Fusione transfontaliera per incorporazione Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 108 ("Attuazione della Direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle societa' di capitali"). Si informa che, subordinatamente alle autorizzazioni di legge: "Intesa Sanpaolo Vita S.p.A.", societa' per azioni di diritto italiano, con sede in Torino, Corso Inghilterra 3 e sede operativa in Milano, Viale Stelvio 55/57, capitale sociale di euro 320.422.508,00, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 02505650370, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00066 e Capogruppo del Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 28, soggetta all'attivita' di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("ISV" o anche la "Societa' Incorporante") procedera' alla fusione per incorporazione (la "Fusione") di: "Intesa Sanpaolo Life Designated Activity Company", societa' per azioni di diritto irlandese, con sede in Dublino, Harbourmaster Place 3, 1st Floor International House, Dublin 1, Irlanda, con capitale autorizzato di euro 5.000.000,00 ed emesso di euro 625.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese Irlandese ("CRO") con il numero 284248, autorizzata dalla Banca Centrale Irlandese con il numero di autorizzazione C33594 e attiva come impresa di assicurazione (di seguito anche "ISL" o la "Societa' Incorporanda" e, congiuntamente con ISV, le "Societa' Partecipanti alla Fusione"). 1. Legge regolatrice della Fusione Troveranno applicazione le leggi nazionali per il Progetto Comune di Fusione e per le delibere societarie. La Fusione sara' regolata dalla legge italiana, trattandosi di fusione transfrontaliera ai sensi della direttiva europea 2005/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alle fusioni transfrontaliere delle societa' di capitali, recepita in Italia mediante il Decreto Legislativo n. 108 del 30 maggio 2008 e successive modifiche (di seguito, il "Decreto 108") e in Irlanda mediante il Regolamento sulle fusioni transfrontaliere del 2008 (Statutory Instrument n. 157/2008, di seguito il "Regolamento Irlandese"). In caso di conflitto tra le disposizioni normative applicabili, prevarra' il diritto italiano. Si segnala che, nonostante l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 2 marzo 2023, n. 19 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere", la Fusione di cui si tratta e' soggetta al Decreto 108 in quanto la Societa' Incorporanda ha gia' provveduto in data 26 aprile 2023 al deposito del Progetto Comune di Fusione presso il CRO, che in data 3 maggio 2023 ha proceduto alla sua pubblicazione sulla "CROSS BORDER MERGER GAZETTE". 2. Diritti dei creditori e dei soci di minoranza I creditori della Societa' Incorporante il cui credito sia sorto prima dell'iscrizione del Progetto Comune di Fusione presso il Registro delle Imprese di Torino avranno diritto di proporre opposizione alla Fusione ai sensi dell'articolo 2503 c.c. entro 60 giorni dalla data di iscrizione della delibera dell'assemblea dei soci della Societa' Incorporante nel Registro delle Imprese di Torino. Non vi sono, ne' vi saranno alla data di efficacia della Fusione, soggetti portatori di speciali diritti o titolari di titoli diversi dalle azioni nelle Societa' Partecipanti alla Fusione. Pertanto, non e' prevista l'attribuzione di alcuno speciale diritto a tali soggetti. La Fusione non avra' conseguenze per i soci di minoranza della Societa' Incorporante in quanto la Societa' Incorporanda e' interamente posseduta da ISV e dunque non si procedera' ad aumento di capitale ne' all'emissione di nuove azioni di quest'ultima; per la medesima ragione l'operazione non determinera' particolari conseguenze per l'unico socio di ISL. 3. Diritti dei lavoratori Le condizioni previste all'articolo 19 del Decreto 108 e all'articolo 23 del Regolamento Irlandese, in tema di partecipazione dei lavoratori, non sono applicabili in quanto ne' la Societa' Incorporante ne' la Societa' Incorporanda sono assoggettate al regime di partecipazione dei lavoratori. Si prevede che alcuni degli attuali dipendenti della Societa' Incorporanda, prima della data di efficacia della Fusione, possano risolvere volontariamente il rapporto di lavoro intercorrente con ISL e/o accettare un impiego alternativo in Italia presso ISV (o anche presso un'altra societa' del Gruppo Assicurativo ad essa facente capo). 4. Profili giuridici L'efficacia della Fusione e' subordinata (i) al rilascio, da parte dell'IVASS, dell'autorizzazione prevista dall'articolo 201 del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) oltre che (ii) all'autorizzazione del trasferimento delle Attivita' Assicurative da parte dell'Alta Corte Irlandese. La Fusione produrra' i suoi effetti giuridici, fiscali e contabili a decorrere dalla data di efficacia indicata nell'atto di Fusione, data nella quale la Societa' Incorporanda si estinguera', con annullamento e senza concambio delle azioni rappresentative del suo capitale sociale. 5. Disponibilita' di informazioni gratuite relative alla Fusione I documenti previsti dalle legislazioni nazionali sono depositati presso le sedi sociali delle Societa' Partecipanti alla Fusione insieme ad ogni altro documento previsto dalle rispettive normative. Ulteriori informazioni in ordine alla Fusione potranno essere richieste gratuitamente ai seguenti indirizzi: Per la Societa' Incorporante: comunicazioni.ivass@pec.intesasanpaolovita.it Per la Societa' Incorporanda: comunicazioni.intesasanpaololife@pec.it Milano, 26 luglio 2023 Il presidente del consiglio di amministrazione Luigi Maranzana TX23AAB8037