle riunioni si
e' inoltre preso atto dei mutati scenari geopolitici e delle esigenze
che inducono a dover valutare lo sviluppo e la realizzazione di opere
idonee a incrementare i flussi provenienti da fonti diverse da quelle
tradizionali; 
  VISTA la deliberazione di Giunta regionale n.  633  del  28  giugno
2022 della Regione Umbria, omissis; 
  VISTA la Deliberazione del Consiglio dei  Ministri  del  5  ottobre
2022 trasmessa con nota DICA 0027951 P-4.8.2.8 del  12  ottobre  2022
della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale -
Dipartimento per il coordinamento amministrativo; 
  CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri,  nella  riunione  del  5
ottobre 2022, ha ritenuto "dall'esame delle posizioni contrapposte  e
nell'ambito di una complessiva valutazione  ed  armonizzazione  degli
interessi pubblici coinvolti, di considerare  prevalente  l'interesse
alla realizzazione del progetto in esame e, pertanto, di  condividere
la posizione  assunta  dal  Ministero  della  Transizione  Ecologica,
nonche' le posizioni prevalenti assunte nella conferenza  di  servizi
indetta   ai   fini   della   predetta   autorizzazione",    ed    ha
conseguentemente deliberato,  "di  superare  il  dissenso  emerso  in
conferenza di servizi, consentendo la prosecuzione  del  procedimento
di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'opera denominata
Metanodotto Sulmona Foligno DN 1200 (48"), DP  75  bar  nel  rispetto
delle prescrizioni di cui al decreto VIA n.  70  del  7  marzo  2011,
omissis; nonche' di quelle di seguito riportate: 
  a)  la  progettazione  esecutiva  e  la  realizzazione   dell'opera
dovranno essere eseguite in conformita' agli  esiti  delle  verifiche
svolte da un ente terzo, con specifico riguardo alla mappatura  delle
faglie note presenti lungo il tracciato del metanodotto.  In  base  a
tale mappatura, per i tratti dove emergono particolari criticita', il
medesimo ente terzo dovra' valutare, sulla base dei dati disponibili,
la risposta sismica locale ai fini  della  verifica  del  progetto  e
dell'individuazione  delle   soluzioni   costruttive   piu'   idonee,
comportanti parametri piu' stringenti rispetto a quelli previsti  dal
decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  del  17
gennaio 2018, recante "aggiornamento delle <<Norme  tecniche  per  le
costruzioni>>; 
  b) il Ministero della transizione ecologica  verifica  ottemperanza
in  merito  all'avvenuto  affidamento  delle   menzionate   verifiche
all'ente terzo; 
  c) il  Ministero  della  transizione  ecologica  informa  gli  enti
pubblici territoriali interessati degli esiti delle  valutazioni,  di
cui alla lett. A), svolte dall'ente terzo  in  ordine  alla  risposta
sismica locale"; 
  CONSIDERATO   che    l'opera    in    autorizzazione    costituisce
un'infrastruttura strategica, ai fini  della  diversificazione  delle
fonti e delle rotte  di  approvvigionamento  energetico,  come  anche
ritenuto da ultimo dalla Commissione Europea che, nella comunicazione
COM (2022) 230 del 18  maggio  2022,  Annex  3,  ha  riconosciuto  la
strategicita' dell'infrastruttura in questione per l'area del  Centro
e  Sud-Est  Europa,  in  quanto  il  potenziamento  della   rete   di
trasmissione italiana dei gasdotti, assicurando un aumento dei flussi
dal Sud al Nord dell'Italia, puo' garantire le forniture  provenienti
da TAP, EastMed e Nord Africa; 
  CONSIDERATO che la  medesima  opera  è  inserita  nell'elenco  del
"Project of  Common  Interest"  (PCI),  approvato  dalla  Commissione
europea; 
  RITENUTO di rendere operative nell'autorizzazione alla  costruzione
ed esercizio del metanodotto le prescrizioni  previste  dalla  citata
deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  DECRETA 
  Articolo 1 
  1.  E'  approvato  il  progetto  definitivo  dell'opera  denominata
"Metanodotto Sulmona - Foligno DN 1.200 (48")", depositato presso  la
Direzione  generale  infrastrutture   e   sicurezza   del   Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica. 
  Articolo 2 
  1. E' autorizzata la costruzione e l'esercizio  dell'opera  di  cui
all'articolo 1, come da progetto definitivo  approvato,  fatti  salvi
gli adempimenti  previsti  dalle  norme  di  sicurezza  e  ambientali
vigenti. 
  Articolo 3 
  1. E' dichiarata la pubblica utilita' dell'opera suddetta,  per  la
durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone
altresi' l'urgenza  e  indifferibilita'.  Entro  lo  stesso  termine,
dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi. 
