Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 1 luglio 1994, n.
29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il
prelievo venatorio) e proroga del termine di cui al comma 2 dell'art.
1 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 36 (disposizioni per il
regolare svolgimento della stagione venatoria 1996/1997)
(GU 3a Serie Speciale - Regioni n.43 del 25-10-1997)
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