Art. 100 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33. Miglioramenti
economici al personale regionale per il periodo tra la data di
scadenza delle norme sul trattamento economico di cui alla predetta
legge n. 33/1973 e quella coperta con la legge regionale 7 aprile
1977, n. 16.
(GU 3a Serie Speciale - Regioni n.21 del 21-05-1988)
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