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Errata corrige
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Approvazione progetto definitivo opera denominata "Metanodotto Sulmona - Foligno DN 1.200 (48)" Il Direttore Generale VISTA la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 omissis; VISTO il Regolamento delegato (UE), n.1391/2013 della Commissione del 14 ottobre 2013 omissis; VISTO il D.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, omissis; VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 - Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia; VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia ambientale; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, omissis; VISTI in particolare gli artt. 52-bis, 52-ter, 52-quater e 52-quinquies del citato D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"; VISTA la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"; VISTA la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014 omissis; VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, omissis; VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, omissis; VISTO il D.lgs. 30 giugno 2016, n. 127, omissis; VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, omissis; VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 omissis; VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, omissis; VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 18 settembre 2006, recante regolamentazione delle modalita' di versamento del contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016; VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 gennaio 2008, con il quale sono state approvate le "Nuove norme tecniche per le costruzioni" e il successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2019, con il quale e' stato approvato l'"Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni"; VISTO il D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico omissis; VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, omissis; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, omissis; VISTO il D.M. 22 dicembre 2000 del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, omissis; CONSIDERATO che il "Metanodotto Sulmona-Foligno" fa parte della cosiddetta "Linea Adriatica", che consentira' (i) di incrementare le capacita' di trasporto del gas proveniente dai punti di entrata della rete nazionale ubicati nel Sud Italia nonche' (ii) il potenziamento delle reti locali esistenti, (iii) l'aumento della flessibilita' del sistema e (iv) un ulteriore miglioramento del livello di affidabilita' per la fornitura, assumendo una valenza strategica per il sistema nazionale di trasporto del gas; VISTO che il metanodotto, che ha origine dalla Centrale di spinta di Sulmona, e' parte della "Linea Adriatica" ed e' inserito nei Piani decennali di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale di Snam Rete Gas a partire dal 2014-2023; CONSIDERATO che l'intervento in questione rientra tra le opere da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della normativa vigente; VISTO il decreto n. 70 del 7 marzo 2011 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, con cui veniva espresso parere favorevole di compatibilita' ambientale con prescrizioni, in merito al progetto "Metanodotto Sulmona-Foligno e Centrale di compressione gas di Sulmona"; CONSIDERATO omissis; VISTA l'istanza prot. n. 13930 del 28 giugno 2011 omissis; CONSIDERATO omissis; CONSIDERATO che il progetto in autorizzazione consiste in un metanodotto di lunghezza pari a 169,221 km - DN 1.200 mm (48"), e costituisce uno dei cinque tratti funzionalmente autonomi della cosi' detta "Linea Adriatica" dei gasdotti, che si snodano lungo il versante adriatico dell'Appennino, interessando il territorio di quattro regioni: Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche e nello specifico, 18 comuni nella regione Abruzzo, 5 nella regione Umbria, 2 nella regione Marche e 1 nella regione Lazio, ed e' da realizzare sul territorio dei Comuni di Sulmona, Pratola Peligna, Roccacasale, Corfinio, Collepietro, Navelli, Caporciano, San Pio delle Camere, Prata d'Ansidonia, San Demetrio Ne'Vestini, Poggio Picenze, Barisciano, L'Aquila, Pizzoli, Barete, Cagnano Amiterno, Montereale in Provincia dell'Aquila, Popoli in Provincia di Pescara in Regione Abruzzo; Cittareale, in Provincia di Rieti in Regione Lazio; Cascia, Norcia, Preci, Sellano, Foligno, in Provincia di Perugia in Regione Umbria; Visso e Serravalle di Chienti in Provincia di Macerata in Regione Marche; VISTA la nota prot. n. 24079 del 1 dicembre 2011 con la quale la Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo economico (ora Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), nell'ambito del procedimento unico di cui all'art. 52-quinquies del D.P.R. 327/2001, dava avvio al procedimento autorizzatorio, invitando le Amministrazioni competenti a prendere contezza della documentazione tecnica trasmessa; VISTA la nota n. 664 del 7 ottobre 2014, con la quale la Societa' proponente trasmetteva al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare documentazione integrativa riportante alcune ottimizzazioni del progetto riguardanti il territorio del Comune di Sulmona, apportate al fine di non interferire con attivita' esistenti. Nella stessa nota la medesima Societa' comunicava che, in ottemperanza alla prescrizione A1 del decreto VIA del 7 marzo 2011, venivano eliminati alcuni punti di intercettazione (PIL) nei Comuni di