Modifiche al regolamento regionale 23 febbraio 1993, n. 1
«Prescrizioni di massima e di polizia forestale valide per tutto il
territorio della Regione di cui all'Art. 25 della legge regionale
22 dicembre 1989, n. 80 (Integrazioni e modifiche della legge
regionale 5 aprile 1976, n. 8 legge forestale regionale) e dell'Art.
4 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 (tutela della
vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale))».
(GU 3a Serie Speciale - Regioni n.45 del 15-11-2003)
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