  Articolo 4 
  1.  E'  riconosciuta  la  conformita'  agli  strumenti  urbanistici
vigenti del metanodotto di cui all'articolo 1,  con  apposizione  del
vincolo preordinato all'esproprio, della durata di anni cinque  dalla
data del  presente  decreto,  sulle  aree  individuate  nel  progetto
definitivo di cui all'art. 1. 
  Articolo 5 
  1. Il presente decreto esplica  gli  effetti  di  cui  all'articolo
52-quinquies, comma 2, del D.P.R.  n.  327  del  2001  e  costituisce
quindi, ai sensi della normativa citata in  premessa,  autorizzazione
unica che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed  edilizi  nonche'
paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione,  approvazione,
parere, atto di assenso e nulla osta, comunque  denominati,  previsti
dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire tutte
le opere e tutte le attivita' previste nel progetto approvato incluse
tutte  le  operazioni  preparatorie  necessarie  alla  redazione  dei
progetti e le relative opere connesse. 
  2. La presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante
agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e  di  tutela  del
territorio comunque denominati. 
  Articolo 6 
  1. E' fatto obbligo alla Societa' Snam Rete Gas S.p.A. di adempiere
alle prescrizioni impartite nel decreto  di  valutazione  di  impatto
ambientale  n.  70  del  7  marzo  2011  nonche'  ai   pareri   delle
Amministrazioni  e/o  Enti  interessati,  espressi  nel   corso   del
procedimento di autorizzazione unica, di cui una sintesi e' riportata
in Allegato. Parimenti e' fatto obbligo alla Societa' Snam  Rete  Gas
S.p.A. di adempiere alle prescrizioni di cui alla  deliberazione  del
Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2022  citata  in  premessa.  In
particolare, in ottemperanza a tale ultimo provvedimento, la Societa'
Snam Rete Gas S.p.A. deve eseguire la progettazione  esecutiva  e  la
realizzazione dell'opera in conformita' agli  esiti  delle  verifiche
svolte da un ente terzo, con specifico riguardo alla mappatura  delle
faglie note presenti lungo il tracciato del metanodotto.  In  base  a
tale mappatura, per i tratti dove emergono particolari criticita', il
medesimo ente terzo dovra' valutare, sulla base dei dati disponibili,
la risposta sismica locale ai fini  della  verifica  del  progetto  e
dell'individuazione  delle   soluzioni   costruttive   piu'   idonee,
comportanti parametri piu' stringenti rispetto a quelli previsti  dal
decreto del Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti  del  17
gennaio 2018, recante "aggiornamento delle <<Norme  tecniche  per  le
costruzioni>>". 
  2. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, anche qualora  non
ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta,  pareri  e
atti di  assenso  comunque  denominati  acquisiti  nell'ambito  della
Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti, cui
attiene la  rispettiva  verifica  di  ottemperanza  e  i  conseguenti
controlli. 
  3.  Gli  esiti  finali  delle  verifiche  di   ottemperanza   delle
prescrizioni di cui al comma 1 sono comunicati tempestivamente  dalla
Societa' Snam Rete Gas S.p.A.  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica - Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza. 
  4.  il  Ministero  dell'ambiente  e  della   sicurezza   energetica
verifichera'  l'ottemperanza  in  merito  all'affidamento,   all'ente
terzo, delle verifiche da compiere ai sensi della  lettera  a)  della
deliberazione del Consiglio dei Ministri citata,  nonche'  informera'
gli  enti  pubblici  territoriali  interessati  degli   esiti   delle
valutazioni svolte dall'ente in ordine alla risposta sismica locale. 
  Articolo 7 
  1. I lavori di costruzione dell'opera dovranno iniziare  entro  due
anni dalla data di emanazione  del  presente  decreto  e  concludersi
entro cinque anni dalla data  di  emanazione  del  presente  decreto,
salvo proroghe motivate concesse  per  motivi  non  dipendenti  dalla
Societa' Snam Rete Gas S.p.A. 
  Articolo 8 
  2. La Societa' Snam Rete Gas S.p.A. provvedera' alla  pubblicazione
del presente decreto, secondo quanto previsto dall'art. 14-ter, comma
10, della legge 241/90  (nella  formulazione  antecedente  al  D.lgs.
127/2016) ed effettuera' le comunicazioni  di  cui  all'art.  17  del
D.P.R.  n.  327/2001.  Di   tali   adempimenti   deve   essere   data
comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
- Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza. 
  Articolo 9 
  1.  Avverso  la  presente   autorizzazione   e'   ammesso   ricorso
giurisdizionale al  T.A.R.  competente  o,  in  alternativa,  ricorso
straordinario al Capo dello Stato, nel termine,  rispettivamente,  di
sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento. 

                        Il direttore generale 
                      dott.ssa Marilena Barbaro 
    Snam Rete Gas S.p.A. - Engineering, construction & solutions 
Progetti infrastrutture centro orientali - Il project manager -  ing.
                             Marco Mucci 

 
TX23ADA5361
mef Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.