Art. 97 (Carriere del personale direttivo) Le carriere del personale direttivo sono distinte come segue: ----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- Restano ferme le disposizioni che concernono le nomine di cui alle tabelle I e II. L'avanzamento nelle carriere direttive di cui alle precedenti tabelle III e IV e' disciplinato dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del presente decreto, relative al personale direttivo tecnico. L'anzianita' di tre anni prevista dal primo comma dell'art. 139 e' ridotta a due anni. Non si applica il disposto di cui all'ultimo comma del citato art. 139.