Art. 97
                 (Carriere del personale direttivo)

  Le carriere del personale direttivo sono distinte come segue:


     ---->   Parte di provvedimento in formato grafico   <----

Restano  ferme  le  disposizioni che concernono le nomine di cui alle
tabelle I e II.
  L'avanzamento  nelle  carriere  direttive  di  cui  alle precedenti
tabelle  III  e IV e' disciplinato dalle disposizioni del testo unico
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 10 gennaio
1957,  n.  3, e del presente decreto, relative al personale direttivo
tecnico.
  L'anzianita'  di tre anni prevista dal primo comma dell'art. 139 e'
ridotta a due anni.
  Non  si applica il disposto di cui all'ultimo comma del citato art.
139.