Pratola Peligna (AQ), Montereale (AQ), Cittareale (RI), Norcia (PG), e che veniva spostata la localizzazione di un PIL da realizzare nel Comune di Popoli al fine di ubicare tale PIL al di fuori del SIC IT7110097 "Fiumi Giardino-Sagittario Aterno - Sorgenti Pescara"; VISTA la nota prot. n. DVA-2014-0034608 del 24 ottobre 2014 con la quale, in relazione alle citate ottimizzazioni, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunicava che "gli aggiornamenti apportati non modificano, in senso peggiorativo, il complessivo quadro degli effetti indotti dalla realizzazione dell'opera come delineato nello Studio di impatto ambientale e nel relativo decreto di compatibilita' ambientale del 7 marzo 2011 e che non ricorrono pertanto le condizioni per l'applicazione dell'art. 20 lettera b del D.lgs. 152/06 e s.m.i.", concernente la verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale; VISTA la nota n. 3176 del 4 febbraio 2015 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare confermava parere favorevole di compatibilita' ambientale espresso con il citato decreto n. 70 del 7 marzo 2011 ed il relativo quadro prescrittivo; CONSIDERATO che il numero dei proprietari risultava superiore a cinquanta e pertanto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990 e all'art. 52 ter del D.P.R. n. 327/2001, si provvedeva all'affissione dell'avviso di cui alla nota n. 20235 del 28 ottobre 2014 recante la comunicazione di avvio del procedimento - riportante l'elenco con indicazione dei Comuni, fogli e particelle catastali interessate dalla fascia per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonche' delle aree da occupare temporaneamente, delle planimetrie riportanti il tracciato del metanodotto - all'Albo pretorio dei Comuni interessati dal progetto, per venti giorni consecutivi a partire dal 28 novembre 2014; nonche' alla pubblicazione del menzionato avviso sul sito informatico delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e sui seguenti quotidiani: "La Repubblica", "Il Messaggero ed. di Rieti", "Il Centro", "Il Corriere dell'Umbria", "Il Corriere Adriatico"; VISTA la nota prot. n. 18927 del 2 agosto 2017, con la quale il Ministero dello sviluppo economico rimetteva ai sensi del citato art. 14-quater, comma 3 alla deliberazione del Consiglio dei Ministri il superamento del dissenso delle Regioni Abruzzo e Umbria; VISTI i resoconti delle tre riunioni istruttorie tenutesi in seno al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri per risolvere i punti di dissenso e individuare una soluzione condivisa sul progetto presentato, ex art. 14-quater, comma 3 della l. n. 241 del 1990, in data 4 aprile 2018, 15 giugno 2022 e 11 luglio 2022, omissis. Nel corso delle riunioni si e' inoltre preso atto dei mutati scenari geopolitici e delle esigenze che inducono a dover valutare lo sviluppo e la realizzazione di opere idonee a incrementare i flussi provenienti da fonti diverse da quelle tradizionali; VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 633 del 28 giugno 2022 della Regione Umbria, omissis; VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2022 trasmessa con nota DICA 0027951 P-4.8.2.8 del 12 ottobre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - Dipartimento per il coordinamento amministrativo; CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 5 ottobre 2022, ha ritenuto "dall'esame delle posizioni contrapposte e nell'ambito di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, di considerare prevalente l'interesse alla realizzazione del progetto in esame e, pertanto, di condividere la posizione assunta dal Ministero della Transizione Ecologica, nonche' le posizioni prevalenti assunte nella conferenza di servizi indetta ai fini della predetta autorizzazione", ed ha conseguentemente deliberato, "di superare il dissenso emerso in conferenza di servizi, consentendo la prosecuzione del procedimento di autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell'opera denominata Metanodotto Sulmona Foligno DN 1200 (48"), DP 75 bar nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto VIA n. 70 del 7 marzo 2011, omissis; nonche' di quelle di seguito riportate: a) la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera dovranno essere eseguite in conformita' agli esiti delle verifiche svolte da un ente terzo, con specifico riguardo alla mappatura delle faglie note presenti lungo il tracciato del metanodotto. In base a tale mappatura, per i tratti dove emergono particolari criticita', il medesimo ente terzo dovra' valutare, sulla base dei dati disponibili, la risposta sismica locale ai fini della verifica del progetto e dell'individuazione delle soluzioni costruttive piu' idonee, comportanti parametri piu' stringenti rispetto a quelli previsti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, recante "aggiornamento delle <<Norme tecniche per le costruzioni>>; b) il Ministero della transizione ecologica verifica ottemperanza in merito all'avvenuto affidamento delle menzionate verifiche all'ente terzo; c) il Ministero della transizione ecologica informa gli enti pubblici territoriali interessati degli esiti delle valutazioni, di cui alla lett. A), svolte dall'ente terzo in ordine alla risposta sismica locale"; CONSIDERATO che l'opera in autorizzazione costituisce un'infrastruttura strategica, ai fini della diversificazione delle fonti e delle rotte di approvvigionamento energetico, come anche ritenuto da ultimo dalla Commissione Europea che, nella comunicazione