Art. 32 
 
                           Nuovi stipendi 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
e' fissato in euro 179,30 annui lordi. Il trattamento stipendiale del
personale  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare   e',
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  2. A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
e' fissato in euro 179,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del
personale  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare   e',
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  3. A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrale
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193,
e' fissato in euro 183,15 annui lordi. Il trattamento stipendiale del
personale  delle  Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare   e',
pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei
valori annui lordi di cui alla seguente tabella: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2  e
3, per la quota parte relativa all'indennita'  integrativa  speciale,
conglobata dal 1°  gennaio  2005  nel  trattamento  stesso  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003,  n.
193, non modifica la base di calcolo ai fini della base  pensionabile
di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni,
e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge  8  agosto
1995, n. 335, e non ha effetti diretti e  indiretti  sul  trattamento
complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal  personale
in servizio all'estero. 
  5. I valori stipendiali  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  includono
l'elemento   provvisorio   della   retribuzione   corrisposto   quale
indennita' di vacanza contrattuale erogata ai  sensi  degli  articoli
17, comma 3, del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2018, n. 39, e 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Per il testo degli articoli  2  e  3,  comma  1,  del
          decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, si  veda  nelle
          note all'articolo 2. 
              - La  legge  29  aprile  1976,  n.  177,  e  successive
          modificazioni, recante: «Collegamento  delle  pensioni  del
          settore  pubblico   alla   dinamica   delle   retribuzioni.
          Miglioramento del trattamento di quiescenza  del  personale
          statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti
          di previdenza» e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  7
          maggio 1976, n. 120. 
              - Per il testo dell'art. 2, comma  10,  della  legge  8
          agosto 1995, n. 335, si veda nelle note all'articolo 2. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  3,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2018,  n.
          39, recante:  «Recepimento  dell'accordo  sindacale  e  del
          provvedimento  di  concertazione  per  il   personale   non
          dirigente delle Forze di polizia ad  ordinamento  civile  e
          militare "Triennio normativo ed economico 2016-2018"»: 
              «3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a  tre
          mesi dalla  data  di  scadenza  del  presente  decreto,  al
          personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire  dal
          mese successivo, un'anticipazione dei benefici  complessivi
          che saranno attribuiti dal  nuovo  decreto  del  Presidente
          della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
          lettera b), del decreto legislativo n. 195 del  1995,  pari
          al trenta per  cento  dell'indice  dei  prezzi  al  consumo
          armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei  prezzi
          dei  beni  energetici  importati,  applicato  ai  parametri
          stipendiali vigenti. Dopo ulteriori  tre  mesi  di  vacanza
          contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per  cento
          del  predetto  indice  e  cessa  di  essere  erogato  dalla
          decorrenza degli  effetti  economici  previsti  dal  citato
          decreto del Presidente della Repubblica  emanato  ai  sensi
          dell'articolo  2,  comma  1,  lettera   b),   del   decreto
          legislativo n. 195 del 1995. La predetta  anticipazione  e'
          comunque riconosciuta entro i limiti previsti  dalla  legge
          di  bilancio  in  sede   di   definizione   delle   risorse
          contrattuali.». 
              Per il testo del comma 440 dell'articolo 1 della  legge
          30 dicembre 2018, n. 145, si veda nelle note alle premesse.