Modifica del comma 1 dell'art. 10, della legge regionale 8 agosto
1989, n. 61 concernente: "Trasferimenti finanziari della regione ai
comuni della Valle d'Aosta e garanzia di un adeguato livello di spesa
corrente pro capite, per l'esercizio delle funzioni di loro
competenza".
(GU 3a Serie Speciale - Regioni n.11 del 14-03-1992)
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