COM (2022) 230 del 18 maggio 2022, Annex 3, ha riconosciuto la strategicita' dell'infrastruttura in questione per l'area del Centro e Sud-Est Europa, in quanto il potenziamento della rete di trasmissione italiana dei gasdotti, assicurando un aumento dei flussi dal Sud al Nord dell'Italia, puo' garantire le forniture provenienti da TAP, EastMed e Nord Africa; CONSIDERATO che la medesima opera è inserita nell'elenco del "Project of Common Interest" (PCI), approvato dalla Commissione europea; RITENUTO di rendere operative nell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del metanodotto le prescrizioni previste dalla citata deliberazione del Consiglio dei Ministri; DECRETA Articolo 1 1. E' approvato il progetto definitivo dell'opera denominata "Metanodotto Sulmona - Foligno DN 1.200 (48")", depositato presso la Direzione generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Articolo 2 1. E' autorizzata la costruzione e l'esercizio dell'opera di cui all'articolo 1, come da progetto definitivo approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza e ambientali vigenti. Articolo 3 1. E' dichiarata la pubblica utilita' dell'opera suddetta, per la durata di anni cinque dalla data del presente decreto, riconoscendone altresi' l'urgenza e indifferibilita'. Entro lo stesso termine, dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi. Articolo 4 1. E' riconosciuta la conformita' agli strumenti urbanistici vigenti del metanodotto di cui all'articolo 1, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, della durata di anni cinque dalla data del presente decreto, sulle aree individuate nel progetto definitivo di cui all'art. 1. Articolo 5 1. Il presente decreto esplica gli effetti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 2, del D.P.R. n. 327 del 2001 e costituisce quindi, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonche' paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire tutte le opere e tutte le attivita' previste nel progetto approvato incluse tutte le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse. 2. La presente autorizzazione costituisce, ove necessario, variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e di tutela del territorio comunque denominati. Articolo 6 1. E' fatto obbligo alla Societa' Snam Rete Gas S.p.A. di adempiere alle prescrizioni impartite nel decreto di valutazione di impatto ambientale n. 70 del 7 marzo 2011 nonche' ai pareri delle Amministrazioni e/o Enti interessati, espressi nel corso del procedimento di autorizzazione unica, di cui una sintesi e' riportata in Allegato. Parimenti e' fatto obbligo alla Societa' Snam Rete Gas S.p.A. di adempiere alle prescrizioni di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2022 citata in premessa. In particolare, in ottemperanza a tale ultimo provvedimento, la Societa' Snam Rete Gas S.p.A. deve eseguire la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera in conformita' agli esiti delle verifiche svolte da un ente terzo, con specifico riguardo alla mappatura delle faglie note presenti lungo il tracciato del metanodotto. In base a tale mappatura, per i tratti dove emergono particolari criticita', il medesimo ente terzo dovra' valutare, sulla base dei dati disponibili, la risposta sismica locale ai fini della verifica del progetto e dell'individuazione delle soluzioni costruttive piu' idonee, comportanti parametri piu' stringenti rispetto a quelli previsti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018, recante "aggiornamento delle <<Norme tecniche per le costruzioni>>". 2. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni, anche qualora non ricomprese nel suddetto Allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti, cui attiene la rispettiva verifica di ottemperanza e i conseguenti controlli. 3. Gli esiti finali delle verifiche di ottemperanza delle prescrizioni di cui al comma 1 sono comunicati tempestivamente dalla Societa' Snam Rete Gas S.p.A. al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza. 4. il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica verifichera' l'ottemperanza in merito all'affidamento, all'ente terzo, delle verifiche da compiere ai sensi della lettera a) della deliberazione del Consiglio dei Ministri citata, nonche' informera' gli enti pubblici territoriali interessati degli esiti delle valutazioni svolte dall'ente in ordine alla risposta sismica locale. Articolo 7 1. I lavori di costruzione dell'opera dovranno iniziare entro due anni dalla data di emanazione del presente decreto e concludersi entro cinque anni dalla data di emanazione del presente decreto, salvo proroghe motivate concesse per motivi non dipendenti dalla Societa' Snam Rete Gas S.p.A. Articolo 8 2. La Societa' Snam Rete Gas S.p.A. provvedera' alla pubblicazione del presente decreto, secondo quanto previsto dall'art. 14-ter, comma 10, della legge 241/90 (nella formulazione antecedente al D.lgs. 127/2016) ed effettuera' le comunicazioni di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001. Di tali adempimenti deve essere data comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica - Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza. Articolo 9 1. Avverso la presente autorizzazione e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento. Il direttore generale dott.ssa Marilena Barbaro Snam Rete Gas S.p.A. - Engineering, construction & solutions Progetti infrastrutture centro orientali - Il project manager - ing. Marco Mucci TX23ADA5361