Modifiche  al  «Regolamento  tipo  per  la selezione dei candidati da
   invitare  alla  procedura  ristretta  di  cui all'Art. 20, comma 2
   delle  legge  regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica
   dei  lavori  pubblici)»,  di  cui  al decreto del Presidente della
   Regione 11 novembre 2004, n. 0374/Pres.

                               Art. 1.
Modifiche  all'Art.  3  del  decreto  del Presidente della Regione n.
                           0374/Pres/2004

    1.  La  lettera c)  del  comma 1  dell'Art.  3  del  decreto  del
Presidente della Regione 11 novembre 2004, n. 0374/Pres. (Regolamento
tipo  per  la  selezione  dei  candidati  da  invitare alla procedura
ristretta di cui all'Art. 20, comma 2 delle legge regionale 31 maggio
2002,  n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici») e' sostituita
dalla seguente:
      «c) idoneita' organizzativo-dimensionale determinata sulla base
del  rapporto  tra  il  costo  del  personale  dipendente, sommato ad
ammortamenti e canoni di leasing per immobilizzazioni tecniche e beni
strumentali,  e  la cifra di affari in lavori risultante dagli ultimi
cinque  bilanci  depositati  alla  data  di  pubblicazione del bando,
nonche'  sul  numero dei dipendenti dell'impresa o del raggruppamento
di imprese iscritti presso sedi I.N.P.S. della Regione Friuli-Venezia
Giulia all'atto della presentazione della richiesta d'invito.»;
    2.  Dopo  il comma 2 dell'Art. 3 del decreto del Presidente della
Regione n. 0374/Pres/2004, sono inseriti i seguenti:
    «2-bis)  I  dati  di  cui  al  comma 1,  lettera c), risultano da
dichiarazione  rilasciata  dal Presidente del Collegio sindacale o in
caso   di   sua   assenza   da   altro  revisore  contabile  iscritto
nell'apposito registro.
    2-ter)  Qualora  l'importo  dei lavori sia inferiore a 500.000,00
euro  le amministrazioni aggiudicatrici hanno la facolta', attraverso
il  regolamento  di  attuazione previsto dall'Art. 20, comma 2, della
legge  regionale n. 14/2002, di introdurre, in modo trasparente e non
discriminatorio,   ad   integrazione   dei   criteri   di   idoneita'
organizzativo-dimensionale indicati al comma 1, lettera c), ulteriori
criteri oggettivi al fine di selezionare le imprese da ammettere alla
gara».
                               Art. 2.
Modifiche  all'Art.  6  del  decreto  del Presidente della Regione n.
                           0374/Pres/2004

    1.   L'Art.  6  del  decreto  del  Presidente  della  Regione  n.
0374/Pres/2004 e' sostituito dal seguente:
    «Art.  6.  (Associazione  temporanea  di  imprese). - Nel caso di
associazione temporanea di imprese, fermi restando i requisiti minimi
previsti  dalla vigente normativa in materia di qualificazione per la
esecuzione di lavori ed opere pubbliche, ai fini della determinazione
del   criterio  di  cui  all'Art.  3,  comma 1,  lettera a),  vengono
considerati   la  cifra  di  affari  in  lavori  con  riferimento  al
raggruppamento  nel  suo insieme, mentre ai fini della determinazione
del  criterio  di  cui  all'Art.  3,  comma 1,  lettere b)  e c),  si
considera la situazione della sola impresa capogruppo.».
                               Art. 3.
Sostituzione  della tabella A di cui all'art. 3, comma 2, del decreto
              del Presidente della Regione n. 374/2004

    1.  La  tabella  A  di  cui  all'Art. 3, comma 2, del decreto del
Presidente  della  Regione  n. 374/2004 e' sostituita dalla tabella A
allegata al presente regolamento.

         ---->   Vedere Tabella a pag. 13 della G.U.  <----

    E' opportuno precisare che:
       la cifra d'affari in lavori deve risultare dagli ultimi cinque
bilanci  depositati  alla  data  di pubblicazione del bando e redatti
secondo lo schema di bilancio di cui all'Art. 2425 del codice civile;
       il  costo  del  personale  risulta  dalla voce b.9) secondo lo
schema  di  bilancio  di cui all'Art. 2425 del codice civile, e - nel
caso di impresa artigiana - deve essere maggiorato della retribuzione
convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL;
       i costi per il godimento di beni di terzi risultano dalla voce
b.8)  secondo  lo  schema di bilancio di cui all'Art. 2425 del codice
civile;
      i  costi  per  ammortamenti  delle  immobilizzazioni  materiali
risultano  dalla  voce  b.10b)  secondo  lo schema di bilancio di cui
all'Art. 2425 del codice civile.
    Rapporto  tra  il  costo  del  personale  dipendente (compresa la
valorizzazione  del  lavoro artigiano secondo tabella INAIL), sommato
ad  ammortamenti  e canoni di leasing per immobilizzazioni tecniche e
beni  strumentali,  e  la  cifra di affari in lavori risultante dagli
ultimi cinque bilanci depositati alla data di pubblicazione del bando
o,  in  caso  di  impresa  non tenuta al deposito del bilancio, dalla
situazione  economica  utilizzata  ai  fini della presentazione delle
ultime cinque dichiarazioni dei redditi.
                     Visto: il Presidente: ILLY