REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 marzo 2000, n. 44  

Applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283 "Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande". (GU 3a Serie Speciale - Regioni n.5 del 10-02-2001)

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