Modifiche al «Regolamento tipo per la selezione dei candidati da invitare alla procedura ristretta di cui all'Art. 20, comma 2 delle legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici)», di cui al decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2004, n. 0374/Pres. Art. 1. Modifiche all'Art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0374/Pres/2004 1. La lettera c) del comma 1 dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2004, n. 0374/Pres. (Regolamento tipo per la selezione dei candidati da invitare alla procedura ristretta di cui all'Art. 20, comma 2 delle legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici») e' sostituita dalla seguente: «c) idoneita' organizzativo-dimensionale determinata sulla base del rapporto tra il costo del personale dipendente, sommato ad ammortamenti e canoni di leasing per immobilizzazioni tecniche e beni strumentali, e la cifra di affari in lavori risultante dagli ultimi cinque bilanci depositati alla data di pubblicazione del bando, nonche' sul numero dei dipendenti dell'impresa o del raggruppamento di imprese iscritti presso sedi I.N.P.S. della Regione Friuli-Venezia Giulia all'atto della presentazione della richiesta d'invito.»; 2. Dopo il comma 2 dell'Art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0374/Pres/2004, sono inseriti i seguenti: «2-bis) I dati di cui al comma 1, lettera c), risultano da dichiarazione rilasciata dal Presidente del Collegio sindacale o in caso di sua assenza da altro revisore contabile iscritto nell'apposito registro. 2-ter) Qualora l'importo dei lavori sia inferiore a 500.000,00 euro le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facolta', attraverso il regolamento di attuazione previsto dall'Art. 20, comma 2, della legge regionale n. 14/2002, di introdurre, in modo trasparente e non discriminatorio, ad integrazione dei criteri di idoneita' organizzativo-dimensionale indicati al comma 1, lettera c), ulteriori criteri oggettivi al fine di selezionare le imprese da ammettere alla gara». Art. 2. Modifiche all'Art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0374/Pres/2004 1. L'Art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0374/Pres/2004 e' sostituito dal seguente: «Art. 6. (Associazione temporanea di imprese). - Nel caso di associazione temporanea di imprese, fermi restando i requisiti minimi previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione per la esecuzione di lavori ed opere pubbliche, ai fini della determinazione del criterio di cui all'Art. 3, comma 1, lettera a), vengono considerati la cifra di affari in lavori con riferimento al raggruppamento nel suo insieme, mentre ai fini della determinazione del criterio di cui all'Art. 3, comma 1, lettere b) e c), si considera la situazione della sola impresa capogruppo.». Art. 3. Sostituzione della tabella A di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Regione n. 374/2004 1. La tabella A di cui all'Art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Regione n. 374/2004 e' sostituita dalla tabella A allegata al presente regolamento. ----> Vedere Tabella a pag. 13 della G.U. <---- E' opportuno precisare che: la cifra d'affari in lavori deve risultare dagli ultimi cinque bilanci depositati alla data di pubblicazione del bando e redatti secondo lo schema di bilancio di cui all'Art. 2425 del codice civile; il costo del personale risulta dalla voce b.9) secondo lo schema di bilancio di cui all'Art. 2425 del codice civile, e - nel caso di impresa artigiana - deve essere maggiorato della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL; i costi per il godimento di beni di terzi risultano dalla voce b.8) secondo lo schema di bilancio di cui all'Art. 2425 del codice civile; i costi per ammortamenti delle immobilizzazioni materiali risultano dalla voce b.10b) secondo lo schema di bilancio di cui all'Art. 2425 del codice civile. Rapporto tra il costo del personale dipendente (compresa la valorizzazione del lavoro artigiano secondo tabella INAIL), sommato ad ammortamenti e canoni di leasing per immobilizzazioni tecniche e beni strumentali, e la cifra di affari in lavori risultante dagli ultimi cinque bilanci depositati alla data di pubblicazione del bando o, in caso di impresa non tenuta al deposito del bilancio, dalla situazione economica utilizzata ai fini della presentazione delle ultime cinque dichiarazioni dei redditi. Visto: il Presidente: ILLY